Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18253 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9265-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di C.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1423/06/2015, depositata in data 11/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del C., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, dall’anno 1997, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità” prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndal, con l’aliquota superiore al 12,50% -, in sede di riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione (con ordinanza n. 30358/2011) di pregressa pronuncia della C.T.R., e stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere solo in parte il gravame dell’Agenzia delle Entrate (tenuto conto dell’autoriduzione dell’istanza di rimborso effettuata dal contribuente in sede di riassunzione), hanno sostenuto che” alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13642/2011, il ricorso introduttivo del contribuente doveva essere accolto solo parzialmente, dichiarando il diritto di quest’ultimo ai rimborso della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito de l’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimento, secondo i conteggi provenienti dall’ENEL e dalla contribuente non contestati dall’Ufficio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, nonchè dell’art. 394 c.p.c., deducendo, da un lato, che il contribuente non aveva in sede di merito neppure allegato che i contributi confluiti nel Fondo PIA fossero stati investiti nei mercati finanziari, avendo prodotto una certificazione che esprimeva un rendimento meramente teorico; 2) con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo la C.T.R., nell’accogliere la domanda subordinata proposta in appello dal contribuente, violato i principi in tema di onere della prova, stabiliti dall’art. 2697 c.c., non avendo il contribuente fornito una prova puntuale del fondamento della pretesa di rimborso, dimostrando quale fosse la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile ad effettivi rendimenti della polizza sui mercati di riferimento, essendosi limitato lo stesso a produrre una certificazione dell’Enel attestante l’entità dei versamenti effettuati e delle somme liquidate e non anche la natura giuridica di tali importi; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che i giudici della C.T.R. non hanno applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, verificando l’effettivo impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato, limitandosi e quantificare erroneamente il rendimento sulla base della certificazione Enel, priva di valenza probatoria. 4) con il quarto motivo, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi che hanno costituito discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentati dalla natura del rapporto previdenziale intercorso tra le parti e dai criteri per la liquidazione della prestazione.

2. La prima censura è fondata.

Invero, questa Corte (Cass. 29613/11) ha già precisato che “il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alta quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fa non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SSUU 761/02)” e che “per altro verso, il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06)”.

3. La seconda e la terza censura sono del pari fondate, con assorbimento del quarto motivo.

Questa Corte, nella ordinanza n. 30358/2011, che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza, qui impugnata, della C.T.R. del Lazio, richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642/2011, ha, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, stabilito che “agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000” deve essere applicata “la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria”, mentre, “per la somma restante” va “confermato il regime della tassazione separata”, cassando la decisione di appello con rinvio e riservando “alla sede di rinvio la individuazione in concreto degli elementi reddituali e contabili idonei alla corretta applicazione del principio sopra enunciato, sulla base della documentazione acquisita in atti ed alla evoluzione nel tempo del rapporto contributivo”.

Come peraltro, di recente, confermato da questa Corte (Cass. 12267/2017; Cass. 10285/2017), spetta indubbiamente al contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento.

4. Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, la C.T.R. non ha compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50% (secondo il principio di diritto affermato nella ordinanza n. 30358/2011). Invero, i giudici d’appello si sono limitati a rinviare al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e la causa va nuovamente rinviata (non emergendo dagli atti che non vi sia stata, successivamente al 1998, gestione da parte di Fondenel, subentrato al Fondo PIA, e che si controverta effettivamente solo su capitali rivenienti dall’accatonamento in PIA) al giudice di appello, perchè si dia effettivo corso al dictum della ordinanza di questa Corte n. 30358/2011, consistente nell’affermazione del diritto del contribuente ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50% con esclusivo riguardo alle somme “erogate a titolo di rendita finanziaria”, costituenti frutto di effettivo impiego sul mercato di capitale accantonato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso, in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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