Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18247 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli
43, presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta e
difende, unitamente all’avv. Antonio Lovisolo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 51/18/07 del 18/10/07.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
” M.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo il ricorrente si duole che il giudice tributario abbia riconosciuto ai parametri il valore di presunzioni semplici, con la conseguente inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
Il mezzo è manifestamente infondato, essendo l’affermazione del giudice tributario coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 26635/09.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata valorizzazione degli elementi indiziari offerti dal contribuente.
Con il terzo motivo il ricorrente assume, sotto il profilo della violazione di legge, che la sua attività prevalente non sarebbe quella di tassista bensì quella di imprenditore edile, quale socio della Macaluso s.n.c..
Il terzo motivo è inammissibile, considerato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il M. aveva invece dedotto nel giudizio di merito che la sua attività prevalente era quella di amministratore della società edile e non di imprenditore in qualità di socio. Difetta, in ogni caso, la prova della asserita prevalenza, non potendo questa desumersi dalla mera percezione di un reddito di partecipazione superiore a quello derivante dall’attività di tassista.
Resta assorbito il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’individuazione come prevalente della attività di tassista”;
che il ricorrente ha presentato una memoria, deducendo che la ricostruzione parametrica può riguardare, ai sensi del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2, solo l’attività prevalente, tale dovendo considerarsi, secondo la norma, “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi o compensi”;
che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando – a parte ogni altro rilievo – che la norma invocata dal contribuente parla di “ricavi o compensi” e non di reddito, e che, non risultando l’ammontare dei ricavi tratti dalla attività di tassista (ma solo il reddito dichiarato), il giudice di legittimità non è posto in grado di verificarne la lamentata violazione;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010