Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18251 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.M.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Roberta Autelitano, con

domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Fava in Roma,

via Serradifalco, n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, 6^-2

Sezione civile, 14 maggio 2015, n. 9922;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rinvio

alla pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto del 15 maggio 2013, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la domanda ex L. 24 marzo 2001, n. 89, proposta da L.M.A. con ricorso del 7 settembre 2012 per l’irragionevole durata di una causa civile instaurata innanzi al Tribunale di Locri con citazione del 14 settembre 1985 e definita con sentenza del 15 novembre 2011. A base della decisione, la Corte d’appello poneva la circostanza che detta sentenza era stata notificata al difensore della L. il 6 dicembre 2011, e di conseguenza era passata in giudicato, in difetto d’impugnazione, il 5 gennaio 2012; il che, a sua volta, comportava che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, era scaduto il 5 luglio 2012, per cui il ricorso doveva ritenersi tardivo;

che per la cassazione di tale decreto L.M.A. proponeva ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;

che il Ministero della giustizia resisteva con controricorso;

che con sentenza n. 9922/2015, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 maggio 2015, la 6^-2 Sezione civile di questa Corte ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente alle spese;

che per quanto qui ancora rileva, con il primo motivo del ricorso per cassazione era stata dedotta la violazione di norme di diritto, in quanto la relata di notifica apposta in calce alla sentenza emessa nel giudizio presupposto non doveva riferirsi alla notificazione effettuata dalla parte vittoriosa ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ma alla comunicazione di cancelleria dell’avvenuto deposito della sentenza stessa. Del resto, osservava parte ricorrente, le controparti della L., avendo ricevuto comunicazione del deposito della sentenza il 12 e il 13 dicembre 2011, non avrebbero potuto notificare la sentenza che in data successiva;

che la Corte di cassazione ha giudicato infondato il motivo, così motivando:

“La relata di notifica apposta in calce alla sentenza resa a definizione del giudizio presupposto non può riferirsi alla comunicazione del deposito della sentenza, effettuata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 133 c.p.c.. Tale adempimento è effettuato con semplice biglietto di cancelleria (consegnato a mani ovvero notificato dall’ufficiale giudiziario) contenente il dispositivo della sentenza, mentre nel caso in esame è stata notificata la copia della sentenza stessa; e dunque nessun dubbio è lecito nutrire sul fatto che si tratti dell’attività di parte prevista dall’art. 285 cod. proc. civ. allo scopo di far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.”;

che avverso la detta sentenza la L. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391 bis c.p.c., con atto notificato il 9 luglio 2015;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso;

che, ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte di cassazione è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, essendo fondata sulla supposizione che “la relata di notifica apposta in calce alla sentenza resa a definizione del giudizio presupposto non può riferirsi alla comunicazione del deposito della sentenza, effettuata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 133 c.p.c.”. Secondo la ricorrente, “la verità di quanto addotto a motivazione del rigetto del ricorso è incontestabilmente esclusa dalle alligazioni al fascicolo di legittimità, ove vi è l’originale del biglietto di cancelleria dal quale è stata estratta la copia che trovasi sul retro dell’ultima pagina della sentenza allegata al fascicolo di primo grado a seguito dell’opera di copia effettuata in sede di formazione del fascicolo di parte dinanzi alla Corte d’appello, ed erroneamente valutata prima dalla stessa Corte d’appello di Catanzaro (che si è pronunciata per l’inammissibilità del ricorso) e dopo dalla Suprema Corte (la quale ha rigettato il ricorso per cessazione)”.

che il consigliere designato ha depositato, in data 18 aprile 2016, la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“Il ricorso per revocazione appare al relatore inammissibile. Innanzitutto, la domanda di revocazione non contiene l’esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3). La stessa lettura del motivo non riesce a colmare la lacuna ed anzi evidenzia la difficoltà di comprendere, dal testo del solo ricorso per revocazione, l’esatto svolgersi della vicenda (cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13863).

In ogni caso, il supposto errore di fatto non rientra nel raggio di operatività dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.. E ciò per un duplice ordine di concorrenti ragioni:

(a) perchè l’errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima; se, invece, l’errore di fatto, sulla cui base si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della decisione pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice del merito, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 398 c.p.c., contro la predetta decisione, non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo (Cass., Sez. 2^, 20 maggio 2002, n. 7334). Nella specie, con il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione la ricorrente pretende di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto – concernenti la comunicazione ad opera della cancelleria, e non la notificazione ad istanza di parte, della sentenza del 15 novembre 2011 del Tribunale di Locri – che sarebbero stati parimenti fraintesi dalla Corte d’appello di Catanzaro nella decisione di inammissibilità del ricorso per equa riparazione;

(b) perchè l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2010, n. 22171). Nella specie, l’ipotizzato errore cade invece su un punto controverso, perchè la deduzione che la relata di notifica apposta in calce alla sentenza emessa nel giudizio presupposto non si riferiva alla notificazione effettuata dalla parte vittoriosa, costituiva oggetto proprio della materia controversa devoluta alla Corte di cassazione con il primo motivo di ricorso, resistito dal Ministero della giustizia con controricorso.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”;

che la relazione ex art. 380 bis, e il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati al difensore della parte ricorrente;

che la ricorrente ha depositato una memoria in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria non colgono nel segno;

che il ricorso per revocazione è inammissibile perchè – come esposto nella relazione – il denunciato errore non ricade nell’ambito del vizio revocatorio: la supposta erronea valutazione (circa la riferibilità della relata di notificazione della sentenza alla notificazione effettuata dalla parte vittoriosa) è stata compiuta, per espressa affermazione della stessa ricorrente, dalla Corte d’appello di Catanzaro, e costituiva un punto controverso, rappresentando l’oggetto della censura veicolata con il ricorso per cassazione proposto dalla parte interessata contro il decreto della Corte d’appello;

che, in altri termini, si deduce come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione compiuta dalla Corte di cassazione, investita di uno specifico motivo di ricorso proprio sul se la relata di notificazione apposta in calce alla sentenza emessa nel giudizio presupposto fosse o meno riferibile alla notificazione effettuata dalla parte;

che, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, perchè in realtà con esso si censurano un vizio di ragionamento ed un errore di giudizio in cui sarebbe assuntivamente incorsa la Corte di legittimità;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè risulta dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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