Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18243 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18243 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 25786-2011 proposto da:
FEDELI CLAUDI FDLCLD65B47H501M) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XNDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

Tt9.3
A3

Data pubblicazione: 29/07/2013

- controficorrente
avverso il decreto n. 57616/2007 R.G. V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 23/11/2009, depositata il 13/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato Roda Ranieri (delega avvocato Abbate Ferdinando
Emilio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Fedeli Claudia in relazione alla
durata non ragionevole di un procedimento civile svoltosi davanti al
Tribunale di Roma dal 1995 al 2007, liquidava in favore della ricorrente
la somma di euro 3.500,00, con gli interessi legali dalla data del decreto
e condannava altresì l’amministrazione alla rifusione delle spese del
giudizio.
Per la cassazione di tale decreto la predetta ha proposto ricorso sulla
base di due motivi, illustrato da memoria; l’intimata Amministrazione
non ha svolto attività concreta e valida difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1173,
1224, 1282 c.c. 2 112 c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di attribuire gli interessi legali sulla somma attribuita, come per altro espressamente richiesti.
La censura è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui,
poiché l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura
non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatRic. 2011 n. 25786 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

Il decreto impugnato, pertanto (rimanendo assorbito il secondo motivo, attinente alle spese processuali, che vanno riliquidate) deve essere
cassato.
Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere nel merito, ai sensi
dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nel senso dell’attribuzione alla
parte ricorrente degli interessi legali sulla somma già liquidate, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese processuali del giudizio di merito debbono essere riliquidate sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8
aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi
Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed
Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140
del 2012.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel
merito, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore
della ricorrente, degli interessi dalla domanda sulla somma già liquidata,
nonché al rimborso, in favore della stessa, delle spese del giudizio, che
determina, per il grado di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui
Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorati, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il
giudizio di legittimità, in complessivi Euro 510,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv.
Ferdinando Emilio Abbate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 marzo 2013.

to idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, dal carattere indennitario della stessa discende che gli
interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione,
in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 14072
del 2009, Cass. n. 24756 del 2005).
Nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente stabilito la decorrenza degli interessi dalla data del provvedimento.

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