Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18255 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28488/2015 proposto da:

SELO PRESS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, ricorrente che non ha

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6984/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Selo Press Italia s.r.l. in liquidazione nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il 16/6/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 15/12/2015.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente e tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titillo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA