Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18246 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 16/09/2016), n.18246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3746/2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), P.T. (OMISSIS),

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 42,

presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA RETTORE;

– ricorrenti –

contro

RIELLO ELETTRONICA SPA, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIO GIOVANNI VERGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1683/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Fogliani Enzo difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Carlo Albini con delega depositata in udienza dell’Avv.

Luigi Manzi difensore della controricorrente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, l’assorbimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società R.E. con atto di citazione del 22 ottobre 2003 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, P.F., P.N. e P.T. per ottenere l’installazione di un cancello su stradello di proprietà gravato da servitù, sito a cavallo dei mappali 19 e 248 nel Comune di (OMISSIS), con l’impegno che avrebbe consegnato i dispositivi di comando a distanza ai convenuti. Chiariva l’attrice che la necessità di collocare tale cancello era dovuto a ragioni di sicurezza.

Si costituivano i convenuti contestando quanto dedotto in giudizio e deducevano, in particolare, che quanto richiesto da R. non era raccoglibile, posto che sullo stadello di cui si dice esisteva una servitù di passaggio sin dal 1927, mai interrotta da alcun cancello. Per altro affermavano i convenuti la proprietà R. era totalmente recintata e servita da un impianto di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso con presenza di luci notturne.

Il Tribunale di Verona con sentenza n. 3674 del 2007 presupposto che l’attrice ai sensi dell’art. 841 c.c., aveva la facoltà di recinzione della proprietà anche se gravata di servitù e posto che non derivavano limitazioni al contenuto della servitù nella prospettiva di cui all’art. 1064 c.c., posto che il passaggio rimaneva libero e comodo salvo un minimo e trascurabile disagio, dichiarava il diritto dell’attrice alla recinzione della proprietà ivi compreso lo stradello e a cura e spese dell’attrice la realizzazione di un cancello con sbarra elettrica controllata da tessera magnetica con consegna della stessa a ciascun convenuto senza oneri.

La Corte di appello di Venezia, pronunciandosi su appello dei sigg. P., con sentenza n. 1683 del 2011 confermava la sentenza impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte veneziana, infondata era l’eccezione preliminare sollevata dagli appellanti di violazione del contraddittorio per non essere state citate in giudizio altre parti per la ragione assorbente che l’attrice/appellata non risultava aver contestato il diritto di servitù di cui godevano gli appellanti e le loro mogli e altri soggetti legittimati a diverso titolo al passaggio attraverso lo stradello di cui si dice, nè la sentenza pregiudicava il diritto di passo degli appellanti nè ad altri soggetti a ciò titolati. Piuttosto, secondo la Corte di Venezia le parti non presenti nel giudizio avrebbero potuto sempre avanzare le proprie doglianze qualora si fossero sentite defraudate del proprio diritto a seguito dell’installazione del cancello automatizzato. Nel merito la Corte di Venezia riteneva che lo stradello di cui si dice aveva natura privata, nonostante la formale classificazione di vicinale attribuito dal Comune perchè non era stato mai asservito ad uso pubblico, nè al pubblico transito. Infondato era il motivo di appello secondo il quale l’apposizione del cancello non serviva per recintare la proprietà R., ma solo a chiudere il fondo dominante degli appellanti che si insinuava all’interno della proprietà R., perchè era nella facoltà della proprietaria di recintare la proprietà.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai sigg. P. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La società R. Elettronica ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso i sigg. P. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostengono i ricorrenti che, erroneamente, la Corte di appello di Venezia avrebbe rigettato l’eccezione di violazione dell’integrità del contraddittorio nei confronti delle moglie dei sigg. M., comproprietarie del fondo dominante e in relazione della mancata citazione del Comune di Ronco dell’Adige e dei sigg. P.L. e L.A. nella loro qualità di aventi interesse e titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore di altro fondo dominante. In particolare, eccepiscono i ricorrenti, la società R. aveva omesso, trascurando di documentarsi, preventivamente, anche mediante l’acquisizione di semplici visure ipocatastali, di citare in giudizio le sigg. re Pr.Ma., S.T. e F.F., nella loro qualità di comproprietarie, assieme ai loro mariti, dei terreni assistiti da servitù. La R. avrebbe altresì omesso di citare P.L. e L.A. la cui proprietà confinante con quella dei P. risultava assistita da servitù di passaggio tra la loro proprietà e la pubblica via, pubblica via, che era raggiungibile, soltanto, attraverso la strada sulla quale la R. intendeva apporre il cancello. Anche il Comune di Ronco d’Adige avrebbe dovuto essere citato in giudizio dalla R. posto che l’Ente pubblico aveva classificato lo stradello quale “strada vicinale transitabile” e come tale qualificata come strada di interesse pubblico.

1.1.- Il motivo è fondato.

Va qui precisato che il diritto di servitù per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, non può formare oggetto di comunione, poichè essa presuppone la frazionabilità per quote della cosa o del diritto comune. Sicchè l’actio confessoria e quella negatoria servitutis, nel caso che il fondo dominante o servente od entrambi appartengano pro indiviso a più proprietari, non comportano un litisconsorzio necessario tra i comproprietari, in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell’obbligo negativo (cd “pati” della servitù dei comproprietari del fondo servente) e tale obbligo può essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario (attore o convenuto) che abbia in concreto affermata o negata l’esistenza della servitù. Come la stessa Corte distrettuale ha precisato, nei procedimenti tendenti ad ottenere l’accertamento di un diritto e, quindi, una sentenza meramente dichiarativa, ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o a resistere in giudizio senza l’intervento dell’altro, posto che in tali giudizi non vengono avanzate richieste che comportino la risoluzione del conflitto tra titoli di proprietà nè la perdita o la menomazione dei diritti di cui le parti sono titolari.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui il proprietario del fondo servente o del fondo dominante, agisce per la modifica dell’esercizio del diritto di servitù, anche mediante la semplice installazione di un cancello a chiusura della stradella gravata di servitù, essendo una domanda diretta ad incidere sui fondi e, soprattutto, sui rapporti giuridici connessi, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè la pretesa relativa si presenta come inscindibile nei confronti dei fondi dominanti e del fondo servente, infatti, il singolo proprietario del fondo dominante convenuto non può essere tenuto alla modificazione od alla eliminazione pro quota della cosa comune odi diritti ed obblighi connessi con la medesima.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale non ha tenuto conto che la richiesta di modificare le modalità di esercizio del diritto di servitù costituto (mediante l’apposizione di recinzione e di un cancello automatizzato) avanzata dalla società R., proprio perchè riguardava la modifica di esercizio di un diritto costituito a vantaggio di tutti i proprietari dei fondi dominanti non poteva che essere rivolta a tutti i proprietari dei fondi dominanti (ai convenuti ma anche alle mogli dei convenuti in quanto comproprietarie dello stesso fondo dominante)ed anche agli altri proprietari (dei fondi dominanti) interessati dalla servitù ( P.L. e L.A. nonchè il Comune di Ronco d’Adige) (In tema v. Cass. n. 2344 del 1975).

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8421 e 2064 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale: a) sarebbe caduta in contraddizione perchè da un lato afferma che la strada era indubbiamente privata e per altro chiarisce che il PRG del Comune di Ronco Dell’Adige qualifica quella stradello quale pubblico; b) non avrebbe tenuto conto che l’apposizione di un cancello su una strada classificata vicinale transitabile non sarebbe ammesso in quanto la strada soddisfa esigenze di carattere generale e come tali superiori al mero interesse privato, e pertanto non potrebbe essere chiusa da un cancello (o da una sbarra). c) per altro non avrebbe chiarito le ragioni per le quali avrebbe escluso che lo stradello avesse natura pubblica dato che la società R. non aveva dato alcuna prova in tal senso. E di più, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, neppure, che alla luce della posizione dei luoghi oggetto di controversa, il comportamento della R. integrava gli estremi di un atto emulativo.

2.1.- Il motivo rimane assorbito dal primo, posto che l’intera vicenda dovrà essere riesaminata, una volta che sia stato integrato il contraddittorio, dal Tribunale di Verona cui la causa dovrà essere rinviata.

In definitiva, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, va dichiarata la nullità della sentenza del primo grado del giudizio e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, davanti al Tribunale di Verona perchè provveda ad integrare il contraddittorio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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