Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18256 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ELIDOLOMITI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA (OSTIA), VIA PISISTRATO 11, presso

lo studio dell’avvocato ROMOLI GIANNI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BALICH AURELIO, VIANELLO RICCARDO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e ZAMMATARO VITO,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 29/09/2006, rep. n. 71747;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 570/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/08/2005 R.G.N. 242/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato ROMOLI GIANNI;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega ZAMMATARO VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositala l’11 agosto 2005, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da Elidolomiti s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del 4 ottobre 2001 e quella definitiva del 1 marzo 2002, con le quali il Tribunale di Belluno aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 30 gennaio 1998, richiesto e ottenuto dall’INAIL per il pagamento della somma di L. 233.191.245, a titolo di differenze per premi assicurativi dovute dal 1991 per il personale dipendente della societa’ appartenente alla categoria dei tecnici e dei coadiutori, in conseguenza della classificazione effettuata dall’INAIL, a seguito di accertamento ispettivo, della relativa attivita’ nella voce n. 9150 della tariffa allegata al D.M. 18 giugno 1988 (“trasporto aereo a mezzo elicottero”), comportante il tasso di premio del 160 per mille, anziche’ in quella n. 6430 (“costruzione e riparazione di mezzi di trasporto”), con un tasso di premio del 28 per mille, in precedenza riconosciuta corretta dallo stesso INAIL. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la societa’, con tre motivi contenenti censure di violazione di legge e uno attinente al vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto vari profili, comunque tutti classificati come conseguenti a errori di diritto, oltre a tre motivi relativi a violazioni di legge e due a vizi di motivazione, tutti classificati come conseguenti ad errori di fatto apprezzabili in sede di legittimita’.

L’Inail non ha proposto controricorso, depositando unicamente la procura speciale al proprio difensore.

La societa’ ricorrente (ora Inaer Helicopter Italia s.p.a., gia’ Elilario Italia s.p.a., incorporante la Elidolomiti s.r.l.) ha depositato una memoria riassuntiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con la prima serie di motivi, attinenti “errori di diritto della sentenza impugnata”, la societa’ deduce:

la violazione e comunque erronea applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4, 39 e 40 nonche’ dell’art. 935 c.n.;

violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 1 -4 e 8 delle “Modalita’ per l’applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi”, di cui al D.M. 18 giugno 1988 e delle allegate tariffe dei premi assicurativi INAIL;

violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 115 – 116 e 132 c.p.c. nonche’ dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

motivazione insufficiente e, comunque contraddittoria, in relazione, in particolare ai seguenti punti:

assoggettamento all’obbligo assicurativo delle lavorazioni che sono complementari o sussidiarie rispetto a lavorazioni principali escluse dall’ambito della tutela INAIL; assoggettamento dell’obbligo assicurativo delle lavorazioni che sono complementari o sussidiarie rispetto alle lavorazioni indicate tassativamente dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 3 anche nelle ipotesi in cui la relativa attivita’ e’ svolta in luoghi diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale;

erronea e, comunque, contraddittoria nonche’ illogica valutazione delle prove testimoniali.

La societa’ premette di svolgere attivita’ di trasporto merci per conto terzi tramite elicotteri nonche’ servizi di elisoccorso e di eliambulanza in Veneto e di avere alle proprie dipendenze piloti, personale amministrativo, tecnici muniti di certificazione del Registro aereonautico italiano e coadiutori (apprendisti tecnici).

In particolare, le mansioni dei tecnici nei servizi di trasporto attengono anzitutto, secondo la ricorrente, alla manutenzione e al controllo dei mezzi a terra, a motore dell’elicottero spento.

Nella fase di carico e scarico di merci dall’elicottero, i tecnici non parteciperebbero direttamente alla relativa attivita’, affidata ad imprese terze, ma si limitano a svolgere una attivita’ di assistenza al pilota nelle fasi di aggancio del materiale, di decollo e di atterraggio, effettuata con segnalazioni via radio o con bandierine, tenendosi comunque a distanza di circa 20 – 30 metri dal mezzo.

Nel servizio di elisoccorso ed eliambulanza, oltre alle attivita’ di manutenzione e di controllo a terra del mezzo, il tecnico opererebbe a bordo dell’elicottero, impiegato in attivita’ di recupero e di issaggio dei pazienti o infortunati e per questa attivita’ di navigazione (come nel recarsi in elicottero presso altri cantieri per ivi svolgere le proprie attivita’ di manutenzione e controlli) sarebbe assicurato a norma dell’art 935 c.n., comma 1, presso societa’ di assicurazione private.

Infine, per quanto concerne i compiti dei coadiutori, questi, oltre ad una attivita’ di addestramento teorico, seguirebbero un addestramento pratico affiancando il tecnico o svolgendo operazioni di supporto (trasporto di carburante per il rifornimento dell’elicottero, del tecnico o di attrezzatura varia necessaria per lo svolgimento dell’attivita’), mentre non espleterebbero alcuna mansione per cio’ che concerne l’attivita’ di elisoccorso e eliambulanza.

La ricorrente ricorda inoltre, sul piano della disciplina legale, che per quanto riguarda i piloti e in genere per il “personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo” non e’ applicabile l’assicurazione obbligatoria INAIL, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 3, n. 11) e art. 935 c.n. (che ha sostituito il R.D. 20 agosto 1923, n. 2207, art. 34), ma unicamente forme diverse di assicurazione privata, mentre (art. 935 c.n., comma 3) “per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni speciali e pertanto quelle relative all’assicurazione obbligatoria INAIL. Secondo la societa’, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che sulle retribuzioni del personale tecnico e dei coadiutori il premio INAIL applicabile sia quello di cui alla voce di tariffa relativa all’attivita’ di “trasporto aereo con elicottero”, considerando tale personale come soggetto a “i rischi diversi da quelli di volo”, in quanto svolgente operazioni diverse da quelle dei piloti quanto al rischio, ma “complementari e sussidiarie rispetto all’attivita’ principale svolta dall’azienda”, tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 6 con riguardo alle lavorazioni di cui al terzo comma (e tra esse anche quelle di cui al n. 11 citato), alle quali, ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL, “sono altresi’ considerate addette… le persone le quali, nelle condizioni previste dell’art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari e sussidiare.

La ricorrente sostiene peraltro al riguardo e che se si afferma, come ha fatto la sentenza impugnata, che il rischio connesso alle attivita’ complementari e sussidiane dei tecnici e dei coadiutori e’ diverso da quello di volo (e non potrebbe essere diversamente perche’, se si trattasse di rischio di volo, dovrebbe applicarsi anche a tale personale l’art. 935 c.n., comma 1 e quindi il sistema assicurativo privato), si dovrebbe necessariamente individuare, ai fini della determinazione della voce di tariffa appropriata, l’attivita’ principale diversa da quella di volo rispetto alla quale tali lavorazioni sono complementari o sussidiarie.

Accertamento che i giudici avrebbero viceversa del tutto omesso nei due gradi del giudizio di merito.

La difesa della societa’ rileva inoltre che mentre nel quinto comma del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1 con riferimento alle lavorazioni indicate al precedente comma 1, sono altresi’ prese in considerazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, attivita’ complementari o sussidiarie “anche quando” si svolgano “in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale”, tale ultima precisazione relativa ai locali in cui l’attivita’ e’ svolta non viene ripetuta nel comma 6 prima citato e relativo alle attivita’ di cui al comma 3, tra le quali viene fatta rientrare quella della societa’.

La Corte territoriale, per poter sottoporre le ed. attivita’ complementari o sussidiarie dei tecnici e coadiutori alla medesima tariffa ipotizzabile per l’attivita’ principale, avrebbe pertanto dovuto accertare con precisione il luogo in cui esse venivano svolte, accertamento anch’esso viceversa completamente omesso nel giudizio di merito.

Del resto risulterebbe chiaro, dalla descrizione delle mansioni, che le attivita’ a terra di tali soggetti erano svolte in diversi luoghi, per cui non sarebbe identificabile un unico luogo di applicazione.

Ma anche a voler ritenere che i tecnici partecipano ad un rischio analogo a quello dei piloti in quanto opererebbero nelle vicinanze dell’elicottero, tale rischio, secondo la societa’ ricorrente, sarebbe qualificabile quale rischio volo in ragione del fatto che il codice della navigazione considererebbe attivita’ di volo quella svolta “dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle per l’approdo” (artt. 965, 974 e 1019 c.n.) e pertanto esso sarebbe semmai escluso dal sistema assicurativo INAIL. In fatto, comunque, le prove testimoniali avrebbero viceversa dimostrato che i tecnici e tanto piu’ i coadiutori non corrono il rischio volo, operando sostanzialmente a terra, lontano dall’elicottero quando questo ha il motore acceso o e’ in volo ovvero nei pressi dell’elicottero a motore spento.

Inoltre, i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcun conto la diversita’ di rischio connessa alle attivita’ del tecnico rispetto a quello piu’ ridotto e qualitativamente meno intenso, anche per il luogo di svolgimento, del coadiutore.

I giudici di merito avrebbero altresi’ errato nell’individuazione della nozione di “lavori complementari o sussidiari”.

Premesso che la disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL e’ ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entita’ del premio e l’esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l’interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie, la societa’ sostiene, citando anche alcune sentenze di questa Corte aventi ad oggetto una norma, analoga a quella del regolamento di cui al D.M. 18 giugno 1988, presente nel regolamento precedente, che il rapporto di complementarieta’ e sussidiarieta’ delle lavorazioni determina l’attrazione nella categoria principale unicamente nel caso in cui esse costituiscano una fase interna di quest’ultima, percio’ partecipe del medesimo o analogo rischio.

La societa’ richiama, in proposito, l’art 2 delle “Modalita’ di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi” di cui al del D.M. 18 giugno 1988 all’epoca vigente, il quale stabilisce “agli effetti della tariffa, per lavorazione si intende quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purche’ svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attivita’ principale, ancorche’ siano effettuate in luoghi diversi” e sostiene che al collegamento delle attivita’ dei tecnici e dei coadiutori con l’attivita’ principale svolta difetterebbe quella connessione operativa e quella identita’ di rischio che consentirebbero di definire la prima come una fase interna alla seconda.

In definitiva, le attivita’ di manutenzione, piccola riparazione e revisione e quelle di guida di automezzi, che costituirebbero la parte piu’ consistente delle attivita’ del personale in questione, nonche’ le attivita’ di assistenza tecnica a terra, lungi da poter essere considerate operazioni complementari o sussidiarie interne contraddistinte da una connessione operativa con l’attivita’ di “trasporti aerei con elicotteri”, andrebbero avvicinate ad autonome attivita’ di “costruzione e riparazione di mezzi di trasporto “di cui alla voce di tariffa n. 6430, sulla base della regola, enunciata nel regolamento, secondo la quale in presenza di una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, “l’inquadramento della stessa va effettuato attraverso l’analisi tecnica delle operazioni elementari che compongono la lavorazione medesima, in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria”. (cita Cass. 15 giugno 1998 n. 5958).

In estremo subordine, si dovrebbe applicare all’attivita’ in parola il tasso medio ponderato di cui al D.M. del 1988 citato, art. 8 (che in caso di attivita’ complessa articolata in piu’ lavorazioni che non costituiscano un complesso unitario considerato da una specifica voce di tariffa, prevede appunto tale regola).

2 – Con la seconda serie di motivi, attinenti ad errori di fatto che sarebbero apprezzabili in sede di legittimita’, la societa’ denuncia:

ulteriore violazione e comunque erronea applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4, 39 e 40 nonche’ dell’art. 935 c.n..

ulteriore violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 1 – 4 e 8 delle “Modalita’ per l’applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi”, di cui al D.M. 18 giugno 1988 e delle allegate tariffe dei premi assicurativi INAIL;

ulteriore violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 115 – 116 e 132 c.p.c. nonche’ dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

motivazione insufficiente e, comunque, contraddittoria erronea e, comunque, contraddittoria nonche’ illogica valutazione delle prove testimoniali.

Richiamati gli esiti dell’istruttoria con riguardo alle attivita’ svolte dai tecnici e dai coadiutori e ribadito il principio della corrispettivita’ tra tasso di premio e tipo di rischio assicurato che caratterizzerebbe il sistema assicurativo INAIL, la societa’ ribadisce che sarebbe risultato chiaro in giudizio che i rischi del personale tecnico e dei coadiutori non avrebbe nulla a che fare con quello del trasporto aereo mediante elicottero.

Non si deve parlare di personale non di volo, (o di attivita’ non di volo come fa la sentenza impugnata correggendo il Tribunale), ma di rischio non di volo del personale di una impresa esercente servizi di navigazione aerea e su questo piano mancherebbe una disamina concreta da parte dei giudici di merito, donde la carenza di motivazione.

Segue la lettura della descrizione delle mansioni del personale in questione fatta dalla sentenza di primo grado comparata con i verbali di udienza, sostanzialmente per dimostrare che l’attivita’ di manutenzione e di riparazione non viene svolta in volo e quindi non partecipa del relativo rischio, che l’attivita’ di carico e scarico del materiale trasportato viene effettuata da terzi, mentre i tecnici operano solo via radio a distanza di 20 – 30 metri, che l’attivita’ di assistenza a terra e/o in volo al pilota menzionata dai giudici non esiste, che l’attivita’ di elisoccorso e di eliambulanza e’ svolta solo dai tecnici e non rileva sul piano considerato perche’ non e’ un servizio complementare ma e’ volo e infatti non e’ mai stata presa in considerazione dall’INAIL nel verbale ispettivo e infine che il personale in questione svolge anche compiti amministrativi e per esso sarebbe quindi assurdo che si paghi il 160 per mille.

3 – Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente data la stretta connessione tra gli stessi, e’ infondato.

L’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali realizza una forma di previdenza sociale, operante ope legis al verificarsi dei relativi presupposti sostanziali, avente carattere dell’obbligatorieta’ per il datore di lavoro e retta dal principio della automaticita’ delle prestazioni nei confronti del lavoratore.

Trattandosi comunque di una assicurazione, il premio per essa pagato e’ tendenzialmente in funzione del rischio assicurato, ancorche’ su tale rapporto eserciti notevole influenza il principio di mutualita’ tra imprese assicuranti (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 2001 n. 7853).

Va inoltre rilevato che, nel quadro normativo delineato dal T.U. n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, l’assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rappresenta il sistema di assicurazione obbligatoria generale in materia, con riferimento al personale di cui all’art. 4, mentre le attivita’ che ne fuoriescono, quale quella, come subito si dira’, di cui all’art. 935 c.n., comma 1, costituiscono eccezioni alla regola.

Ne consegue che tali eccezioni sono di stretta interpretazione e ad esse non e’ riferibile, come invece alcuni passaggi delle argomentazioni del ricorso sembrano enunciare, l’estensione alle attivita’ complementari o sussidiarie del regime proprio delle attivita’ eccettuate.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va premesso che a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, comma 3, n. 11 l’assicurazione INAIL “e’ inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti” (vale a dire per le persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa etc), “per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo siano addette ai lavori… 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea, eccettuato il personale di cui al R.D. 20 agosto 1923, n. 2207, art. 34 concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 75”.

Quest’ultima disposizione era stata per la verita’ gia’ sostituita dall’art. 935 c.n. del 30 marzo 1942, del seguente tenore:

“L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo il personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di volo.

L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilita’ per infortuni di’ volo del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

Infine il citato D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 6 stabilisce che “Sono altresi’ considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall’art. 4” (vale dire dipendenti che prestano opera manuale retribuita, sovrintendenti del lavoro altrui etc.) “sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

Secondo la dottrina costituiscono lavorazioni complementari quelle concorrenti e connesse – in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa – alla lavorazione principale (quale ad es.

la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale) e sono indispensabili per effettuare la lavorazione principale.

Costituiscono invece lavorazioni sussidiarie quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo, in quanto eseguite in funzione e nell’interesse dell’azienda (ad es. imballaggi, trasporto di materiali e di prodotti, magazzinaggio, etc).

Tra la lavorazione principale e le altre deve sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario, e pertanto sono svolte da un medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l’attivita’ principale, ancorche’ effettuate eventualmente in luoghi diversi (D.M. 18 giugno 1988, art. 2 richiamato anche dalla ricorrente).

A quest’ultimo proposito, se e’ vero, come rilevato dalla ricorrente, che la norma del T.U. n. 1124 del 1965 non prende esplicita posizione sulla possibilita’ che le attivita’ complementari e sussidiarie delle lavorazioni elencate ai nn. da 1 a 28 del comma 3 dell’art. 1 vengano svolte anche in luogo diverso da quello ove viene espletata l’attivita’ principale, una tale specificazione e’ poi contenuta nel citato D.M. 18 giugno 1988, art. 2 riprodotto anche dalla ricorrente, emanato sulla base della delega contenuta all’art. 40 del T.U. medesimo.

Tale decreto ministeriale (applicabile all’epoca cui si riferisce la presente controversia), relativo alla nuova tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalita’ di applicazione, stabilisce una classificazione tecnica di lavorazioni, che vengono divise in dieci grandi gruppi, ciascuno dei quali e’ articolato in gruppi, sottogruppi e voci, sovente identificate sulla base di criteri non uniformi, cui vengono rapportate percentuali differenziate per il calcolo del premio dovuto.

Oltre a stabilire che la medesima voce di tariffa si applica anche alle operazioni complementari e sussidiarie rispetto a quella indicata in tariffa, “purche’ svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attivita’ principale, ancorche’ siano effettuate in luoghi diversi” (art. 2), il decreto ministeriale, disciplinando il caso in cui la lavorazione principale non sia stata espressamente prevista dalla tariffa, dispone che la classificazione venga effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria (art. 4).

Infine, per quanto qui interessa, il D.M. del 1988, art. 8 citato, nel caso in cui “un datore di lavoro eserciti una attivita’ complessa, articolata in piu’ lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse — pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili quindi con appropriata voce di tariffa – e tra le corrispondenti masse di retribuzioni” prevede l’applicazione di un tasso unico ponderato tra quelli applicabili alle singole lavorazioni.

Questo essendo il quadro di riferimento normativo, pacificamente esclusa la ricorrenza della ipotesi eccezionale di cui all’art. 935 c.n., comma 1 al personale tecnico e coadiutore della societa’ e’ applicabile la disciplina di cui al T.U. n. 1124 del 1965.

Con riguardo alle mansioni di’ detto personale non sembrano esserci grosse divergenze tra quanto accertato dai giudici di merito e quanto riportato nella parte in fatto (e non solo) dal ricorso.

E’ anzitutto conforme a quanto sostenuto dalla ricorrente l’accertamento giudiziale che tale personale non svolge ne’ potrebbe per la verita’ svolgere la propria attivita’ in volo (salvo i tecnici nell’attivita’ di ambulanza e soccorso mediante elicottero), utilizzando semmai solo occasionalmente l’elicottero per spostarsi da un posto ad un altro per svolgere poi a terra compiti di manutenzione.

I giudici hanno altresi’ accertato, in sostanziale conformita’ a quanto sostenuto dalla societa’, che le attivita’ di manutenzione e di controllo periodico degli elicotteri della societa’ (una analoga attivita’ per conto terzi, enunciata in apertura del ricorso, non ha poi trovato specifico sviluppo argomentativo nel corso di esso) avviene a terra e con l’elicottero a motore spento, mentre nessuno dei dipendenti della societa’ svolge normalmente l’attivita’ di carico e scarico nelle vicinanze dell’elicottero, essendo tale attivita’ affidata a imprese terze, mentre i tecnici e/o i coadiutori si mantengono ad una distanza di circa 50 metri dall’elicottero (la ricorrente riferisce di 20-30 metri) per comunicare via radio o con bandierine col pilota e con gli addetti al carico e scarico.

La Corte territoriale ha poi evidentemente ritenuto non rilevanti, sul piano dell’indagine ad essa richiesta, le attivita’ c.d.

amministrative dei tecnici, quali la tenuta del quaderno di bordo, le annotazione sui registri RAI, eta’, delle quali non e’ stata del resto specificata in ricorso la consistenza e quindi valutate come del tutto marginali.

Per quanto riguarda i coadiutori, e’ stato infine accertato che essi affiancano i tecnici nelle loro operazioni (non sembra rilevante ai fini di causa che non lo facciano nella attivita’ di eliambulanza e di elisoccorso, di cui del resto non e’ nota la consistenza; neppure appare rilevante, ai fini della individuazione della voce di tariffa per essi applicabile, il fatto che svolgano le operazioni indicate con una intensita’ inferiore a quella propria dei tecnici), occupandosi altresi’ di trasporto di piloti e materiali nell’area di pertinenza degli elicotteri.

A cio’ la Corte ha aggiunto, con un accertamento di fatto non specificatamente censurato, che i coadiutori sovente effettuano le operazioni di sganciamento dei carichi trasportati, ove non siano presenti gli addetti dell’impresa terza.

Richiamando quanto desunto dal giudice di primo grado dalle prove testimoniali e dai risultati dell’ispezione INAIL, la Corte territoriale ha altresi’ accertato che tutte le attivita’ del personale in questione (che si ripete non e’ pensabile che avvenga in volo) si svolgono nei luoghi di pertinenza degli elicotteri (piazzole per il volo o basi operative o rimesse) nella disponibilita’ della societa’ e quindi in un ambito che partecipa seppure non del medesimo rischio di volo (come correttamente affermato dai giudici di merito e come indicato plasticamente nelle modalita’ di applicazione della tabella di cui al regolamento precedente quello del 1988, ove le operazioni complementari e sussidiarie vengono ricondotte alle lavorazioni principali indicate nella tariffa “ancorche’ caratterizzate da un differente rischio”) comunque di un rischio ad esso intimamente collegato.

In particolare, se e’ escluso da tali attivita’ il rischio diretto inerente il volo vero e proprio, esse partecipano tuttavia al rischio ambientale derivante dalla necessaria vicinanza con le operazioni di decollo e atterraggio degli elicotteri, in quanto “svolte in prossimita’ della sfera di azione dell’elicottero e anche quando lo stesso e’ in volo”.

Da cio’ consegue che le censure di mancata individuazione del luogo dell’espletamento dei compiti in parola e quelle relative alla mancata qualificazione del rischio in rapporto a quello dell’attivita’ principale della societa’ non appaiono fondate.

Ne’ e’ sostenibile che trattandosi di rischio connesso all’attivita’ di volo in quanto svolto nei medesimi luoghi di partenza e atterraggio degli elicotteri o in luoghi ad essi vicini, si traduca necessariamente in quest’ultimo e vada pertanto escluso dal regime generale di assicurazione INAIL. Alla stregua dell’art. 935 c.c., infatti, l’esonero dall’assicurazione generale riguarda unicamente il “personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di volo” e anche l’estensione dell’attivita’ di volo, stabilita dagli artt. 965, 974 e 1019 c.n. ai fini della responsabilita’ verso terzi, non riguarda attivita’ diverse dalla fase che va dall’”inizio delle manovre dell’involo al termine di quelle per l’approdo”, in particolare non riguarda attivita’ che non sono di volo, ma complementari o sussidiarie rispetto ad esso, secondo quanto rilevato in premessa.

Complementari eta’ e sussidiarieta’ che va individuata, alla stregua delle norme regolamentari citate, in rapporto ad una delle attivita’ principali menzionate come voci della tariffa, in connessione con essa, sul piano tecnico – operativo e funzionale.

In proposito, sulla base della valutazione delle prove operata nei due gradi del giudizio di merito – non rivisitabili in questa sede di legittimita’ – la Corte territoriale ha ritenuto che le lavorazioni in esame, di fatto al servizio dell’attivita’ di volo svolta dal medesimo datore di lavoro – imprenditore, debbano ritenersi complementari o sussidiarie dell’attivita’ di “trasporto aereo mediante elicottero”, piuttosto che di quella classificata sotto la voce “”costruzione e riparazione di mezzi di trasporto”.

Una tale interpretazione poteva essere censurata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 12 preleggi per erronea interpretazione di norme di diritto, con riferimento al regolamento del 1988 che conteneva la classificazione, nell’ambito della quale la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre le lavorazioni in esame sotto la voce n. 9150.

Ed e’ stata effettivamente censurata con la deduzione che, alla stregua del regolamento citato, il rapporto di complementari eta’ o di sussidiarieta’ determinerebbe l’attrazione nella categoria principale unicamente nel caso in cui le relative lavorazioni costituiscano una fase interna della lavorazione principale.

Tali censure non appaiono peraltro convincenti, dovendosi esse misurare col complesso sistema classificatorio operato dal regolamento delegato, all’interno del quale la voce enucleata dalla societa’ ricorrente come riferibile alle attivita’ in esame (“costruzione e riparazione di mezzi di trasporto”), correttamente e’ stata ritenuta dai giudici di merito assolutamente non identificabile, anche solo per via di estensione analogica, con esse.

Basti infatti pensare alle attivita’ svolta dai tecnici di segnalazioni via radio o con bandierine sulla pista, ancorche’ a venti o cinquanta metri dall’elicottero, che gia’ di per se’ nulla hanno a che fare con la costruzione o riparazione di mezzi di trasporto, anche e soprattutto in termini di rischio di infortuni che vi e’ connesso, come esplicitamente rilevato dai giudici di merito.

Con riguardo poi alle altre attivita’ di manutenzione e controlli, trasporti interni e quant’altro (che pure la ricorrente dichiara, ma non risulta che abbia dimostrato nei due gradi di giudizio, essere prevalenti), da ritenere sicuramente strumentali rispetto ad altre principali nel sistema classificatorio di cui al regolamento, a meno che non costituiscano esse stesse l’oggetto dell’impresa presa in considerazione da una voce della tabella (cosa esclusa nel presente giudizio), non possono che essere classificate in funzione di una attivita’ principale che nel caso di specie i giudici hanno ragionevolmente ritenuto che non possa essere in alcun modo identificata in quella di costruzione e riparazione di mezzi di trasporto, ma unicamente e correttamente nella voce applicata dall’INAIL. La societa’ sostiene peraltro che laddove la tabella allegata al regolamento ha inteso ricomprendere l’attivita’ di manutenzione in una determinata attivita’ principale (ad es. sotto la voce “trasporti terrestri su guida” e quella di “trasporti terrestri non su guida”) lo ha esplicitato, cosa che non ha effettuato con riguardo alla voce “trasporto aereo a mezzo elicottero”.

Senonche’, a parte la considerazione gia’ svolta secondo cui la manutenzione e’ solo una delle varie attivita’ svolte dai tecnici e dai coadiutori e non e’ risultato in giudizio che sia la principale (o quantomeno la ricorrente non riproduce gli elementi istruttori da cui cio’ risulterebbe), la mancata specificazione nella voce n. 9150 di una attivita’ altrimenti complementare ove non costituisca essa stessa l’oggetto dell’impresa, come la manutenzione, non appare in alcun modo significativa nel senso voluto dalla ricorrente, essendo gia’ sul piano logico e ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 6 tali attivita’ necessariamente comprese nella voce, in ragione del fatto che da essa la stessa legge esclude, attraverso il richiamo all’art. 935 c.n., l’attivita’ principale, per cui non puo’ che residuare quella complementare o sussidiaria.

Infine, non e’ pertinente il richiamo alla norma del regolamento relativa alla classificazione delle attivita’ non ricomprese nelle voci della tariffa o quello, ulteriormente subordinato, a quella relativa allo svolgimento di una attivita’ complessa articolata in piu’ lavorazioni che non costituiscano un complesso unitario considerato da una specifica voce di tariffa.

Quanto al primo richiamo, la sua infondatezza risulta da quanto gia’ detto a proposito della natura strumentale delle attivita’ in questione, di cui e’ stato ritenuto il sicuro collegamento nel caso in esame con l’attivita’ principale dell’impresa, mentre non puo’ essere in alcun modo invocata la disciplina di cui all’art. 8 del regolamento relativa all’ipotesi di una attivita’ complessa, la quale presuppone che ciascuna delle due o piu’ componenti della stessa trovi una propria voce di riferimento nella tariffa.

Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

La complessita’ della materia trattata e la stessa oscillazione dell’INAIL nell’operare ai fini contributivi l’inquadramento dell’attivita’ della societa’ sono poste alla base della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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