Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18250 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8214-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2293/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2293/29/2015, depositata il 21 dicembre 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha accolto l’appello proposto dalla dott.ssa D.L.R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Grosseto, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Grosseto, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la dott.ssa D.L. aveva presentato per l’IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2008.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la sussistenza del presupposto impositivo dell’automa organizzazione pur a fronte dell’utilizzazione da parte della contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente non occasionale per gli anni di riferimento.

Sennonchè è stata accertato, nè la circostanza è in contestazione tra le parti, che nella fattispecie in esame si è trattato della collaborazione di una sola dipendente con mansioni di infermiera – segretaria.

A ciò consegue che la pronuncia impugnata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP alla luce dei principi enunciati da Cass. sez. unite 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo del suddetto tributo ricorre invece quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto rigettato.

La sopravvenienza della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in pendenza del giudizio di legittimità ne giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti medesime.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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