Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18250 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.A., (COD. FISC. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato
LEPORE GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLI
CORRADO;
– ricorrente –
e contro
COOP NUOVA MILAZZO UNO A RL; in persona del liquidatore pro tempore;
– intimata –
sul ricorso 8531-2005 proposto da:
COOP NUOVA MILAZZO UNO A RL, in liquidazione volontaria, in persona
del liquidatore () elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato DEL NOSTRO PATRIZIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PETRANTONI FABIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
D.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 330/2004 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, depositata il 25/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
l’assorbimento in subordine, e l’inammissibilità del ricorso
incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30-11-1991 al Pretore di Barcellona Pozzo Di Gotto D.A. chiedeva la reintegra nel possesso di una porzione di un fondo di sua proprietà che la s.r.l. Cooperativa Nuova Milazzo Uno aveva occupato in esecuzione del procedimento ablativo e di occupazione d’urgenza da quest’ultima condotto in nome e per conto del Comune di Milazzo, nonchè la sospensione delle opere di edificazione di uno degli edifici sociali.
La suddetta Cooperativa si costituiva in giudizio asserendo la propria estraneità ai fatti denunciati, posto che l’arbitraria recinzione dell’immobile era imputabile esclusivamente alla ditta esecutrice dei lavori; eccepiva inoltre l’insussistenza dei requisiti della violenza e della clandestinità che caratterizzano lo spoglio.
Con ordinanza del 7-11-1997 il Pretore adito rigettava il ricorso per carenza di prova.
Proposta impugnazione da parte del D. cui resisteva la Cooperativa Nuova Milazzo Uno il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto con sentenza del 25-5-2004 ha rigettato il gravame.
Il giudice di appello, premesso che erano risultati provati sia lo sconfinamento della recinzione del cantiere da parte dell’impresa costruttrice sia l’occupazione del fondo in danno del possessore D., ha tuttavia ritenuto di non poter accogliere la domanda possessoria poichè nelle more si era determinata l’irreversibile trasformazione dei luoghi a seguito della realizzazione del complesso edilizio; pertanto il compimento dell’opera pubblica, comportante la radicale trasformazione del suolo abusivamente occupato e la sua irreversibile destinazione ai fini di pubblica utilità, per un verso aveva determinato l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A., e per altro verso integrava gli estremi di un illecito di tipo aquiliano a carattere istantaneo, dal quale discendeva una responsabilità di natura risarcitoria verso il proprietario del fondo.
Per la cassazione di tale sentenza il D. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui la s.r.l. Cooperativa Nuova Milazzo Uno in liquidazione ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentate basato su quattro motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Per ragioni di carattere logico-giuridico occorre poi anzitutto esaminare il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la Cooperativa Nuova Milazzo Uno, denunciando violazione dell’art. 345 nel testo anteriore alla sostituzione apportata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva l’eccezione sollevata dall’esponente nella comparsa di costituzione in appello di decadenza dell’azione proposta dalla controparte per decorso del termine annuale; la ricorrente incidentale assume che erroneamente il giudice di appello non ha applicato “ratione temporis” la formulazione del vecchio testo dell’art. 345 c.p.c., nella presente controversia ed ha riferito tale eccezione soltanto all’azione nunciatoria e non anche a quella possessoria.
La censura è fondata.
Deve premettersi che dall’esame della comparsa di costituzione depositata nel grado di appello dalla Cooperativa Nuova Milazzo Uno (consentito a questa Corte dalla natura procedurale del vizio denunciato) risulta che effettivamente l’attuale ricorrente incidentale aveva eccepito la decadenza dell’azione (quindi senza alcuna esclusione dell’azione possessoria proposta dal D.) per essere stata la suddetta Cooperativa immessa nel possesso dell’area per cui è causa il 17-10-1990 (in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 149 del 24-9-1990 che ne aveva disposto l’occupazione d’urgenza), come da verbale dello stato di consistenza nel quale il D. aveva contestato l’entità della superficie occupata, riservandosi azioni giudiziarie.
Tanto premesso, deve rilevarsi l’erroneità dell’assunto della sentenza impugnata in ordine alla pretesa tardività di tale eccezione, considerato che alla presente controversia – introdotta dal D. con ricorso depositato al Pretore di Barcellona Pozzo Di Gotto il 30-11-1991 – si applica “ratione temporis” l’art. 345 c.p.c. nel testo antecedente alla modifica apportata con la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 e che tale precedente formulazione consentiva alle parti la deducibilità in appello di nuove eccezioni in senso stretto, ovvero intese a paralizzare le pretese avversarie (Cass. 19-9-2001 n. 11806; Cass. 4-6-2004 n. 10654; Cass. 11-9-2008 n. 23389).
Pertanto in sede di rinvio si dovrà procedere ad un esame nel merito della eccezione suddetta.
Con il primo motivo del ricorso principale il D., deducendo violazione degli artt. 101-125 c.p.c. e art. 24 Cost., censura la sentenza impugnata per aver rigettato la propria domanda di reintegra nel possesso e di nuova opera per aver verificato la sopravvenuta irreversibile destinazione del fondo ai fini di pubblica utilità con conseguente acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla P.A., in assenza di qualsiasi domanda al riguardo da parte della Cooperativa Nuova Milazzo Uno.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione degli artt. 1168-1171 c.c. e art. 368 c.c., sostiene che nella specie, contrariamente all’assunto del giudice di appello, non ricorrevano le condizioni dell’occupazione acquisitiva.
Con il terzo motivo il D., deducendo vizio di motivazione, rileva che il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, dopo aver accertato la lesione del proprio possesso in relazione al fondo per cui è causa, contraddittoriamente ha ritenuto infondato nel merito l’appello proposto.
Con il quarto motivo il ricorrente principale, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assume che conseguentemente la sentenza impugnata ha erroneamente condannato l’esponente al pagamento delle spese processuali.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Cooperativa Nuova Milazzo Uno, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1171 c.c., art. 112 c.p.c., art. 187 c.p.c., comma 2 art. 276 c.p.c., comma 2 e art. 279 c.p.c., comma 2, assume che il giudice di appello ha errato nel pronunciarsi sull’esistenza della pretesa occupazione abusiva e sul diritto del D. al risarcimento dei danni.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia falsa applicazione dell’art. 1143 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla prova del possesso della particella (OMISSIS) da parte del D. ed alla prova della abusiva occupazione di essa da parte dell’esponente.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 705 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver disatteso le eccezioni formulate dall’esponente in ordine ai limiti legali della proprietà del D. a seguito dell’intervento di esproprio.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte Di Appello di Messina.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010