Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18253 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18253 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 20353-2012 proposto da:
BALLARINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GUIDO D’AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO CARBONE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIA GABRIELLA BRANCA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3068

contro

CO.LI.M.EX CONSORZIO LIGURE MAGAZZINI EXPERT a R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 33,

Data pubblicazione: 11/07/2018

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LEOPOLDO CONTI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 315/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

05/07/2017

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PONZANO CARLO per delega Avvocato
CARBONE PAOLO;
udito l’Avvocato GALIENA ALESSANDRO.

9

di GENOVA, depositata il 13/03/2012 R.G.N. 643/2011;

R.G. n. 20353/12
Udienza del 5 luglio 2017

FATTI DI CAUSA

13/3/2012, respingeva il gravame interposto da Paolo Ballarino,
nei confronti del Consorzio ligure Magazzini Expert a r.l.
(COLIMEX), avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede
emessa il 14/3/2011, con la quale era stata rigettata la domanda
del Ballarino diretta al riconoscimento della natura subordinata
del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla condanna della
parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive,
nonché all’accantonamento del trattamento di fine rapporto.
Per la cassazione della pronunzia ricorre Paolo Ballarino
articolando cinque motivi.
Il Consorzio ligure Magazzini Expert a r.l. resiste con
controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la omessa applicazione
dell’art. 421 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 4, c.p.c., ed in particolare, si lamenta che i
giudici di entrambi i gradi di merito abbiano affermato che
il lavoratore avrebbe solo allegato e chiesto di provare di
ricevere direttive e di dovere rispondere del suo operato al
presidente della COLIMEX, senza specificare in che cosa

i

La Corte territoriale di Genova, con sentenza depositata il

consistessero tali direttive ed in che modo dovesse
rispondere al presidente; che la Corte di merito avrebbe
omesso, senza alcuna motivazione, di esercitare il proprio
potere-dovere relativamente all’ammissione delle prove,

presunzioni, senza tenere nella dovuta considerazione le
circostanze e la documentazione poste dal lavoratore a
fondamento delle proprie domande.
2. Con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all’art.
360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della
sentenza e/o del procedimento e la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115, 416
e 421 c.p.c. per erronea e/o mancata valutazione dei
documenti precostituiti, nonché la mancata ammissione
delle istanze istruttorie in relazione all’art. 2697 c.c. e si
deduce che la sentenza della Corte di merito sarebbe nulla
nel punto in cui conferma la sentenza di primo grado “sia
in relazione alla erronea valutazione delle prove costituite,
sia in relazione alle ammissioni del Consorzio, sia con
riguardo alla mancata contestazione dei fatti dedotti”, e
che, in violazione del disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c., i giudici di seconda istanza avrebbero “disatteso
la risultanza probatoria afferente le prove costituite”.
3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un

9

pervenendo alla decisione della causa sulla scorta di mere

fatto controverso e decisivo per il giudizio e si assume che
la sentenza oggetto del giudizio di legittimità “sia del tutto
carente dal punto di vista motivazionale rispetto alla
presunta insussistenza di un rapporto di lavoro

che la società datrice di lavoro si sarebbe sempre limitata a
contestare le domande di parte ricorrente affermando che
l’attività svolta dal Ballarino sarebbe stata esercitata
“dapprima nella sua qualità di consulente esterno (dal
1997 al 2000) e successivamente di consigliere delegato
(dal 2000 al 2005)” e che lo stesso “ha sempre dovuto
relazionare solo ed esclusivamente al Consiglio di
amministrazione”.
4. Con il quarto mezzo di impugnazione si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella
mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste dal
ricorrente

ed

in

particolare

le

prove testimoniali

appositamente e specificamente dedotte dal ricorrente,
tese alla prova della sussistenza degli elementi della
subordinazione, da coordinarsi con le dichiarazioni aventi
valore confessorio della controparte.
5. Con il quinto motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in ordine alla condanna al

3

subordinato”, perché non avrebbe tenuto conto del fatto

pagamento delle spese; in particolare, si osserva che, nel
caso di specie, le spese avrebbero dovuto essere almeno
compensate a fronte della peculiarità della situazione,
anche in considerazione della mancata ammissione delle

parere del ricorrente, la violazione del diritto di difesa.
6. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
Ed infatti, se, da un lato, è principio consolidato alla
stregua degli arresti giurisprudenziali della Corte di
legittimità che «è carattere tipico del rito del lavoro il
contemperamento del principio dispositivo con le esigenze
della ricerca della verità» – per la qual cosa, laddove le
risultanze di causa offrano significativi dati di indagine ed il
giudice reputi insufficienti le prove già acquisite «non può
limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale
di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il poteredovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati
da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti
costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente
dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle
parti» (cfr.,

ex plurimis,

Cass. nn. 22305/2007,

2379/2007) -, non può, dall’altro lato, disconoscersi che
chi deduce la sussistenza di un rapporto di lavoro
connotato dalla subordinazione non possa limitarsi alla
semplice deduzione, ma debba fornire prove adeguate a

4

prove dedotte in primo grado, che avrebbe comportato, a

sostegno. Nel caso di specie, non risulta che tali prove
siano state addotte dalla parte ricorrente.
7 Il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Ed
invero, innanzitutto, è da ribadire che il ricorso per

espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 del
codice di rito, deve essere articolato in specifici motivi
riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una
delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata
disposizione. Il rispetto del principio di specificità dei motivi
comporta altresì l’esposizione di argomentazioni chiare ed
esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme
o principi di diritto, che precisino in che modo abbia avuto
luogo la violazione ascritta alla pronunzia di merito (cfr.,
tra le molte, Cass. n. 23675/2013), poiché è solo
l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che
chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto
della censura (v. Cass. nn. 21239/2015; 25044/2013;
17739/2011).
Le censure sollevate con il secondo mezzo di
impugnazione, in riferimento ai nn. 4 e 5 dell’art. 360
c.p.c., per nullità della sentenza e/o del procedimento, alle
quali si aggiunge la dedotta omessa motivazione in
relazione agli artt. 115, 416, 421 c.p.c. e 2697 c.c., non
appaiono puntuali, poiché non chiariscono il motivo per il
quale la sentenza impugnata sarebbe nulla; inconferente

5

cassazione, in quanto ha ad oggetto censure

appare, inoltre, il riferimento alla norma dell’art. 416 del
codice di rito, che disciplina la costituzione del convenuto,
in ordine alla quale nessuna censura è stata sollevata nei
precedenti gradi di giudizio.

vizio di motivazione, va ribadito che i difetti di omissione e
di insufficienza della motivazione sono configurabili solo
quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio,
emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca
l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del
procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta
degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non
quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle
deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché,
in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad
ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013;
Cass. n. 14541/2014).
Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla

parte

ricorrente come vizio di motivazione appaiono inidonee,

6

Ciò posto, per quanto più in particolare attiene al dedotto

perché palesemente tese ad ottenere un nuovo esame del
merito, anche con riferimento alla valutazione delle prove,
a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter

8. Il terzo motivo non è fondato, poiché i giudici di merito
hanno preso in considerazione gli elementi che connotano
la subordinazione e, dopo avere vagliato le risultanze
istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso
motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la
sussistenza con riferimento alla fattispecie.
Al riguardo, è da premettere che il caso all’esame
ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto
di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una
fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati
peculiari.
Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due cennati tipi di
rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e
prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti
molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in
continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano
hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire
perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia
simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado,
qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile.

7

logico-giuridico.

Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio
operarum e la sua sussunzione sotto l’uno o l’altro nomen iuris
diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di
accertamento della realtà fattuale e di affinamento di quei

explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi.
Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro
autonomo e subordinato l’insegnamento della giurisprudenza
che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato
alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi,
ormai dirsi consolidata.
E’ noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento
essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro
subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente
compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del
lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di
lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle
proprie energie lavorative

(operae)

ed il contestuale

assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro
autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato
dell’attività

(opus): ex multis,

8

Cass. nn. 12926/1999;

C_JA

momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas

5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. n. 4770/2003;
5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto
di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario
parametro distintivo della subordinazione, intesa come

datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il
ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente
individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle
modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte,
Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013).
In subordine, l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di
lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa,
come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei
confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive
dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività
lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come
l’assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la
forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono
avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che,
seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in
astratto conciliarsi sia con l’una che con l’altra qualificazione del
rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca risalente – Cass.
nn. 7796/1993; 4131/1984).
Ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla
questione

relativa

alla

qualificazione

9

del

rapporto

assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del

contrattualmente operata, sovviene l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla
identificazione della natura del rapporto come autonomo o
subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà

affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della
loro autonomia contrattuale.
Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere
escludere l’elemento della subordinazione, specie nei casi
caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l’uno
che con l’altro tipo di prestazione d’opera, è possibile addivenire
ad una diversa qualificazione so/o

ove si dimostri che,

in

concreto, l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato
nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già
da epoca meno recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999).
Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto
non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre
superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di
adempimento della prestazione (Cass. n. 812/1993).
Al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di
ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica
del rapporto, il primario parametro distintivo della
subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso
mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve
individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali
emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto,

10

essendo il

delle parti, dovendosi tra l’altro tener conto del relativo reciproco

comportamento delle parti posteriore alla conclusione del
contratto elemento necessario non solo ai fini della sua
interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.),
ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa

rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la
stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da
autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di
contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura
del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto
svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo
prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra le
parti del contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). Del resto,
come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e
della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo
visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei
contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una
qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un
posto di lavoro.
Più di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha
ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla
retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la
prestazione lavorativa; l’orario di lavoro fisso e continuativo; la
continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico
organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di
soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo,

11

volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del

direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
limitazione della sua autonomia; l’inserimento nell’organizzazione
aziendale.
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di

elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata
(cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, la
Corte di merito ha tenuto conto che il lavoratore non ha fornito la
prova relativa al requisito della eterodirezione; ha esaminato gli
elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla
Corte di legittimità, pervenendo (come innanzi già sottolineato) attraverso la delibazione dei punti di emersione probatoria ed
alla luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurisprudenziali con un iter motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la
sussistenza con riferimento alla fattispecie.
9. Il quarto motivo non è meritevole di accoglimento per tutto
quanto in precedenza osservato.
10.

Il quinto motivo non può essere accolto.
Invero, anche prescindendo dall’erroneità del parametro
adoperato (il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., anziché il n. 3 dello
stesso articolo, trattandosi, all’evidenza, di una eventuale
violazione di legge, come più volte evidenziato dalla
giurisprudenza di legittimità), i giudici di merito hanno
correttamente applicato il criterio della soccombenza. Ed il
giudice ha l’obbligo di espressa motivazione, in tema di

12

un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli

spese processuali, solo nel caso di compensazione e non
già quando applica la regola della soccombenza (cfr., tra le

11.

Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.

12.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
Così deciso in Rom , 5 luglio 2017

molte, Cass. n. 2730/2012).

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