Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18244 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17462-2010 proposto da:

B.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

COMUNE DI GENOVA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORIELLI ANNA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Nei giudizi riuniti di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 proposti da B.G. e C. R., nei confronti del Comune di Genova, e riguardanti il diritto o meno di detto Comune al rimborso di determinati importi asseritamente erogati in eccesso a titolo di stipendio, detti lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19.5.2009 della Corte d’appello di Genova. La causa veniva iscritta sulla base del deposito del controricorso, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, non risultando depositato il ricorso.

Il mancato deposito nei termini del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso (art. 369 c.p.c.), per la quale è applicabile il procedimento camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c..

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna B. G. e C.R., in solido tra loro, a rimborsare al Comune di Genova le spese del giudizio, in Euro venti per esborsi ed Euro ottocento per onorari.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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