Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18249 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7939-2016 proposto da:

O.P.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CROCE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANGELA MARIA MONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3941/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3941/22/2015, depositata il 18 settembre 2015, non notificata, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto dalla O.P.C. S.r.l. in liquidazione (di seguito società) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale (OMISSIS) di Milano, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente, annullando le sanzioni correlate alla ripresa a tassazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato alla società per l’anno 2008 l’effettuazione di operazioni relative a prestazioni di servizi senza applicazione dell’IVA, nonchè operazioni di acquisto in sospensione d’imposta, in assenza dei prescritti requisiti. Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la totale omissione di motivazione, concretizzandosi la stessa in una mera tautologica clausola di stile.

Il motivo è manifestamente fondato.

Senza peraltro premettere alcunchè in ordine alla natura dei motivi di gravame addotti dalla società appellante avverso la pronuncia di primo grado, la CTR si è limitata unicamente ad affermare che “le doglianze dell’appellante sono ripetitive e non tali da scalfire il giudicato di primo grado”.

Di là pure dall’evidente erroneità sul piano concettuale del riferimento al “giudicato”, è indiscutibile che la pronuncia impugnata si risolva in una mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza consentire il controllo sull’essere pervenuta a tale convincimento in forza di un’autonoma valutazione dei motivi di appello, in correlazione a quanto statuito dai giudici di primo grado.

Si è dunque, con ogni evidenza, fuori dai limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte riconosce l’ammissibilità della motivazione per relationem con riferimento alla decisione di primo grado oggetto d’impugnazione (cfr., tra molte, Cass. sez. 1, 19 luglio 2016, n. 14784; cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7347; cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483), stante la natura meramente apparente della motivazione addotta dalla CTR a sostegno del convincimento espresso.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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