Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18252 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10411-2015 proposto da:

P.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

86, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A.N. ricorre, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartelle di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza mentre Equitalia Gerit s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la resistente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata laddove la C.T.R., pur a fronte della mancata costituzione dell’appellato, aveva ritenuto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate rituale e tempestiva, mentre la notificazione dell’atto di impugnazione era stata solo tentata presso lo studio del difensore in primo grado e non era andata a buon fine, come emergente dalla relata di notificazione nella quale si dava atto dell’avvenuto trasferimento del destinatario.

1.1. Il ricorso è, in primo luogo, ammissibile. Esso è proposto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, assumendo la parte ricorrente, contumace nel grado di merito, di non avere avuto conoscenza del processo, attesa l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello (solo tentata presso il domicilio eletto nello studio del difensore e non perfezionata per il trasferimento di quest’ultimo), e di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo a seguito di notificazione di cartella di pagamento avvenuta il 24 febbraio 2015.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato il principio per il quale la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2 sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova (Cass. S.U. n. 14570/07). Sia nella motivazione di questa sentenza che in decisioni successive si afferma altreì che per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto (così Cass. n, 18243/08, nonchè Cass. n. 19225/07, n. 12004/11, n. 20307/12).

2. Nella specie la notificazione, non perfezionatasi è inesistente, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza, senza rinvio.

Non possono trovare accoglimento, infatti, le diverse argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate la quale, in memoria, ha invocato l’applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14916 del 20 luglio 2016.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

E, nella specie, la notificazione dell’atto presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, senza che si sia continuato con altre modalità il procedimento notificatorio, deve ritenersi meramente tentata, ma non compiuta ovvero omessa.

3. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

4. La pecularietà della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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