Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18244 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. ICOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Tivoli) in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 2 7.6.07, depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce.

“Con sentenza del 24/10/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. C. G. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Tivoli a titolo di I.R.P.E.F., I.L.O.R., S.S.N. e TASSA EUROPA per l’anno d’imposta 1996.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e “nullità della sentenza”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premesso che nonostante l’erronea intestazione del motivo il ricorrente denunzia sostanzialmente un error in procedendo, il motivo dovrà essere accolto, appalesandosi fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “L’appello del contribuente non può trovare accoglimento. Come rilevato in primo grado con sentenza le cui motivazioni sono condivise da questo Collegio, l’accertamento è scaturito dall’incremento di reddito del contribuente che gli ha consentito un alto tenore di vita e l’acquisto di un immobile”, il suindicato principio appare invero disatteso dal giudice dell’appello.

Dell’impugnata sentenza – assorbiti i restanti motivi – s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1^ motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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