Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18254 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11163/2015 proposto da:
LA GINESTRA SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 22/07/2013,
depositata il 04/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da La Ginestra s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il 19/12/2014, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 11/5/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016