Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18248 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1774-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANNIBALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FANTIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 221/9/2015, depositata l’8 giugno 2015, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia ha accolto l’appello proposto nei confronti del sig. P.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pordenone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pordenone, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2006.

La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ritenne non validamente espressa dal contribuente l’elezione di domicilio presso lo studio del rag. M. con atto del 15 luglio 2011, consegnato brevi manu al funzionario delegato della locale Agenzia delle Entrate a seguito di invio al contribuente di questionario, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione a rapporti bancari intrattenuti nel periodo 2006-2008 e quindi rigettò il ricorso del contribuente, che aveva eccepito la nullità della cartella per invalidità della notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., al domicilio del contribuente, non essendo stato egli reperito al momento del tentativo di consegna dell’atto presso il proprio domicilio e non essendo stata ritirata la successiva raccomandata informativa, rispedita al mittente per compiuta giacenza.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendone, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità, stante l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, sul piano processuale, Equitalia Nord S.p.A.. che era stata parte del giudizio di primo grado ed alla quale l’appellante Agenzia delle Entrate non aveva notificato il ricorso in appello.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d) anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la decisione impugnata avrebbe erroneamente escluso nella fattispecie in esame l’esistenza di elezione di domicilio del contribuente presso lo studio del professionista dal quale era assistito, a ciò conseguendo la nullità o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., al domicilio del contribuente, non essendo stato egli reperito al momento del tentativo di consegna dell’atto presso il proprio domicilio e non essendo stata ritirata le successiva raccomandata informativa, rispedita al mittente per compiuta giacenza.

Ritiene la Corte che possa essere esaminato con priorità il secondo motivo, in ragione del criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. sez. unite 18 novembre 2015, n. 23542) essendo la decisione sullo stesso in grado di portare alla definitiva soluzione del contenzioso tra le parti, in conformità anche al canone della ragionevole durata del processo, tale da giustificare l’omissione di formalità, ivi compresa quella riferita al litisconsorzio processuale, oggetto della doglianza di cui al primo motivo, non indispensabile in vista dell’esito globale del giudizio (cfr. Cass. sez. unite 23 settembre 2013, n. 21670).

Venendo dunque all’esame del secondo motivo, esso è manifestamente infondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 16 marzo 2011, n. 6113, nel contesto, peraltro, di un’ampia disamina alla stregua anche del parametro normativo della L. n. 212 del 2000, art. 6 invocato dal ricorrente), in tanto può conseguire l’invalidità della notifica, eseguita con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., presso il domicilio fiscale del contribuente, in quanto vi sia stata, da parte di quest’ultimo, “una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari”, non residuando, quindi, in tal caso, all’Amministrazione la possibilità di notificare l’atto al domicilio fiscale del contribuente.

Nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità richieste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d) nel testo vigente al tempo della pretesa dichiarazione di elezione di domicilio, essa doveva “risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

La dichiarazione in atti, ripresa nel corpo della stessa decisione impugnata, non soddisfa detti requisiti, essendo stato consegnato l’atto ad esso relativo brevi manu a funzionario delegato, e dunque non nelle forme previste dalle legge.

Ciò è sufficiente ad escludere che l’atto del 15 luglio 2011 contenga valida elezione di domicilio presso lo studio del professionista delegato, indipendentemente da ogni altra considerazione sul piano ermeneutico su cui si diffonde la pronuncia impugnata, oggetto in ciò di censura da parte del contribuente in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. (cfr. già, sulla necessità che l’elezione di domicilio effettuata dal contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. d), non possa desumersi aliunde rispetto a quelle che le modalità previste nella citata disposizione, Cass. sez. 1, 23 giugno 1998, n. 6236).

Ne consegue la validità della notifica dell’avviso di accertamento indirizzati al domicilio fiscale del contribuente, perfezionatosi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.

Il ricorso va dunque rigettato, ciò comportando, secondo l’ordine seguito nell’esame delle questioni, l’assorbimento del primo motivo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso artr. 13, del comma 1- bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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