Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18254 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18254 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 21596-2012 proposto da:
LUCCIOLINI

ANTONIO

C.F.

LCCNTN67A03E691F,

elettivamente domiciliato in ROMA,

c/o studio

MAZZOLI, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio
dell’avvocato SILVIA ORLANDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA MODESTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

M17
3069

contro

ARPA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 11/07/2018

MASSIMILIANO CARDARELLI,

rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO RULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/07/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MODESTI ANDREA;
udito l’Avvocato CARDARELLI IDA per delega verbale
Avvocato RULLI FABRIZIO.

951/2011;

R.G. n. 21596/12
Udienza del 5 luglio 2017

FATTI DI CAUSA

4.7.2012, rigettava l’appello interposto da Lucciolini Antonio, nei
confronti delle Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA
S.p.A.), avverso la pronunzia del Tribunale di Pescara con la
quale era stata respinta la domanda del lavoratore diretta
all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella figura
professionale di operatore tecnico, parametro retributivo 170 (ex
50 livello), alle conseguenti differenze retributive nella misura di
Euro 4.709,13 ed alle differenze sul TFR.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Lucciolini articolando
tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art.
378 del codice di rito.
L’ARPA S.p.A. resiste con controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 del CCNL autoferrotranvieri del
27.11.2000, dell’art. 18, primo e secondo comma, del r.d.
n. 148 del 1931 e dell’art. 2103 c.c., in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché «insufficiente
e/o contraddittoria motivazione con riferimento al caso

i

La Corte distrettuale di L’Aquila, con sentenza depositata il

controverso e decisivo se il margine di autonomia in
attività tecniche o tecnico/manuali proprio del profilo
professionale di Operatore tecnico -parametro retributivo
170 (in cui il ricorrente chiede l’inquadramento e di cui

dipendente all’Operatore certificatore- parametro
retributivo 180 (Capo Tecnico e Capo Officina); confusione
tra autonomia piena, gestionale/decisionale (non
posseduta dal ricorrente e neanche richiesta per
l’accoglimento della sua domanda) e margine di autonomia
in attività tecniche o tecnico/manuali (posseduta dal
ricorrente); mancata valorizzazione della differenza tra
l’operaio senza alcuna autonomia e l’operaio dotato di
margine di autonomia in attività tecniche o
tecnico/manuali».
2. Con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione e
falsa applicazione dell’art. 18, primo e secondo comma, del
r.d. n. 148 del 1931 e dell’art. 1362 c.c., in riferimento
all’art.

1362 c.p.c., nonché «la insufficiente e/o

contraddittoria motivazione con riferimento al caso
controverso e decisivo se un ordine di servizio vada
interpretato senza tenere conto della volontà delle parti.
3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce «la omessa
o insufficiente motivazione: nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il
mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della

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chiede la retribuzione) sia escluso dalla subordinazione del

controversia consistente nella esperienza professionale del
ricorrente (art. 360, n. 5, c.p.c.)», nonché «l’erronea
valutazione dei documenti acquisiti agli atti, il travisamento
della prova e il vizio di motivazione riguardo agli stessi: il

maniera distorta all’interno della decisione, infatti il
significante (e non il significato) risulta diametralmente
opposto a quello riversato nella motivazione».
4. Il primo motivo, che contiene due censure, non è
meritevole di accoglimento.
La prima censura è infatti formulata in violazione del
principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce
quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo
specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da
consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la
veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il
merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il
ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli
elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede
la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia
necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi,
ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio
di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n.
23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

7-712
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contenuto di una determinata prova è stato veicolato in

Nella fattispecie, invece, manca la specifica indicazione
degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda; in
particolare, il ricorrente non ha riportato il CCNL
autoferrotranvieri del 27.11.2000, di cui si deduce la

comma. Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa
in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza
svolta dal ricorrente.
Peraltro, la Corte di merito è pervenuta alla decisione
oggetto del giudizio di legittimità attraverso un iter logicoargomentativo ineccepibile, corroborato dalle risultanze
istruttorie e dall’attenta analisi delle declaratorie
contrattuali relative agli anzidetti parametri, che hanno
condotto inequivocabilmente ad escludere che il Lucciolini
godesse di quel grado di autonomia che caratterizza il
parametro 170 del CCNL autoferrotranvieri applicabile alla
fattispecie.
Ciò posto, per quanto più in particolare attiene al dedotto
vizio di motivazione, va ribadito che i difetti di omissione e
di insufficienza della motivazione sono configurabili solo
quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio,
emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca
l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del
procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta

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violazione relativamente all’art. 18, primo e secondo

degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non
quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle
deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché,

un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad
ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013;
Cass. n. 14541/2014).
Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla

parte

ricorrente come vizio di motivazione appaiono inidonee, in
quanto palesemente tese ad ottenere un nuovo esame del
merito, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo
dell’iter logico-giuridico.
5. Neppure il secondo motivo può essere accolto, poiché,
come già innanzi evidenziato, i giudici di merito hanno
preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano
le mansioni riferibili ai parametri 170 e 180 del CCNL di cui
si discute ed hanno altresì evidenziato che la società
datrice di lavoro non abbia assegnato al Lucciolini, con la
circolare interna n. 13 del 6.4.1998, le mansioni del
lavoratore Di Bartolomeo, ma si sia limitata a collocarlo
«nel locale già occupato dal Di Bartolomeo per lo
svolgimento della propria attività lavorativa». Pertanto,

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in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in

nessuna violazione dell’art. 1362 c.c. può ravvisarsi nella
valutazione operata dai giudici di seconda istanza, in
quanto gli stessi hanno correttamente valutato, dandone
atto nel percorso motivazionale, oltre alla comune

stesse nel corso del rapporto.
6.

Il terzo mezzo di impugnazione non può essere accolto, in
quanto la Corte distrettuale ha dato correttamente atto del
fatto che l’esperienza lavorativa del ricorrente ed i suoi
attestati di specializzazione costituiscono elementi privi di
rilevanza ai fini del giudizio che attiene in via esclusiva alle
mansioni svolte dal ricorrente ed al suo grado di autonomia
nello svolgimento delle prestazioni lavorative medesime.
Peraltro, la formulazione delle censure contenute nel terzo
motivo risulta palesemente tesa ad ottenere un nuovo
esame del merito ed una nuova valutazione dei documenti
versati in atti, estranea, per i motivi innanzi esplicitati, al
giudizio di legittimità.

7. Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre

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intenzione delle parti, anche il comportamento tenuto dalle

spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.

Così deciso in Roma, 5 luglio 2017

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