Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18251 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9031-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AGNESE LATERZA CRISTOFARO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MARIA D’ACUNTO e

GIUSEPPE D’ACUNTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8975/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 8975/29/2015, depositata il 16 ottobre 2015, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dalla sig.ra B.A. nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente per l’annullamento di avviso di accertamento in rettifica ai fini ICI per l’anno 2010.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente omessa applicazione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 ed erronea interpretazione delle leggi statali e della normativa locale del Comune di Napoli in materia di imposte sugli immobili per l’anno 2010.

La ricorrente assume di avere il diritto a godere dell’esenzione dal tributo per effetto dell’assimilazione ai proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione principale di coloro che abbiano concesso in locazione per abitazione principale di terzi immobili a canoni concordati secondo gli accordi territoriali di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 3, ciò per effetto del disposto del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 2, quale convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2008.

Quest’ultimo, nel testo in vigore catione temporis, prevedeva che “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal citato Decreto n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 3”.

Si deve in proposito rilevare che la ricorrente non ha indicato, nè avrebbe potuto, nel proprio ricorso, una norma di regolamento o delibera del Comune di Napoli per effetto della quale, con riferimento all’anno d’imposizione oggetto della controversia (2010), vi sia stata l’assimilazione, ai fini dell’esenzione ICI, degli immobili locati a terzi come abitazione principale, a canone concordato secondo gli accordi territoriali di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 3, alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

La L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4, si limitava a prevedere la possibilità, ovvero la facoltà, per i Comuni, di deliberare aliquote sull’ICI più favorevoli per i proprietari che avessero concesso in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, nè alcuna disposizione nel senso prospettato dalla ricorrente era dato rinvenire nel più volte citato Accordo territoriale per la città di Napoli del 10 novembre 2003.

Parte ricorrente ha insistito, anche nella memoria tesa a confutare la proposta del relatore di rigetto per manifesta infondatezza, nella propria tesi, adducendo a sostegno delibera del Consiglio comunale di Napoli n. 45 del 16 settembre 2013.

Di là dalla irrituale allegazione di detta delibera alla memoria, dalla delibera, riferita peraltro all’IMU per l’anno 2013, è dato ancor più rilevare l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente, prevedendosi in essa un’aliquota ridotta per l’IMU per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto conforme al succitato Accordo territoriale.

Appare quindi evidente come l’insistenza della ricorrente nell’ipotizzare un’assimilazione tout court degli immobili locati a terzi, per abitazione principale di questi, a canone concordato la L. n. 431 del 1998, ex art. 2, comma 3, ai fini dell’esenzione dell’ICI, in assenza di regolamento o delibera consiliare a cui il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2008 (ora abrogato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014) all’abitazione principale del proprietario dell’unità immobiliare, a fronte della sola assimilabilità di ogni unità immobiliare che non fosse classificata come A1, A8 o A9, sia il frutto di un’operazione ermeneutica non consentita, stante il consolidato orientamento di questa Corte che ha sempre ribadito la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni da tributi (più di recente, in tema di ICI, si vedano Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2017, n. 3011; Cass. sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869).

Il motivo è dunque manifestamente infondato, neppure potendo trovare ingresso la questione di legittimità costituzionale avanzata in via subordinata dalla ricorrente sempre con la memoria depositata in atti, in relazione al disposto del D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 23, art. 8, per preteso contrasto con gli artt. 3,42 e 53 Cost., stante il palese difetto di rilevanza della questione, trattandosi di norma insuscettibile di alcuna applicazione nel presente giudizio, avente, come sopra più volte indicato, ad oggetto, l’imposizione ai fini ICI per l’anno 2010.

Alla stregua delle considerazioni sopra espresse resta assorbito il secondo motivo, con il quale la ricorrente ha lamentato la violazione o omessa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata omesso di rilevare la carenza d’interesse a contraddire del Comune di Napoli in relazione alle disposizioni di legge (D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 4 bis, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 126 del 2008), relativamente al rimborso per l’anno 2008 da parte del Ministero dell’Interno ai Comuni della quota del 50% venuta meno per effetto dell’esenzione ICI disposta in favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA