Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18245 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 16/09/2016), n.18245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDACIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22791/2011 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRC.NE CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato SILVANA LOMBARDI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

CONDOMINIO DI (OMISSIS) – (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3577/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato LUCISANO Claudio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità o in subordine l’assorbimento

del ricorso incidentale; per la condanna alle spese della sig.ra

P..

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.F., quale proprietaria di un locale seminterrato ai villini C e D del Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella stessa Città il medesimo condominio al fine di sentir pronunciare l’annullamento della Delib. condominiale 6 febbraio 1993, con la quale era prevista una commissione per la stesura di un regolamento per la sosta ed il parcheggio nel cortile condominiale.

Parte attrice sosteneva che la previsione dell’utilizzo a parcheggio era in contrasto con il regolamento del condominio, che prevedeva la possibilità di solo accesso senza sosta nel cortile.

La P. stessa impugnava, di seguito, con separato atto, altra delibera condominiale del 22 febbraio 1997, con la quale veniva disposta la tracciatura di strisce bianche delimitanti le aree di sosta del medesimo parcheggio.

Resisteva alle domande, costituendosi in giudizio e svolgendo domanda riconvenzionale, il convenuto Condominio.

Riunite le causa l’adito Tribunale, con sentenza n. 14198/2003, rigettava le domande volte all’annullamento delle delibere impugnate; rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale del Condominio volta ad ottenere l’accesso alla centrale termica.

Tanto veniva statuito in considerazione che i condomini (e non la P.) avevano acquistato, tra le parti comuni, anche l’area cortili zia che ben poteva essere da essi adibita a sosta auto, nonchè per la circostanza che la succitata centrale termica aveva già un accesso assicurato.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello la P..

Resisteva l’appellato Condominio, che proponeva appello incidentale condizionato.

L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3577/2010, rigettava l’appello principale e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la P. con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso l’intimato condominio, che – inoltre – propone ricorso incidentale fondato su due motivi. Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il resistente Condominio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 167, 343 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente la Corte distrettuale individuato in una espressione vaga contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado una domanda riconvenzionale di usucapione (sia pure proposta in via incidentale, al fine di far dichiarare la legittimità delle delibere impugnate), in realtà proposta tardivamente solo con atto di appello incidentale condizionato.

Il motivo è del tutto infondato.

Innanzitutto va rilevato che col medesimo motivo vengono svolte promiscuamente censure diverse già con chiara lesione del principio di chiarezza, che dovrebbe sempre ispirare la stesura dell’atto con cui si richiede a questa Corte la cassazione di una sentenza.

A tal riguardo va richiamato il condiviso orientamento secondo cui è necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

Ciò detto, deve evidenziarsi che dagli atti emerge indiscusso il fatto che il resistente Condominio – nella sostanza – ha, in entrambi i pregressi gradi del giudizio; richiesto l’accertamento incidentale della proprietà (in proprietà o per intervenuta usucapione) dell’area in questione e del suo uso regolamentato con le delibere impugnate.

Tale sotteso accertamento veniva ben si intenda- richiesto al legittimo fine di acclarare la ricorrenza di elemento idoneo a paralizzare la domanda attorea relativa alla pretesa illegittimità delle Delib. condominiali del 1993 e del 1997 aventi ad oggetto la regolamentazione della detta area.

Orbene il descritto accertamento era legittimamente richiesto dal Condominio e, comunque qualificato dai Giudici del merito (come “eccezione riconvenzionale” o come “appello incidentale”), rientrava nel novero di quanto ammissibilmente la parte interessata poteva domandare anche a prescindere dalla circostanza che, nell’ipotesi, si applicava l’art. 345 c.p.c. (vecchio rito).

Nessun vizio e nessuna “tardività”, così come lamentato col motivo in esame, risulta dunque ricorrere.

In ogni caso e conclusivamente va, poi, evidenziato che attesa la natura autodeterminata della situazione giuridica fatta valere dal condominio e venendosi, quindi, in una ipotesi di diritto autodeterminato – anche nel corso del giudizio di secondo grado ben poteva darsi luogo alla cennata istanza di accertamento senza la concretizzazione di alcuna inammissibilità.

La censura in esame deve, dunque, essere disattesa.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia il vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo in quanto la gravata sentenza avrebbe, errando, conferito valenza ad una serie di delibere adottate dal 1965 in poi, che – in realtà – erano attuative di quanto statuito nel regolamento del condominio e per avere contraddittoriamente affermato che il detto regolamento doveva considerarsi prevalente rispetto alle delibere stesse.

Il motivo è del tutto inammissibile attesa la genericità, che lo contraddistingue.

In ogni caso esso è fondato sul un eventuale contrasto valutativo quanto alle suddette delibere, soltanto citate, senza compiuto adempimento del dovuto e prescritto onere di autosufficienza. A tal proposito va ribadito il condiviso principio, già affermato da questa Corte, si deve procedere – ad onere della parte ricorrente – alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la censura mossa all’impugnata sentenza (Cass. civ., Sez. 5, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655) ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l’onere di indicare specificamente la sede (fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio) ove rinvenire i detti documenti (Cass. civ, Sez. 6, Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo del ricorso principale si censura la gravata decisione in punto di denunciato vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 2, nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione -in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per avere ammesso in grado di appello la prova testimoniale, nonostante che la stessa fosse stata rigettata dal giudice di prime cure e la controparte non avesse formulato alcun rilievo in sede di gravame avverso Se rigetto e per avere escusso due testi incapaci ex art. 246 c.p.c. (in quanto condomini al momento dell’introduzione dei giudizi), i quali avevano, con le loro deposizioni, riferito in ordine ad un lasso temporale che copriva solo dodici anni e comunque reso dichiarazioni de relato.

Il motivo non può essere accolto.

In effetti, con lo stesso, si tende a ripropone in questa sede una questione (già congruamente svolta) di valutazione di ammissibilità della prova, che – come tale – rimane assorbita dalla prova medesima e dalla sua complessiva valutazione censurabile solo in quanto non sostenuta da congrua ed adeguata motivazione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato il regolamento condominiale escludendo il trasferimento a favore del condominio, a titolo contrattuale, della proprietà dell’area cortilizia che si intendeva adibire, Mi apposita disciplina, a parcheggio.

5.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione circa altro punto decisivo della controversia.

Più specificamente si prospetta una omessa valutazione dei verbali di assemblea e le risultanze delle prove testimoniali, dalle quali era desumibile che il piazzale era stato sempre utilizzato dai condomini per il parcheggio delle auto.

6.- Esposti, doverosamente, i due suddette motivi deve osservarsi quanto segue.

Il proposto ricorso incidentale, nel suo complesso, ha sostanzialmente natura di ricorso condizionato.

Ciò in quanto, per conseguenza del rigetto delle domande attoree relative alle succitate delibere condominiali in dipendenza dell’accertamento giudiziale in ordine alla proprietà dell’area di parcheggio, il ricorso incidentale stesso è contrassegnato dal venir meno e dal difetto di ogni ulteriore interesse.

Da tanto non può che discendere il sostanziale affermato carattere condizionato del medesimo ricorso, che va – pertanto – dichiarato assorbito.

7.- In conclusione, alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso principale deve essere rigettato e, quello incidentale va dichiarato assorbito.

8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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