Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18256 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 05/07/2019), n.18256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13064-2017 proposto da:

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA;

– ricorrente –

contro

L.A., R.F.;

– intimati-

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

4/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Catania, con decreto del 7 settembre 2016 liquidava i compensi in favore dell’avv. R.F., quale legale di L.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 1312/2010 pendente dinanzi alla detta Corte d’Appello.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la Procura Generale della Repubblica denunziando la violazione della tariffa professionale e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, non potendosi far riferimento ad un valore della causa di merito pari ad Euro 250.000,00.

La Corte d’Appello con ordinanza del 4 aprile 2017 ha rigettato l’opposizione, ravvisando la correttezza della liquidazione effettuata.

Avverso tale provvedimento propone ricorso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania lamentando come unico motivo di ricorso l’illegittimità della condanna alle spese.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto parte ricorrente non ha provveduto a depositare nel termine di legge copia autentica del provvedimento impugnato.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla a provvedere per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sia dichiarato improcedibile, non sussistono, in ragione della qualità del ricorrente, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA