Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1825 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14611-2018 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da I.D., nato in Nigeria;

che avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione;

che il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente mero atto di costituzione in giudizio ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, con unico motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la veridicità dei fatti esposti nella audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e di avvalersi dei poteri istruttori rafforzati attribuiti dalla legge al giudice stesso;

ritenuto che il ricorso è inammissibile;

che, invero, il provvedimento impugnato espone ampia e puntuale motivazione delle statuizioni emesse, rilevando tra l’altro come le dichiarazioni del richiedente in merito alle motivazioni che l’avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese di origine siano inattendibili, in quanto storicamente errate, in base alle informazioni tratte da fonti istituzionali (circa la riferita azione del gruppo armato denominato (OMISSIS));

che, a fronte di tale puntuali considerazioni -in linea con il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e c), ed evidentemente non sindacabili nel merito in questa sede di legittimità -, il ricorso non si confronta con esse bensì esaurisce il suo contenuto in generiche osservazioni circa l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, senza peraltro tener conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (cfr. Cass. n. 16925/2018);

che non vi è luogo per provvedere sulle spese, in mancanza di difese del Ministero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA