Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18251 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 06/09/2011), n.18251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10539-2007 proposto da:

N.C., nella qualità di erede dell’ing. A.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI

4, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCIORTINO TERESA MARIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/03/2007 R.G.N. 61/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato CARCIONE RENATO per delega SCIORTINO TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’AMAP s.p.a. già Azienda Municipalizzata Acquedotto Palermo, ha convenuto in giudizio A.S., già suo dirigente, chiedendo che fosse condannato a restituirle una determinata somma percepita a titolo di trattamento retributivo non dovuto, perchè in contrasto con le pertinenti disposizioni di legge e di contratto collettivo. In particolare, si sarebbe trattato di erogazione contraria a quanto stabilito dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter aggiunto dalla Legge di conversione n. 3 del 1979, contenente il divieto di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che contemplassero l’attribuzione di somme aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrazione collettiva nazionale. L’illegittimità dell’erogazione si rifletteva inoltre sul trattamento di fine rapporto, anch’esso eccedente il dovuto.

L’ A. ha resistito in giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno nella misura corrispondente alle imposte pagate sulle maggiori somme percepite, nonchè il pagamento del t.f.r..

La domanda veniva accolta mentre la domanda riconvenzionale era ritenuta estranea alla giurisdizione ordinaria appartenendo a quella tributaria. La Corte d’appello confermava la decisione del primo giudice ritenendo anzitutto applicabile nella Regione Sicilia il citato art. 5 ter, come norma fondamentale di riforma economico e sociale, ritenendo quanto all’efficacia temporale della legge che essa fosse rimasta in vigore sino al dicembre 1991.

La Corte riteneva, inoltre, che il divieto di cui alla legge menzionata mirasse ad impedire, per l’azienda, vincoli più onerosi rispetto a quelli derivanti dai contratti collettivi nazionali, con conseguente nullità di tutti gli accordi aziendali, e delle relative delibere di attuazione, in base ai quali erano stati attribuiti all’ A. i diversi benefici oggetto di controversia, quali il livello funzionale 120 anzichè il livello funzionale 75, gli scatti di anzianità su una base maggiore del minimo di retribuzione più L. 50.000 convenzionali, la decorrenza giuridica nel grado di dirigente sin dalla data di assunzione, l’aggiunta delle cosiddette “mezze mensilità” per ogni anno di lavoro, ai fini del t.f.r..

La Corte confermava il rigetto di entrambe le domande riconvenzionali, ritenendo quanto alla prima, che si trattava di controversia devoluta alla giurisdizione tributaria e, quanto alla seconda, che il credito per t.f.r., opponibile in compensazione dall’ A. non potesse esser quello calcolato in base agli atti dei quali era stata dichiarata la nullità, ma quello effettivamente dovuto. N.C., quale erede di A.S., chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per quattro motivi. L’AMAP resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter aggiunto dalla Legge di conversione 8 gennaio 1979, art. 3, e del R.D.Lgs.15 maggio 1946, n. 455, artt. 14, 15 e 17 ( statuto della Regione siciliana); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Il motivo contiene due profili di censura.

Con il primo di essi, premesso che la Regione Siciliana in base al proprio statuto ha competenza legislativa esclusiva sul regime degli enti locali, ai quali è garantita la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, ed ha altresì competenza legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro, entro il limite dei principi ed interessi generali che informano la legislazione statale e in ogni caso nel rispetto dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato, si sostiene che l’autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali della regione siciliana, ivi compresi gli enti strumentali dei comuni quali le aziende municipalizzate, può essere limitata solo dalla legislazione regionale e non da quella nazionale.

Quindi il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter, dettando limiti all’autonomia finanziaria degli enti comunali e non essendo stato mai recepito dalla Regione, non può essere applicato all’AMAP, nè tale applicazione può fondarsi sulla sua natura di grande riforma economico sociale.

Con il secondo profilo di censura si nota che il divieto introdotto dal citato art. 5 ter è applicabile, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo, fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle municipalizzate. Quindi, a partire dall’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, che ha introdotto tale riforma, il divieto non trova comunque applicazione. Nè può sostenersi che nella Regione Siciliana il divieto abbia operato fino al recepimento da parte della Regione della cit. L. n. 140 del 1990, perchè ciò contrasta con il chiaro tenore del cit. art. 5 ter, che pone quale termine finale l’entrata in vigore della legge di riforma e non il suo recepimento.

Del resto, ritenere in vigore il divieto nei soli confronti dei dipendenti delle aziende municipalizzate siciliane fino al recepimento della legge di riforma delle stesse, determinerebbe disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti posti in altre regioni, che si sarebbero giovati della eliminazione del divieto fin dal vigore della L. n. 142 del 1990. Sotto altro profilo, questa differenza di trattamento confliggerebbe poi con ciò che in materia di livelli di tutela dei lavoratori dispone l’art. 17 dello Statuto regionale, fissando come limite alla legislazione regionale il rispetto dei “minimi stabiliti da leggi dello Stato”.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter, aggiunto dalla Legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e art. 1363 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che il cit. art. 5 ter, nello stabilire il divieto di introdurre mediante contratti aziendali trattamenti non previsti dalla contrattazione nazionale o di regolare materie ed istituti che quest’ultima non abbia rimesso a livello decentrato, comprime l’autonomia contrattuale delle aziende municipalizzate e va quindi interpretato in senso restrittivo, ossia con riferimento ai soli atti qualificabili come contratti collettivi aziendali ed alle sole clausole di essi espressamente individuate dalle legge. Ciò premesso, si nota che la retrodatazione della nomina dell’ A. quale dirigente a fini giuridici, disposta con la Delib. n. 172 del 1989, è fondata su specifica previsione (art. 32) del contratto collettivo nazionale 25 gennaio 1980 per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, e si sottrae pertanto al divieto dell’art. 5 ter. Si sostiene quindi che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’interpretare il contratto collettivo nazionale sopra menzionato, non tenendo conto del citato art. 32 e facendo addirittura riferimento ad un ipotetico contrasto del disposto riconoscimento giuridico dell’anzianità dirigenziale con l’art. 37 C.C.N.L. in relazione all’art. 9″ norma che in tale contratto non esiste ed il cui contenuto non è riportato nè nella sentenza ne1 negli atti della controparte.

Le medesime considerazioni sulla natura di atti individuali non sussumibili nella categoria dell’accordo aziendale, vengono svolte con riguardo agli ordini di servizio 14 novembre 80 e 14 maggio 82, aventi ad oggetto la base di calcolo per il riconoscimento degli scatti di anzianità. Quanto, poi, all’accordo aziendale 15 novembre 1985, la Corte di merito non avrebbe considerato che l’individuazione del livello funzionale 120, in luogo del livello funzionale 75, non costituiva un’erogazione economica aggiuntiva, come tale vietata, ma solo una modalità dì calcolo di una erogazione già prevista dal contratto collettivo nazionale.

Si assume, infine, che la Corte, seguendo il consulente tecnico avrebbe errato nella ricostruzione contabile del trattamento economico del ricorrente, omettendo il riconoscimento della anzianità convenzionale nella categoria dirigenziale dalla data di assunzione, sicchè il trattamento economico cui il ricorrente aveva diritto alla data del 1 agosto 1988, per effetto della maggiore anzianità, era molto superiore a quello sul quale il consulente aveva calcolato i successivi aumenti.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza in violazione dell’art. 2120 c.c.. Si sostiene che ai fini del riconoscimento del tfr chiesto in via riconvenzionale il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto degli accantonamenti effettuati per tale titolo dall’azienda, da essa indicati in un documento (mod.

01/M) di valore confessorio, senza operare alcune compensazione con il presunto controcredito dell’azienda fondato sulla erronea inclusione dei cit., atti unilaterali nella ben diversa categoria del contratto collettivo.

Il quarto motivo di ricorso addebita alla sentenza violazione degli artt. 2043, 1218 e 1227 c.c.. Si sostiene che il comportamento dell’AMAP, creando nel ricorrente un affidamento sul diritto a percepire i compensi dei quali era stata poi richiesta la restituzione, avrebbe determinato per il ricorrente l’ulteriore danno consistente nel dover restituire all’AMAP anche quanto corrisposto all’erario a titolo di imposta sui suddetti compensi. Tale danno deriverebbe da una condotta del datore di lavoro, qualificabile come illecito tanto ai sensi dell’art. 2043 c.c., quanto ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.. La decisione del giudice di merito secondo cui le conseguenze economiche derivanti dalla condotta anzidetta dovrebbero gravare interamente sul ricorrente contrasterebbe con l’art. 1227 cod. civ., che stabilisce la riduzione del risarcimento quando il danno derivi da un comportamento colpevole del creditore.

I quattro motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, il D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, convenite in L. n. 3 del 1979 (che, tra l’altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonchè al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l’azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l’effetto di un atto perfezionatosi successivamente all’entrata in vigore della norma imperativa (Cass. 3196/2001; sulla “ratio” del divieto, v., in termini analoghi, Sez. Un. 11714/1998, secondo le quali l’art. 5-ter è norma di carattere imperativo essenzialmente intesa, come emergente anche dal contesto normativo in cui è inserita, a contenere la spesa degli enti pubblici territoriali e delle loro aziende sicchè il divieto in essa contenuto deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, con conseguente nullità anche delle clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma limitativa; conf. Cass. 12478/1999;

6161/2000;7103/2000).

Più di recente, esaminando una vicenda assai simile a quella ora all’esame, dopo aver ulteriormente ribadito gli anzidetti principi, questa Corte ha ulteriormente chiarito che quanto alle aziende municipalizzate della Regione Sicilia (nella specie, l’AMAP S.p.a.), non può ritenersi che all’applicazione della disposizione osti una competenza esclusiva in materia del legislatore regionale, che l’art. 14 dello Statuto siciliano limita ai rapporti di lavoro dei dipendenti regionali e non estende a quelli dei dipendenti degli enti locali e, tantomeno, delle aziende municipalizzate a partecipazione comunale, o una eventuale norma di competenza concorrente, che resta comunque subordinata ai principi ed interessi generali della legislazione dello Stato. (Cass. 29926/2008 che nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva ricondotto il trattamento retributivo riconosciuto in misura superiore al massimo consentito ad un dirigente dell’Azienda municipalizzata dell’acquedotto di Palermo tra quelli vietati ex art. 5 “ter”, poichè detto trattamento retributivo, anche se realizzato con atti deliberativi “ad personam”, costituiva diretta derivazione della contrattazione aziendale posta in essere in violazione del divieto).

Quanto ai limiti temporali del divieto, premesso che il cit. art. 5 ter, ne individua i termini iniziale e finale rispettivamente nel 1 marzo 1979 e nell’ “entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione”, va notato che con la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 1, comma 2 (concernente l’ordinamento delle autonomie locali e contenente nell’art. 23 una nuova disciplina delle “Aziende speciali ed istituzioni11) era stato stabilito che le disposizioni della legge non si applicassero alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Quindi la non ulteriore operatività del menzionato art. 5 ter nella Regione siciliana non poteva conseguire alla nuova disciplina, trattandosi di disciplina non immediatamente applicabile nella Regione. Il che risulta confermato dalle successive vicende legislative regionali, visto che la L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 (recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”) nell’art. 1 comma 1 aveva stabilito che “Le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della L. 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli etc.” recependo così taluni dei contenuti della riforma nazionale delle autonomie locali e rendendo quindi palese che, fino al detto recepimento, tale riforma e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche del quale si controverte, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana.

L’argomento letterale (riferito al significato della locuzione “entrata in vigore”) che secondo il ricorrente dovrebbe minare la validità di tale conclusione, si rivela quindi infondato perchè non tiene conto che per effetto della ripartizione delle competenze legislative l’entrata in vigore” della norma statale non comporta necessariamente il medesimo effetto a livello regionale. D’altra parte le diversità fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, con riferimento in particolare alla disciplina vigente all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, giustificano le differenze nel trattamento dei relativi rapporti di lavoro.

In base ai menzionati principi giurisprudenziali sono quindi infondati i due profili del primo motivo nonchè tutte le argomentazioni del secondo motivo concernenti la natura non collettiva ma individuale degli atti con i quali sono state attribuite al ricorrente erogazioni aggiuntive rispetto a quelle previste da fonti collettive nazionali. Quanto al dedotto vizio di motivazione circa la lettura del c.c.n.l. 25 gennaio 1980, con riferimento alla Delib. n. 172 del 1989, di retrodatazione della nomina agli effetti giuridici, è sufficiente osservare che, avendo Corte d’appello fatto riferimento alla violazione degli artt. 9 e 37 di tale contratto, il ricorrente, il quale sostiene che l’articolo di riferimento sarebbe l’art. 32, e che non esisterebbe alcun art. 37, ma nulla dice sull’art. 9, avrebbe avuto anzitutto l’onere di riportare il testo di quest’ultimo articolo ed inoltre di mostrare con idonea riproduzione anche parziale del contratto che la numerazione dei relativi articoli non comprende il secondo fra quelli indicati nella sentenza impugnata. In assenza di tali indicazioni questa Corte non è infatti in grado di valutare la fondatezza della censura sulla base della sola lettura del ricorso. Le critiche concernenti gli errori della consulenza e della sentenza sono col legate alla suddetta retrodatazione e non possono quindi trovare accoglimento.

L’interpretazione dell’accordo aziendale 15 novembre 1985 in tema di livello funzionale attribuito al ricorrente è questione di merito rimessa esclusivamente alla Corte territoriale. Le censure contenute nel terzo motivo sono anch’esse strettamente collegate a quelle già disattese e ne seguono la sorte.

Il quarto motivo va anch’esso disatteso dal momento che, per un verso, benchè presentato sotto le vesti di violazione di norme sostanziali, esso si risolve in una censura sul modo in cui il giudice ha interpretato la domanda – ritenendone conseguentemente l’estraneità alla giurisdizione ordinaria – non accompagnata da alcuna indicazione sui canoni ermeneutici che sarebbero stati violati, per altro verso, trattandosi di atti nulli, non è dato comprendere in che cosa possa consistere il comportamento colpevole del creditore, ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c.. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in Euro 62,00 per esborsi, oltre ad Euro 4000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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