Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18248 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 02/09/2020), n.18248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 708-2017 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A.S. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN

LIQUIDAZIONE COATTA, in persona del Commissario Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CIRCO MASSIMO 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO INNOCENTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO MATTEI;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE, 10, presso lo studio dell’avvocato CARLA SICILIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO GIOVAGNONI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERNI, depositato il 23/11/2016,

R.G.N. 1199/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 24 novembre 2016, il Tribunale di Terni ammetteva G.A. allo stato passivo della Cooperativa Sociale “A.I.D.A.S.” in l.c.a. per i crediti di Euro 53.319,48 a titolo di indennità di mancato preavviso in prededuzione e di Euro 45.893,63 a titolo di T.f.r. (di cui Euro 23.018,89 per T.f.r. non versato al Fondo) (quest’ultimo oltre rivalutazione ed interessi come per legge) in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1, a modificazione del predetto stato, essendone stata negata in sede di verifica la prededucibilità del primo ed esclusa l’ammissione dell’altro;

2. per quanto ancora rileva, esso riconosceva il trattamento in prededuzione dell’indennità di preavviso essendo il rapporto di lavoro del creditore proseguito, per effetto del decreto 28 marzo 2014 del Direttore Generale della Direzione del M.I.S.E. (“ai sensi dell’art. 104, L. Fall. con decorrenza dalla data di messa in liquidazione” disposta con decreto 6 marzo 2014 del M.I.S.E.), senza soluzione di continuità fino al licenziamento del 31 marzo 2014, a norma dell’art. 104 L. Fall., ritenendo irrilevante la circostanza della collocazione in ferie del dirigente dal 1 al 31 marzo 2014, in quanto godimento di un istituto previsto anzi nella vigenza del rapporto;

3. il Tribunale accertava infine come il decreto di autorizzazione all’esercizio provvisorio contenesse la previsione generale di continuazione temporanea dell’attività di impresa, senza alcuna limitazione, infondatamente dedotta dalla cooperativa in l.c.a., al solo ramo di assistenza degli ospiti ricoverati in due residenze per anziani non autosufficienti, non coinvolgente l’attività del predetto, pertanto priva di alcuna utilità;

4. avverso tale decreto, con atto notificato il 23 dicembre 2016, la Cooperativa sociale in l.c.a. ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva il lavoratore con controricorso;

5. il P.G. rassegnava le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 104, comma 8 e art. 111 L. Fall., per la ratio della prededuzione nelle procedure concorsuali, prevista dall’art. 111 L. Fall. in funzione delle stesse, ma non qualora, come nel caso di specie, il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa alcuna in favore dell’impresa (essendo stato collocato in ferie) ed avendo il commissario liquidatore intimato il licenziamento il 28 marzo 2014 non appena ricevuta in consegna (il 24 marzo 2014) la documentazione della Cooperativa (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. non è contestato che il rapporto di lavoro del dirigente sia proseguito in pendenza dell’esercizio provvisorio autorizzato con decreto 28 marzo 2014 del Direttore Generale della Direzione del M.I.S.E. (nell’ambito della f.c.a. disposta con decreto 6 marzo 2014 dello stesso Ministero “con decorrenza dalla data di messa in liquidazione”), con la maturazione, in suo favore, del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso alla data del 31 marzo 2014, la stessa di intimazione del licenziamento con effetto immediato, con risoluzione altrettanto immediata del rapporto, comportante l’unico obbligo della parte recedente di corresponsione della relativa indennità, per la natura obbligatoria del preavviso (Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 6 giugno 2017, n. 13988; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27294);

3.1. la natura prededucibile del credito per tale indennità è indubbia, a norma dell’art. 104, commi 7 e 8 L. Fall., in quanto maturato in pendenza di esercizio provvisorio (Cass. 19 marzo 2012, n. 4303; Cass. 25 settembre 2017, n. 22274), e pertanto in quanto “così qualificato da una specifica disposizione di legge” (art. 111, comma 2, prima parte L. Fall., in combinazione con l’art. 104, comma 8, L. Fall., secondo cui: “i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1”); ciò si argomenta anche dall’affermazione secondo cui, in caso di fallimento del datore di lavoro, deve essere escluso il trattamento in prededuzione per il credito del lavoratore, a titolo di indennità di preavviso, il cui rapporto di lavoro pendente entri in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell’art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal contratto, appunto “salvo che sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio” (Cass. 31 luglio 2019, n. 20647);

3.2. al riguardo, è destituito di fondamento ogni altro rilievo in fatto, in ordine alla fruizione di periodo feriale da parte del lavoratore nella vigenza del rapporto e così pure alla supposta inutilità della sua prestazione, come correttamente ritenuto dal Tribunale (per le ragioni indicate dall’ultimo alinea di pg. 2 al terzo di pg. 3 e al secondo capoverso di pg. 3 del decreto);

3.3. non è poi pertinente il richiamo alla ratio di funzionalità del credito ai fini della prededucibilità nel fallimento, posto che il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale (ora menzionato dall’art. 111 L. Fall., inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e risponda dunque agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare: Cass. 22 marzo 2017, n. 7392), riguarda la diversa ipotesi prevista dall’art. 111, comma 2, seconda parte L. Fall.; e pertanto crediti come quelli del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio, prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. Fall. (trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182 quater, comma 4, L. Fall., ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: Cass. 9 settembre 2014, n. 18922; Cass. 28 giugno 2019, n. 17596), ovvero del professionista che abbia predisposto l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, L. Fall. nel concordato preventivo (Cass. 16 maggio 2018, n. 12017) o che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182);

4. per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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