Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18245 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9073-2010 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RASPANTI RITA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 21, presso io studio

dell’avvocato VINCENZO LO GIUDICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO DOMENICO giusta procura a margine della comparsa

di costituzione e risposta;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2 009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 7/05/09, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 6-7 aprile 2010, l’INAIL chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 21 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado, avendo accertato, in base alle tabelle previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965, un grado di inabilità del 22% per l’infortunio occorso a P.A. in data (OMISSIS) e, in base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 una inabilità dell’8% causata da un infortunio occorso al medesimo assistito in data (OMISSIS), aveva proceduto ad una valutazione complessiva del danno conseguente, determinandola nella misura del 30%, in corrispondenza della quale aveva attribuito al P. la rendita vitalizia di cui all’assicurazione INAIL. In proposito, l’ente ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 6 il quale esclude, nel caso di infortunio verificatosi prima dell’entrata in vigore della relativa disciplina e di altro infortunio verificatosi successivamente, che si possa procedere ad una valutazione complessiva dei postumi e alla liquidazione di un’unica rendita o di un unico indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo dell’inabilità.

L’intimato ha notificato un controricorso utilizzando una procura alle liti formata unicamente per il giudizio di appello, come risulta da quanto espressamente riportato nell’epigrafe dell’atto.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il relatore designato ha redatto una relazione ex art. 380-bis c.p.c., ipotizzando la manifesta fondatezza del ricorso.

E’ seguita la rituale comunicazione e notifica della relazione suddetta, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La costituzione in giudizio dell’intimato non è regolare per difetto di procura.

Nel merito, il collegio condivide il contenuto della relazione.

Come ricordato anche dalla difesa dell’INAIL, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, art. 13, n. 38 introduce un sistema nuovo di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, prevedendo per la prima volta (per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. di cui al 3 comma) la liquidazione del danno biologico – in capitale in caso di menomazioni di grado pari a 6% e inferiore a 16% e mediante una rendita per le menomazioni di grado superiore, aggiungendo in quest’ultimo caso una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e sulla base di una apposita nuova tabella di coefficienti.

Data la profonda differenza tra tale sistema di liquidazione e quello operabile sulla base delle tabelle di cui al precedente D.P.R. n. 1124 del 1965, il legislatore, stabilita la data di decorrenza della nuova disciplina – che prevede, per l’eventualità di una pluralità di infortuni verificatisi successivamente a tale data la valutazione complessiva dei relativi postumi, ai fini del trattamento da erogare – si preoccupa di disciplinare altresì l’ipotesi in cui i plurimi infortuni si siano verificati parte nel regime di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 e parte successivamente.

L’art. 13, comma 6, seconda frase, stabilisce infatti che “Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatesi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato un capitale ai sensi del T.U., 2^ grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tener conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”.

Poichè non vi è dubbio che tale disciplina si applica anche nel caso in cui la rendita o il capitale per l’infortunio precedente rispetto alla nuova disciplina sia giudizialmente riconosciuto successivamente ad essa e nel caso di specie pacificamente tale è la situazione del P., che ha subito un infortunio nel regime precedente con postumi permanenti del 22% e un infortunio nel regime successivo con postumi dell’8%, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della norma, di legge sopra riprodotta, nonostante il richiamo ad essa effettuato dall’INAIL con specifico motivo di appello.

Non appaiono infine in alcun modo pertinenti e comunque non trovano alcun riscontro nel contenuto della sentenza impugnata le considerazioni del controricorrente relativamente ad un presunto collegamento causale tra le patologie relative al secondo infortunio rispetto a quelle conseguenti al primo.” Concludendo, il ricorso dell’INAIL va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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