Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18255 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18255 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 17024-2013 proposto da:
COLOMBO IVANO C.F. CLMVN174E04L667P, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE TI 308,
presso lo studio dell’avvocato UGO RUFFOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO DE NINA
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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ITAS ASSICURAZIONI S.P.A., ITAS MUTUA, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 11/07/2018

SERGIO CESARE CEREDA giusta delega in atti;
– controrícorrentí nonchè contro

F.LLI QUADRI S.P.A., ora F.LLI QUADRI S.R.L. ;
– intimata –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2013 R.G.N.
2626/2010.

avverso la sentenza n. 1896/2012 della CORTE

R.G. 17024/2013

Premesso
che con sentenza n. 1896/2012, depositata il 17 aprile 2013, la Corte di appello di Milano
ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Milano, pronunciando
nella causa promossa da Ivano Colombo nei confronti della società F.11i Quadri S.p.A. (poi
Fallimento F.11i Quadri S.r.l.), con la chiamata in giudizio di ITAS Assicurazioni S.p.A. e

per l’infortunio occorso al ricorrente in data 7/3/2001 e un danno non patrimoniale dallo
stesso subito in misura pari al 70%, di conseguenza condannando la F.11i Quadri S.p.A. a
pagare la somma di euro 196.366,84 oltre accessori, a titolo di danno differenziale (e
ITAS Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del massimale),
compensate parzialmente le spese di lite;
– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Colombo con tre motivi,
assistiti da memoria, al quale hanno resistito ITAS Assicurazioni S.p.A. e ITAS Mutua con
controricorso, assistito da memoria;
– che il Fallimento F.11i Quadri S.r.l. è rimasto intimato;

rilevato
che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2087 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), esponendo
plurime censure relativamente al risarcimento del danno morale, al metodo di ulteriore
personalizzazione del danno alla stregua delle Tabelle del Tribunale di Milano, alla
liquidazione del risarcimento da incapacità lavorativa specifica, nonché relativamente alla
mancata o erronea valutazione delle prove fornite a dimostrazione delle ulteriori voci
risarcitorie;
– che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
cod. proc. civ. (art. 360 n. 3), il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto corretta la

l’intervento volontario di ITAS Mutua, ha accertato la responsabilità della datrice di lavoro

compensazione parziale delle spese operata in esito al primo grado di giudizio;
– che con il terzo, deducendo vizio di motivazione (art. 360 n. 5), il ricorrente censura la
sentenza impugnata per avere aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e
alle motivazioni del giudice di primo grado, in tal modo omettendo di svolgere proprie
argomentazioni in connessione con i motivi di gravame, e per avere reso una motivazione
illogica e/o contraddittoria, e comunque insufficiente, con riferimento alla liquidazione del
danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e alle altre voci di danno;

osservato
che il primo motivo è inammissibile;
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- che, infatti, esso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione,
oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle
ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.) è
dedotto, “esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti
invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica
precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato

– che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all’art. 360

n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la
puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche
argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto,
contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici
della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla
prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015);
– che è stato, in particolare, precisato che i motivi per i quali si chiede la cassazione
devono possedere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnato e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte
violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, “essendo
fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo
estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da
quella impugnata, e, in particolare, la sentenza di prime cure quando sia impugnata
quella d’appello” (Cass. n. 13259/2006);
– che inoltre esso: (a) non contiene, al di là della sequenza degli atti dei due giudizi di
merito (pp. 2-6), l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366, comma 1°, n. 3
cod. proc. civ., nei termini precisati da Cass. n. 15808/2008 e successive conformi; (b)
sollecita una rilettura e una nuova valutazione delle risultanze della CTU e del materiale
di prova (testimoniale e documentale: p. 26 ss.) e cioè un accertamento che è estraneo
ai compiti assegnati dall’ordinamento alla Corte di legittimità ed è, invece, prerogativa
esclusiva del giudice di merito;
– che risultano parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso;
– che, quanto al secondo, deve essere ribadito il consolidato orientamento per il quale “in
tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel
senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno
per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento
delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che
non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel
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nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);

potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro
quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle
tabelle vigenti” (cfr., fra le molte conformi, da ultimo Cass. n. 19613/2017);
– che, quanto al terzo motivo, si deve osservare come esso, dolendosi il ricorrente di una
“motivazione contraddittoria e/o insufficiente”, non risulti conforme al modello legale del
nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il

n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 17 aprile 2013, e, pertanto, in epoca
successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa;
– che, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del
2014, hanno precisato che l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito dei
recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la
conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6
e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il

fatto storico, il

cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la
sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di
per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
legge.

decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012,

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

bis dello

stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2018.

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