Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18244 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16529-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., F.R., elettivamente domiciliate in ROMA,

V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentate e difese dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrenti –

e contro

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAURA TARTARINI;

– controricorrente –

e contro

L.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Che la Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da L.C. avverso la sentenza del Tribunale di Genova in relazione al capo con cui era stata rigettata la domanda della predetta, nonchè quelle analoghe di L.V., B.L. e F.R., personale docente scolastico, di accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati a fa data dall’anno scolastico 1997/98 e di condanna al risarcimento dei danni, nonchè il gravame incidentale del Ministero e quello autonomamente da quest’ultimo proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto delle docenti alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere ai predetti le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame del Ministero, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 6, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale hanno opposto difese la F., la B. e la L., laddove il L. è rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il Ministero ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che, non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., (rinuncia notificata alle parti costitute o comunicata agli avvocati delle stesse) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma nei confronti delle parti costituite;

3. che, invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu.n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n. 22806 del 2004, n. 10573 del 2016);

5. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile nei confronti delle parti costituite;

6. che la novità e la complessità della questione sottoposta all’esame, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio nei confronti delle parti costituite;

7. che, diversamente, la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

8. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma, come già detto, carattere recettizio;

9. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo le controparti R. e P. rimaste intimate;

10. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016, v. anche Cass. 30 settembre 2015, n. 19560 per l’ipotesi di estinzione).

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti delle parti costituite e dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di quelle rimaste intimate ( L.V.).

Compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Nulla nei confronti degli intimati.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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