Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18253 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11144/2015 proposto da:
S.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro
i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 846/40/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
6/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da S.M. nei confronti di Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, notificato il 28/1/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 11/5/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016