Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18248 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SAN GIOGIO Maria Rosario – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. e A.P., rappresentati e difesi dagli

avv.ti De Marinis Giampiero Berti e Bafile Pasquale ed elett.te

dom.ti in Roma, Via Conca d’oro n. 300, presso lo studio dell’avv.

Giovanni Bafile;

– ricorrenti –

contro

E.E.;

– intimato

e sul ricorso n. 8073/2005 proposto da:

P.M. e A.P., rappresentati e difesi dagli

avv.ti Francesco Bafile e Pasquale Bafile ed elett.te dom.ti in Roma,

Via Conca d’oro n. 300, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bafile;

– ricorrenti –

contro

E.E., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella

Lopardi ed elett.te dom.to in Roma, Via della Giuliana n. 38, presso

lo studio dell’avv. Giovanni Di Battista;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 624/04,

depositata il 3 settembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Giovanni BAFILE, per delega;

udito per il controricorrente l’avv. Gabriella LOPARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. E.A. convenne davanti al Tribunale dell’Aquila, con citazione notificata il 5 giugno 1976, i sigg.

P.E. e A.P.. Chiese, fra l’altro (e per quanto ancora rileva), condannarsi i convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che avevano alterato nella realizzazione di una strada occorrente per l’esercizio del diritto di servitù di passaggio, su terreno appartenente all’attore, per recarsi ai loro rispettivi lotti edificatali, nonchè alla demolizione di un muro e alla rimozione di altro materiale.

L’attore dedusse che la strada era stata realizzata con un ingombro di sette metri di larghezza – e non cinque come previsto nel contratto costitutivo della servitù – e sopraelevando di circa tre metri il livello del suolo corrispondente, sicchè risultava, altresì, a lui impossibile raggiungere il proprio fondo, che rimaneva praticamente infossato a seguito della realizzazione dell’opera.

I convenuti resistettero.

Sopraggiunta la morte dell’attore, la causa fu proseguita da suo figlio sig. E.E., il quale provvide anche, successivamente, alla riassunzione conseguente alla interruzione per decesso, dichiarato in giudizio, del convenuto P.E.;

riassunzione a seguito della quale si costituì il figlio del defunto, sig. P.M..

Istruita la causa con consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accolse la domanda di riduzione in pristino (e disattese, per varie ragioni, le altre domande pure formulate dall’attore).

E.E. propose appello, nei confronti di P. M. e A.P., chiedendo, in particolare, la loro condanna altresì alla rimozione del muro e dell’altro materiale.

Gli appellati resistettero, l’ A. proponendo anche appello incidentale per la riforma della statuizione di accoglimento della domanda di riduzione in pristino per la parte riguardante la servitù a favore del proprio lotto.

La Corte dell’Aquila, con sentenza del 3 settembre 2004, ha accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale.

Avverso la sentenza di appello è stato presentato un primo ricorso per cassazione, a nome di P.E. e A.P., notificato il 10 marzo 2005 e depositato il successivo 16 marzo; un secondo, identico ricorso, a nome di P.M. e dello stesso A.P., è stato poi notificato il 30 marzo 2005 e depositato il successivo 12 aprile.

L’intimato E.E. ha resistito con controricorso al secondo dei suddetti ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Va quindi dichiarata l’inammissibilità del primo ricorso, recante il n. 5710/2005 R.G., per la parte in cui è proposto da P.E., il quale, come si è detto in narrativa, è deceduto; nonchè l’inammissibilità del secondo ricorso, recante il n. 8073/2005 R.G., per la parte in cui è proposto da A. P., il cui diritto di impugnazione si è consumato con la rituale proposizione (notifica e deposito) del primo ricorso (cfr., per tutte, Cass. 20912/2005).

3. – L’esame dei due ricorsi riuniti può comunque seguire unitariamente, data la sovrapponibilita degli stessi (a parte l’identità del ricorrente P.).

4. – Con il primo motivo, denunciando nullità del processo (art. 360 c.p.c., n. 4), si deduce che, a seguito della interruzione per morte di P.E., la causa avrebbe dovuto essere riassunta nei confronti dei suoi eredi; ciò, però, non sarebbe avvenuto, in quanto la notifica dell’atto di riassunzione non era stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius, bensì nel domicilio eletto da quest’ultimo presso il suo procuratore;

con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo.

4.1. – Il motivo è inammissibile, perchè l’estinzione può essere dichiarata solo su eccezione di parte formulata prima di ogni altra difesa, mentre nella specie la questione è stata posta soltanto con il ricorso per cassazione (cfr., per tutte, Cass. 14087/2002).

5. – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la nullità, rispettivamente, dell’intero giudizio a cominciare da quello di primo grado (secondo motivo), ovvero del solo giudizio di appello (terzo motivo), per difetto di contraddittorio.

Eredi di P.E. – si afferma – erano non il solo P. M., ma anche le sorelle di lui, sig.re N. e P. L., e la madre sig.ra P.F.. In giudizio è stato presente, invece, il solo M., per cui – si sostiene – il contraddittorio va integrato sin dal primo grado di giudizio o, in subordine – ove si ritenga che in primo grado vi sia stata valida notifica collettiva e impersonale dell’atto di riassunzione a tutti gli eredi – quantomeno con riguardo al giudizio di appello, nel quale è stato citato il solo P.M. e non anche le sue coeredi, litisconsorti necessarie.

5.1. – Il secondo motivo è infondato, perchè il controricorrente ha prodotto la relata della notifica collettiva e impersonale dell’atto di riassunzione agli eredi di P.E. eseguita, oltre che presso il procuratore del defunto (come sostengono i ricorrenti), anche nell’ultimo domicilio del medesimo in (OMISSIS), Via (OMISSIS).

5.2. – Infondato è anche il terzo motivo.

Va infatti osservato che, come ammesso in parte dai ricorrenti e comunque documentato dal controricorrente, P.M. è successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante di cui si discute, per averne a suo tempo, con atto a rogito del Dott. F.F., notaio in Pizzoli, del 28 dicembre 1983, ricevuto dal padre in donazione la nuda proprietà – con usufrutto in favore del donante – unitamente alle sorelle, dalle quali aveva contestualmente ricevuto in vendita le rispettive quote.

Va altresì osservato che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la mancata notificazione dell’appello al dante causa nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado non comporta l’invalidità del giudizio d’impugnazione promosso dal successore, qualora tale giudizio, consapevolmente disertato dall’alienante (nel caso che ci occupa, più esattamente, gli eredi dell’alienante P.E. – deceduto in corso di causa – validamente citati in riassunzione e non costituitisi), si sia svolto senza che (come puntualmente avvenuto nel nostro caso) alcuna delle parti presenti reclamasse l’integrazione del contraddittorio, e la relativa sentenza sia stata pronunciata soltanto nei confronti dell’avente causa: sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione, con la conseguente perdita della posizione di litisconsorte necessario (Cass. 10955/2007, 2707/2005, 19072/2003, 6530/2000). Quindi gli eredi di P.E., successori di quest’ultimo nella posizione di dante causa a titolo particolare nel diritto controverso, non andavano citati nel giudizio di appello, essendone stati tacitamente estromessi.

6. – Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il rigetto del gravame incidentale dell’ A. relativo alla condanna di quest’ultimo alla riduzione in pristino per la parte riguardante l’esercizio della servitù spettante al medesimo. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto di un passaggio della consulenza tecnica d’ufficio, eseguita in primo grado, in cui si sosteneva la necessità tecnica di conferire una certa pendenza al terreno al fine di consentire l’esercizio della servitù di passaggio.

6.1. – Il motivo è inammissibile in quanto nuovo.

La sentenza impugnata, infatti, non fa cenno a siffatto riferimento alla CTU – il quale pone non una questione di puro diritto, bensì una questione attinente a un presupposto in fatto della decisione – nè è indicato nel ricorso per Cassazione che il medesimo riferimento sia stato fatto nel giudizio di appello a sostegno di uno specifico motivo di gravame.

7. – Con il quinto motivo, denunciando sia vizio di motivazione che violazione di legge, si deduce, in buona sostanza, per quanto è dato comprendere, che la Corte di appello avrebbe dovuto non ritenere pertinente ciò che era stato verificato e riferito dal CTU e dai testimoni in ordine alla elevazione del piano di campagna, quanto, piuttosto, accertare se quella elevazione impediva o meno all’ E. di realizzare, a sua volta, la costruzione della strada di accesso alla residua sua proprietà.

7.1. – Anche questo motivo è inammissibile in quanto: (a) generico, impossibile essendo discernere, nella sua esposizione, le specifiche censure di violazione di legge e vizio di motivazione, e non chiarendo gli stessi ricorrenti se la elevazione impediva, o meno, all’ E. l’esercizio dei propri diritti; (b) comunque nuovo, dato che, ancora una volta, di una questione siffatta – che presuppone, all’evidenza, anche indagini di fatto – non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè è dedotto in ricorso che essa sia stata posta nel giudizio di appello.

8. – In conclusione i ricorsi, nella parte in cui non risultano inammissibili, vanno respinti, con condanna dei soccombenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso n. 5710/2005 R.G. nella parte in cui è proposto da P.E.;

dichiara inammissibile il ricorso n. 8073/2005 R.G. nella parte in cui è proposto da A.P.; rigetta, per il resto i medesimi ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00, di cui 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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