Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18256 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18256 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 12698-2013 proposto da:
COMUNE ALBENGA P.I. 00279480099,

in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo studio
dell’avvocato SANDRA AROMOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO SPOTORNO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018
830

RANDAZZO ROSARIA C.F. RNDRSL59E58B7800, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo
studio dell’avvocato LUDOVICA PESATURO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 11/07/2018

avverso la sentenza n. 929/2012 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata 11 20/11/2012 R.G.N. 484/12;

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Camera di consiglio del 21 febbraio 2018 – n.32 del ruolo
RG n. 12698 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. n. 12698 del 2013

che con sentenza in data 20.11.2012, la Corte di Appello di Genova, in riforma della
sentenza del Tribunale di Savona ha accolto la domanda proposta da Rosaria
Randazzo di condanna del Comune di Albenga al pagamento delle spese legali
sostenute per la difesa nel procedimento penale conclusosi con l’assoluzione per
carenza dell’elemento soggettivo ex art. 530, comma secondo, c.p.p., in cui la
Randazzo era stata imputata, per i reati di cui agli artt. 110-479, primo comma, c.p. e
493 c.p., contestatile per falsità commesse nella registrazione nel cronologico di una
ordinanza contingibile e urgente, nella propria qualità di addetta all’ufficio protocollo
del Comune medesimo;
che avverso tale sentenza propone ricorso il Comune di Albenga, sulla base di un
unico motivo, cui resiste la Randazzo con controricorso;

che

la Randazzo propone ricorso incidentale per vizio di motivazione sulla

quantificazione delle spese legali da parte della Corte di Appello;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso principale si lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.,
la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268
vigente al momento della reiezione della domanda della Randazzo e dell’art. 28 CCNL
14.9.2000 (per il personale del comparto delle Regioni ed autonomie locali). Ad avviso
del Comune ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato, operando una distinzione tra
la fase iniziale del procedimento penale, per la quale aveva riconosciuto la sussistenza
del conflitto di interessi tra il Comune di Albenga e la dipendente ed il momento finale
1

RILEVATO

del processo, nel quale, ad avvenuta assoluzione, ha ritenuto che fosse venuto a
mancare il conflitto di interessi;
2. con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Randazzo lamenta che la Corte
territoriale avrebbe errato nella esclusione della correttezza del raddoppio degli
onorari, applicato dal difensore nel processo penale ed aVallato con la quantificazione
della parcella, da parte del locale consiglio , dell’ordine degli avvocati, riconoscendo

dunque, la cassazione della sentenza sul punto e la condanna del Comune di Albenga
alla corresponsione dell’integrale rimborso della somma pagata per la difesa nel
processo penale;
1.1. L’unico motivo di ricorso principale è fondato.
L’art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e autonomie
locali, applicabile alla fattispecie “ratione temporis” ex art. 60 del d.lgs. n. 165 del
2001, nel ricalcare la disciplina già dettata dall’art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987,
prevede che “l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’
apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che
non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In
caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave l’ente ripeterà
dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio.”
La disposizione è strutturata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto
non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua
fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall’inizio del procedimento,
con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227).
Detto obbligo, inoltre, è subordinato all’esistenza di ulteriori condizioni perché l’
assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all’ente locale solo nei casi in
cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del
dipendente incolpato, il datore di lavoro pubblico agisca anche “a tutela dei propri
diritti ed interessi”. (In tal senso Cass. 31.10.2017 n. 25976).
Le Sezioni Unite hanno sul punto sottolineato che “la mancanza di una situazione di
conflitto di interesse costituisce presupposto perché sorga la garanzia in esame e
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conseguentemente come dovuta solo la metà della relativa parcella. Ha chiesto,

quindi rileva, nel merito, al fine della sussistenza o meno del diritto al rimborso. Sesecondo questa disciplina applicabile all’epoca del rapporto di impiego- c’era conflitto
di interesse con l’ente locale datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del
dipendente a che l’Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel
procedimento penale. Pertanto, se l’accusa era quella di aver commesso un reato che
vedeva l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di
interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel

4.6.2007 n. 13048).
Nella fattispecie in esame, la costituzione di parte civile del ricorrente nel
procedimento penale a carico della Randazzo per i reati ex artt. 81 cpv., 110-476,
commi 1 e 2, 493 c.p., postula l’esistenza di un conflitto di interessi, escludendo, nel
contempo che la difesa della controricorrente possa essere riferita alla tutela dei diritti
ed interessi dell’Amministrazione.
La domanda della Randazzo è stata, dunque, proposta in assenza dei presupposti
richiesti, perché la normativa vigente al momento della instaurazione del processo
penale, alla quale occorre fare riferimento, subordinava l’insorgenza del diritto a
condizioni che non ricorrono nella fattispecie.
2.1. le ragioni di accoglimento del ricorso principale comportano l’assorbimento del
ricorso incidentale;
3. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2,
c.p.c., con il rigetto della domanda originaria;
4.

l’esito alterno dei gradi del giudizio di merito giustifica la pronuncia di

compensazione delle spese di lite di tali due gradi; le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, per il versamento, da parte della Randazzo, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito,
rigetta l’originaria domanda della Randazzo;

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momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi assolto dall’accusa” (Cass. S.U.

compensa le spese dei due gradi di merito e condanna la Randazzo al pagamento, in
favore del Comune di Albenga delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% ed
accessori di legge.
Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, per il versamento, da parte della Randazzo, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello

stesso art. 13.

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