Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18253 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ZENODOSSIO

258, presso lo studio dell’avvocato PANARITI CARLO, rappresentati e

difesi dagli avvocati BILLI MASSIMO, BONISTALLI MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALL. FABBRI GIUSEPPE & C SAS (OMISSIS) in persona del

curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIARI PIER LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ENNIO SEVERA con delega depositata in udienza

dell’avvocato MASSIMO BILLI difensore del ricorrente che ha chiesto

di riportarsi agli atti;

udito l’avvocato PIER LUIGI CIARI difensore del controricorrente che

ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 1 giugno 1983 la sas Soc. Edile Fabbri Giuseppe e C. deduceva di aver eseguito in appalto con contratto stipulato in data (OMISSIS) in favore della snc Rossi & Matteucci, lavori per la costruzione di un edificio in (OMISSIS) senza avere ricevuto dalla committenza l’intero importo dovuto, per cui aveva chiesto al tribunale di Pisa un accertamento tecnico preventivo all’esito del quale il CTU aveva quantificato la somma dovuta in L. 597.703.038 detratti gli acconti ricevuti; tutto cio’ premesso conveniva in giudizio avanti al tribunale di Pisa la predetta societa’, in persona dei suoi soci R.A. e M.G., chiedendone la condanna al pagamento della residua somma di L. 164.183.798 oltre interessi e con rivalutazione monetaria.

Si costituiva la societa’ deducendo l’infondatezza della domanda attrice e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della medesima – che si era resa inadempiente – al risarcimento dei danni quantificati in L. 80.000.000, oltre al pagamento di una penale pari a L. 40.000 al giorno, fino all’effettiva consegna dei lavori ultimati. Nel corso di causa, a seguito della dichiarazione di fallimento della societa’ attrice e conseguente interruzione del giudizio, la causa veniva riassunta dalla curatela fallimentare. Si costituivano quindi personalmente i soci della societa’ convenuta, R.A. e M.G.. La causa veniva istruita prevalentemente mediante l’acquisizione della relazione del ctu resa in sede di accertamento tecnico preventivo. Il tribunale adito, con sentenza n. 547 de 9 maggio 2002 respingeva sia la domanda attrice che la rincovenzionale di parte convenuta. Avverso la stessa sentenza proponeva appello la curatela del fallimento lamentando che il primo giudice non aveva inteso utilizzare, ritenendolo nullo, l’accertamento tecnico preventivo per avere sconfinato nei limiti propri del procedimento. Si costituivano il R. ed il M. contestando i motivi dell’impugnazione e proponendo a loro volta appello incidentale per l’accoglimento della loro domanda riconvenzionale proposta in primo grado.

L’adita Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1413 depos. il 7.10.2004, riteneva inammissibile l’appello incidentale per la genericita’ dei motivi d’impugnazione; accoglieva l’impugnazione principale, condannando gli appellati R. e M. in solido tra loro al pagamento in favore della curatela della somma di Euro 84.793,86 per residuo prezzo, oltre interessi legali, ponendo a carico degli appellati le spese del doppio grado. Alla base della decisione, la Corte poneva proprio l’accertamento tecnico preventivo in questione, osservando che, se anche vi era stato uno sconfinamento dai limiti di tale mezzo istruttorie tuttavia il giudice lo poteva ugualmente utilizzare, poiche’ nel caso di specie non si era verificata alcuna violazione del contraddittorio in quanto le indagini erano state estese oltre i limiti propri del procedimento, con il consenso sostanziale di entrambe le parti, che avevano partecipato fattivamente alle operazioni peritali ed avevano svolto le loro difese anche per mezzo dei loro consulenti di fiducia. Rileva altresi’ il giudicante che la convenuta non aveva mai contestato le opere effettivamente eseguite ed il loro valore nonche’ l’ammontare del corrispettivo dovuto, come accertato dal c.t.; sottolineava ancora che in primo grado il giudice aveva ritenuto che la committente era incorsa in decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall’art. 1667 c.c. e che tale specifico punto non era stato oggetto d’impugnazione.

Avverso la suddetta pronuncia il R. ed il M. propongono ricorso per cassazione articolato sulla base di 6 censure; resiste con controricorso la curatela del fallimento; i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 698 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto a loro avviso illegittimamente era stato utilizzata, come fronte di prova, la relazione peritale redatta dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, anche nella parte in cui il consulente d’ufficio aveva indagato oltre i limiti consentiti da tali norme (svolgendo valutazioni quali: opere realizzate non a regola d’arte, cause dei vizi riscontrati, quantificazione dei danni ritenuti esistenti). I ricorrenti sostengono che non vi era stato alcun accordo tra le parti per l’estensione delle indagini da svolgere da parte dello stesso CTU, mentre le relazioni dei c.t. di parte erano state depositate prima di quella dello stesso c.t.u. La doglianza e’ priva di pregio.

Giova premettere che, secondo questa Corte, “Il giudice del merito, in virtu’ del principio del libero convincimento, ha facolta’ di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben puo’ trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti (Cass. n. 5658 del 09/03/2010;

Cass. n. 4029 del 7.7.82).

Occorre peraltro evidenziare che questa Supremo Collegio ha anche affermato che ” …. alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l’ambito dell’accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entita’ del danno lamentato, purche’ dette indagini risultino compatibili con le finalita’ cautelari del provvedimento” (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997)(Cass. n. 12007 del 08/08/2002; n. 19563 del 10/09/2009). Non e’ senza significato peraltro che il legislatore del 2005 abbia poi aggiunto – codificando l’indicato suggerimento giurisprudenziale – , all’originario art. 696 c.c. (vigente all’epoca dei fatti in esame) il comma 2, che espressamente prevede che l’accertamento tecnico possa comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica (D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 conv. in L. n. 51 del 2006). Giova ancora sottolineare che – sempre secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale – lo sconfinamento dai limiti dell’accertamento tecnico preventivo dava luogo ad una inutilizzabilita’ soltanto relativa dell’accertamento; con la conseguenza che, ove non fosse stata “… concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all’accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall’incarico, ovvero allorche’ la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilita’ dell’accertamento” (Cass. n. 19563 del 10/09/2009).

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il giudice d’appello in proposito ha peraltro chiarito che le contestazioni dei convenuti in sede di accertamento tecnico preventivo riguardavano soltanto questioni di presunta litispendenza con altri giudizi pendenti avanti il tribunale di Firenze , mentre dal verbale di udienza si rilevava che in sostanza i convenuti avevano concordato con controparte la formulazione dei quesiti da sottoporre al ctu.

Per quanto riguarda poi il deposito delle relazioni dei consulenti di parte di cui fa cenno la ricorrente, si osserva che il rispetto del contraddittorio si riferisce alla possibilita’ di partecipazione degli stessi consulenti privati alle operazioni del ctu (che nella fattispecie e’ avvenuta), non al deposito della relazione da parte del medesimo. A questo riguardo ha fatto rilevare la controricorrente che le contestazioni mosse dovevano ripetersi inesistenti, stante l’irregolare costituzione della societa’ come accertato dal tribunale dei Pisa con sentenza non definitiva n. 943/99 del 12 – 27 nov. 1999 – divenuta irrevocabile – che dichiarava ” l’irregolarita’ della costituzione della convenuta con la conseguente inesistenza delle eccezioni e domande svolte nel corso del procedimento”.

Con il secondo motivo del ricorso gli esponenti denunziano l’omessa motivazione della sentenza impugnata ” avendo questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate dal legale della committente “, secondo cui il ctu avrebbe dovuto valutare le opere al netto delle variazioni in diminuzioni e senza considerare i costi concordati a forfait.

La doglianza non ha pregio, atteso che, gli esponenti non hanno indicato quando e dove sono state formulate le suddette osservazioni.

Con il terzo motivo del ricorso, gli esponenti denunziano l’omessa motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice ha deciso solo sulla base della relazione del ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, che era affetta da vizi e da contraddittorieta’.

La censura e’ infondata; il ctu ha valutato il complesso delle opere affette da vizi; al riguardo la sentenza impugnata correttamente ha sostenuto – come sopra accennato – l’avvenuta formazione del giudicato sulla decadenza del committente dall’azione di garanzia pronunciata dal giudice di 1 grado.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione art. 696 c.p.c. nonche’ l’omessa motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice ha utilizzato la CT in sede i consulenza tecnica preventiva, per la parte dei lavori eseguiti, mentre ha omesso di considerare che nell’elaborato peritale erano stati evidenziati anche i difetti dell’opera. La doglianza ripete in sostanza il primo ed il terzo motivo, di cui si richiamano le considerazioni svolte per illustrarne l’infondatezza.

Con il quinto motivo gli esponenti denunciano l’omessa motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice ha omesso di decidere sulla richiesta di una nuova CTU sia tecnica che contabile. Con il sesto motivo infine si denunzia la violazione norme di diritto e l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’eccepita carenza di prova della domanda attorea. Anche tali ultime censure sono infondate, involgendo peraltro questioni di merito inammissibili in questa sede; invero non v’e’ dubbio che sui punti questione vi e’ stata una valutazione implicita del giudice di merito, che ha proceduto ad una esauriente e completa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha ribadito in proposito questa Corte che “… la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass. n. 15219 del 05/07/2007) Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta ricorso; e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3 500,00 per onorari, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA