Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18254 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23436-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO FORTE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 5-12 aprile 2017 numero 305 la Corte d’Appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

che la Corte territoriale riteneva maturata alla data di presentazione della domanda amministrativa la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione; il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere dal momento del pensionamento del P., in data 1 maggio 1995, essendo “da tale data nota e rimediabile la lesione del già maturato – e, quindi, sotto il profilo dell’art. 2935 c.c. esercitabile – diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza della medesime condizioni di esposizione all’amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27.10.2010ed altre successive”.

Sul punto il giudice dell’appello osservava che il dies a quo della prescrizione andava individuato nel momento in cui il lavoratore aveva avuto consapevolezza dell’esposizione ad amianto; nella fattispecie di causa l’esposizione era cessata nel 1981 e la consapevolezza non poteva che essere coincidente con il pensionamento, per essere a quel momento già nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.G., articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – motivazione mancante o apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Ha lamentato che la motivazione della Corte territoriale – secondo cui la prescrizione cominciava a decorrere dal provvedimento di pensionamento, essendo da tale data nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva – non dava conto alcuno – se non formalmente e con ragionamento incomprensibile – delle ragioni sottese all’individuato exordium prescritionis.

Non si spiegava, nè direttamente nè indirettamente, il motivo per cui si riteneva maturato il diritto alla maggiorazione contributiva e perchè si dovesse ritenere che alla data del conseguimento della pensione egli aveva consapevolezza di aver subito una lesione del suo diritto alla maggiorazione contributiva;

– con il secondo motivo: violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Ha dedotto che la corte territoriale – oltre ad esprimere una motivazione meramente apparente – non aveva tenuto conto che egli aveva allegato (memoria difensiva in appello, dalla pagina 2 alla pagina 6) di avere acquisito consapevolezza dell’esposizione ad amianto solo a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4029/2009, con la quale veniva accertata per la prima volta la presenza di amianto nella fabbrica della Marzotto Sud di (OMISSIS), in cui gli era stato occupato.

Egli aveva lavorato alle dipendenze della Marzotto Sud S.p.A. fino al 23 aprile 1981, allorquando la consapevolezza relativa all’effetto morbigeno delle polveri di amianto era poco diffusa; alla data di maturazione del diritto a pensione non aveva alcuna consapevolezza dell’avvenuta esposizione (come tutti i dipendenti della Marzotto) nè alcuno dei colleghi aveva sviluppato alcuna patologia che potesse anche solo indurlo a sospettare del rischio cui era stato esposto.

La ctu depositata nel primo grado, tratta dal giudizio avviato da altri colleghi di lavoro, risaliva al 30 giugno 2009; era di fatto la prima volta che il rischio morbigeno era stato accertato.

La Corte territoriale avrebbe dovuto indicare da quale fatto essa risaliva alla sua consapevolezza alla data del pensionamento di essere stato esposto ad amianto;

che ritiene il Tribunale debba essere accolto il ricorso per nullità della sentenza sotto il profilo della incomprensibilità della motivazione.

che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale; il termine di prescrizione decorre “dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni” (in termini: Cass. sez. lav. 16 novembre 2018 n. 29635; v. anche Cass. n. 2856/2017; Cass. 2351/2015).

La Corte territoriale, in corretta applicazione dell’enunciato principio, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il P. aveva acquisito consapevolezza o potesse avere consapevolezza della avvenuta esposizione, dando conto di tale accertamento.

La sentenza impugnata nell’individuare il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento (maggio 1995) afferma essere da tale data nota “la lesione del diritto alla maggiorazione”.

Di tale convincimento – nonostante la contestazione mossa sul riguardo dal P. con la memoria difensiva in appello, alle pagine dalla numero 2 alla numero 4 – non esprime alcuna logica spiegazione; si limita ad aggiungere la seguente locuzione “in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all’amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27.10.2010 ed altre successive”.

Se con tale locuzione il giudice dell’appello voleva intendere che la esposizione ad amianto era stata provata – perchè accertata in giudizi analoghi – la motivazione sarebbe incomprensibile; si affermerebbe, in sostanza, che il lavoratore è consapevole della esposizione all’amianto per il sol fatto di essere stato esposto.

Se il richiamo si voleva riferire, invece, a specifici fatti, accertati in quei giudizi, da cui doveva desumersi una generale consapevolezza dei lavoratori quanto alla avvenuta esposizione, la motivazione sarebbe inespressa: nulla è detto circa il contenuto delle sentenze rese.

Nè la motivazione è comprensibile quando fa rinvio ad una assunta giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la consapevolezza non potrebbe che coincidere con il pensionamento; l’unica pronuncia della Sezioni Unite citata (n. 8053/2014) si occupa di tutt’altra questione (la applicabilità ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali delle disposizioni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’aggiunto art. 348 ter c.p.c., u.c. e la definizione dei limiti del nuovo vizio di motivazione).

La sentenza 10980/2015, resa da questa sezione e pure richiamata in motivazione, si è limitata a ribadire l’autonomia del diritto alla rivalutazione rispetto al diritto a pensione e la sua soggezione a prescrizione decennale; si è ivi aggiunto unicamente che la motivazione della Corte d’Appello di Salerno – che anche in quella occasione aveva individuato il dies a quo della prescrizione in coincidenza con il pensionamento – non aveva formato oggetto di specifica censura.

I due riferimenti giurisprudenziali dunque, non danno alcun conto del perchè, come affermato in sentenza, “la consapevolezza non possa essere che coincidente con il pensionamento”.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto con ordinanza in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo giudizio;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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