Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18252 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11124/2015 proposto da:
YANG XINKAI, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini
prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3068/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 10/06/82014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da Y.X. nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il 27/1/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 11/5/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Lire 2.000,00, oltre spese prenotate a debito in favore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016