Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18247 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECOND CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2170/2012 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato PIER FRANCESCO

SICA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BONDI;

– ricorrente –

contro

EFFESEI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo

studio dell’avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO SACCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8B4/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato TOMASELLI Edmondo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Massa, che aveva respinto la domanda proposta contro Effesei srl per ottenere la rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 c.c., del contratto 3.7.1992, integrato con scrittura 13.1.1993, con cui aveva promesso di cedere ad Effesei la quota pari al 50% del complesso immobiliare in (OMISSIS), dell’omonima azienda con attività di pensione e di altra azienda di gestione della colonia diocesana, denominata (OMISSIS), con attrezzatura e mobilio, il tutto a corrispettivo della prestazione cui si era obbligata la società, costituita dall’adempimento degli impegni economici relativi al concordato fallimentare proposto dalla stessa P., dichiarata fallita con sentenza (OMISSIS). L’appellante lamentava l’acritico recepimento delle valutazioni del ctu, che aveva delegato a terzi alcuni incombenti ed aveva commesso errori, per cui chiedeva il rinnovo della ctu mentre Effesei insisteva per il rigetto della impugnazione ed in subordine per la restituzione delle somme versate.

La Corte di appello di Genova, con sentenza 1.9.2011, rigettava il gravame, con condanna alle spese, richiamando la diffusa e convincente motivazione del primo giudice sulla non ravvisabilità della sproporzione rilevante ex art. 1448 c.c., sulla base della ctu nè era rilevante che un sopralluogo fosse stato compiuto da un collaboratore del consulente, autorizzato ad avvalersi di ausiliari e responsabile esclusivo della stima.

Non era necessario procedere al rinnovo della ctu.

Ricorre la P. con due motivi, resiste Effesei.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia insufficiente motivazione sull’assenza del requisito della sproporzione da lesione ultra dimidium con recepimento acritico della ctu che aveva tra l’altro stimato una delle due aziende in misura di molto inferiore al valore e per essersi il ctu avvalso di collaboratori anzicchè svolgere gli accertamenti di persona.

Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per non avere la Corte di appello motivato sulla ritenuta assenza dei requisiti del suo stato di bisogno e della conoscenza ed approfittamento di detto stato da parte della convenuta.

Ciò premesso si osserva:

La sentenza, come dedotto, ha richiamato la diffusa e convincente motivazione del primo giudice sulla non ravvisabilità della sproporzione rilevante ex art. 1448 c.c., sulla base della ctu nè era rilevante che un sopralluogo fosse stato compiuto da un collaboratore del consulente, autorizzato ad avvalersi di ausiliari e responsabile esclusivo della stima.

Non era necessario procedere al rinnovo della ctu.

La sentenza ha precisato a pagina dieci che l’assenza di sproporzione era stata ricavata dal primo giudice in base alle puntuali ed articolate indicazioni fornite dal ctu, più volte aggiornate in corso di causa nelle integrazioni scritte via via predisposte.

Rispetto a tale statuizione le odierne censure sono in parte nuove avendo la sentenza risposto ai motivi di gravame che, nel criticare l’operato del ctu, chiedevano una nuova consulenza.

Sul primo motivo è sufficiente osservare che si manifesta mero dissenso rispetto alla decisione impugnata riproponendo una generica critica con richiesta di riesame del merito.

Questa Corte ha statuito che il ctu può avvalersi di collaboratori ancorchè non preventivamente autorizzato (Cass. 15.72009 n. 16471) mentre nella specie vi era l’autorizzazione ed il ctu era responsabile esclusivo della stima.

Il secondo motivo resta assorbito perchè, una volta esclusa la sproporzione, manca uno dei requisiti che congiuntamente legittimano l’azione di rescissione che non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore, e la controricorrente replica che la P. stipulò l’impugnata convenzione non perchè si trovasse in stato di bisogno ma perchè ritenne più conveniente questa soluzione.

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 8200 di cui Euro 8000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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