Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18243 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 24/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MAGDA Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3902/2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Santa

Caterina da Siena n. 46, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Greco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Romano

Vaccarella, giusta procura a margine del ricorso e procura speciale

per Notaio dott. S.U. di Roma – Rep. n. (OMISSIS) del

23.9.2015;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24952/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati G. Greco e R. Vaccarella che

hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente, gli Avvocati L. D’Ascia e F. Di

Matteo, che hanno chiesto di dichiarare l’inammissibilità del

ricorso o di rigettarlo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza passata in giudicato emessa in sede di rinvio dalla Cassazione, condannò il Ministero dei Lavori Pubblici (poi divenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a risarcire L.E., quale assegnatario del patrimonio di Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., dei danni subiti dalla società per la mancata emissione del decreto di affidamento dei lavori di completamento del settimo lotto del Piano di Ricostruzione della Città di (OMISSIS), da eseguirsi sulla base di un progetto e di una perizia di variante approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le parti convennero di rimettere la liquidazione dei danni ad un giudizio arbitrale, ex art. 808 bis c.p.c..

Il collegio arbitrale respinse, con lodo parziale del 26.3.2012, l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Ministero, di nullità della convenzione di arbitrato, e, con il lodo definitivo, accolse la domanda risarcitoria avanzata da L., liquidandogli i danni subiti da Adriatica Costruzioni.

Le impugnazioni avanzate dal Ministero contro le due pronunce arbitrali furono dichiarate inammissibili dalla Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8.7.2014, contro la quale il soccombente propose ricorso per cassazione.

Questa Corte, con la sentenza n. 24952/015 del 10.12.2015, in accoglimento del secondo e, per quanto di ragione, del terzo gruppo di censure svolte dal Ministero dichiarate fondate “relativamente a tutti i profili esposti dalla corte territoriale al fine di escludere l’impugnabilità “per violazione delle regole di diritto inerenti il merito della controversia”, tanto del lodo qualificato “parziale”, quanto di quello definitivo” – ha cassato la decisione ed ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.

La sentenza è stata impugnata per revocazione da L.E. con ricorso affidato a sei motivi, cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

La causa, per la quale era stata disposta relazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2, e art. 380 bis c.p.c., (nel testo vigente ratione temporis), è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo mezzo L. sostiene che l’accoglimento del ricorso del Ministero si fonderebbe sul rilievo della natura contrattuale dell’obbligazione risarcitoria dell’amministrazione, e perciò sulla supposta inesistenza di un fatto che lo stesso collegio decidente aveva in precedenza affermato esistente (alla pag. 4, u. cpv. della sentenza), costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia sull’an debeatur, che aveva positivamente accertato la natura extracontrattuale del rapporto controverso, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati ad Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l. dal mancato affidamento dei lavori.

2) Col secondo mezzo il ricorrente assume che all’obbligazione risarcitoria è stata attribuita qualificazione contrattuale in base all’ulteriore, errata supposizione della ricorrenza fra le parti sia di un rapporto concessorio, che secondo quanto emergerebbe incontestabilmente dagli atti (e come sarebbe, peraltro, riconosciuto nel prosieguo della stessa sentenza, alla pag. 27) risultava invece caducato, ai sensi della L. n. 317 del 1993, sia di un contratto d’appalto, accessorio rispetto al rapporto di concessione, avente titolo nel provvedimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che aveva approvato la deliberazione relativa alla variante progettuale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Va in primo luogo osservato che le censure in esame non sono volte a denunciare vizi revocatori, ma vizi intrinseci della sentenza impugnata, che avrebbe in alcuni punti affermato ed in altri negato l’esistenza, o l’inesistenza, di determinati fatti (il giudicato in ordine alla natura extracontrattuale dell’obbligazione; la ricorrenza del rapporto di concessione; la stipulazione del contratto d’appalto): contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ci si troverebbe allora in presenza non già di plurimi accertamenti errati, ciascuno però di contenuto univoco, determinati dalla falsa percezione da parte del giudice di ciò che emergeva incontrastabilmente dagli atti, ma di insanabili antinomie motivazionali, poste a fondamento di distinti capi della decisione.

Risulta peraltro dirimente il rilievo che gli errori denunciati non ricadono su fatti decisivi ai fini della soluzione della controversia, in quanto l’annullamento della sentenza d’appello si fonda su due autonome rationes decidendi.

E’ opportuno ricordare, per una migliore comprensione della vicenda processuale, che la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibili tutti i motivi di impugnazione del lodo parziale ai sensi del novellato art. 829 c.p.c., comma 3, escludendo, per contro, che potessero trovare applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, (introdotto dal D.Lgs. n. 53 del 2010, art. 5, comma 1, lett. m), che stabilisce, in deroga alla norma codicistica, che nei giudizi arbitrali per la soluzione di controversie in materia di contratti pubblici il lodo è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto, o del D.L. n. 83 del 2012, art. 48,convertito nella L. n. 134 del 2012, che ha esteso la deroga a tutti giudizi arbitrali instaurati per la risoluzione di controversie inerenti, o comunque connesse, a lavori pubblici, servizi e forniture: secondo la corte capitolina le due citate disposizioni erano da ritenersi estranee alla fattispecie sottoposta al suo esame, l’una per effetto del passaggio in giudicato della sentenza sull’an, che aveva accertato che l’obbligazione risarcitoria trovava fonte in un illecito extracontrattuale, l’altra perchè entrata in vigore in data successiva alla proposizione dell’impugnazione del lodo parziale.

Il giudice d’appello aveva poi dichiarato inammissibile anche l’impugnazione del lodo definitivo, in ragione dell’intervenuta consumazione da parte del Ministero del relativo potere, in quanto il secondo atto prospettava le medesime censure già illustrate con il primo.

Questa Corte, con la sentenza oggetto del ricorso per revocazione, ha cassato la duplice statuizione di inammissibilità innanzitutto per motivi di natura squisitamente processuale. Ha infatti rilevato: 1) che tutte le censure con cui il Ministero aveva dedotto la nullità di entrambi i lodi arbitrali per violazione di norme di legge e, comunque, per errores in iudicando, ben potevano, e dovevano, essere avanzate con il secondo atto di impugnazione, diretto anche nei confronti del lodo definitivo, sia perchè il primo lodo non rientrava fra quelli “che decidono parzialmente la controversia”, ai sensi dell’art. 827 c.p.c., sia perchè il comma 3, di tale articolo non stabilisce alcun obbligo di impugnazione immediata, a pena di decadenza, del c.d. lodo parziale; 2) che, comunque, anche a voler ritenere il primo provvedimento arbitrale un “lodo parziale obbligatoriamente impugnabile”, la seconda impugnazione, pacificamente notificata quando ancora non era decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., per la prima, e senza che fosse nel frattempo intervenuta una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, era stata utilmente proposta dal Ministero (id est: prima della consumazione del relativo potere); 3) che quindi, poichè il D.L. n. 83 del 2012, art. 48,convertito nella L. n. 134 del 2012, ha stabilito, con formula generale ed onnicomprensiva, che nelle controversie inerenti, o comunque connesse, ai lavori pubblici, il lodo è impugnabile davanti alla corte d’appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto, con disposizione applicabile, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia ancora scaduto il termine di impugnazione, non v’era spazio alcuno per dichiarare l’inammissibilità dei motivi con i quali il Ministero aveva, per l’appunto, denunciato la violazione di tali regole.

Risulta dunque evidente l’inessenzialità, ai fini dell’accoglimento del ricorso del Ministero, degli ulteriori passi della motivazione con i quali la Corte ha affermato che i lodi erano impugnabili per violazione delle regole di diritto anche ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, per aver il giudicato – formatosi su fatti costitutivi diversi da quelli prospettati in entrambe le decisioni arbitrali – attribuito alla concessionaria la tutela risarcitoria contrattuale di cui all’art. 1453 c.c..

3) Resta assorbito il quinto motivo del ricorso, nel quale si deduce che, nell’accogliere le censure con le quali il Ministero aveva lamentato che fosse stata dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo definitivo, il collegio giudicante avrebbe ignorato – per evidente errore percettivo o comunque per un palese fraintendimento – che la corte d’appello aveva fondato la pronuncia sul rilievo dell’avvenuta consumazione del potere impugnatorio dell’amministrazione.

4) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ulteriore errore percettivo, consistente nella supposizione dell’esistenza di un motivo di ricorso – in ordine al vaglio di compatibilità fra la disciplina comunitaria sopravvenuta ai fatti di causa e il dovuto affidamento dei lavori, comportante interruzione del nesso eziologico fra omissione e danni lamentati – che l’amministrazione non avrebbe proposto.

5) Con il quarto motivo lamenta che il collegio abbia affermato che la questione di compatibilità era stata già posta nella precedente sentenza rescindente sull’an, ignorando ciò che risultava dal testo della sentenza medesima (che aveva, in contrario, accertato che la corte territoriale aveva correttamente escluso che per i lavori oggetto di causa – e quindi anche per la concessione, sulla quale comunque il problema non era stato posto dall’Amministrazione – vi fosse stata violazione delle direttive del 1971 e del 1989), ed abbia in conseguenza omesso di considerare che l’esame della questione era ormai precluso dal giudicato.

Anche questi motivi, congiuntamente esaminabili, vanno dichiarati inammissibili.

La sentenza impugnata ha infatti affrontato la questione comunitaria nell’ambito di una più ampia disamina, condotta in ordine “al residuo profilo del giudicato sull’an debeatur inerente all’inadempimento al provvedimento del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, nonchè alla valutazione dell’eventuale pregiudizio cagionato a L.”: il ricorrente avrebbe dunque dovuto eventualmente denunciare un diverso vizio revocatorio, consistente nell’errata supposizione da parte del giudice di legittimità dell’esistenza di motivi di censura inerenti detto profilo (che, in realtà, risultano proposti dal Ministero sub. C6 e C7), mentre il fatto che nell’esaminare i motivi effettivamente proposti il giudice abbia esteso le proprie valutazioni ad aspetti problematici in essi non specificamente illustrati e non si sia limitato ad indicare le ragioni per le quali i corrispondenti motivi di impugnazione dei lodi, dichiarati inammissibili dalla corte d’appello, erano invece ammissibili, potrebbe, in tesi, integrare un errore interpretativo e/o un vizio di ultrapetizione, entrambi non sindacabili ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Va infine escluso che l’omesso rilievo dell’esistenza di un giudicato, asseritamente formatosi in ordine alla compatibilità dell’affidamento dei lavori con le direttive comunitarie del 1971 e del 1989, possa configurarsi quale errore percettivo, derivante da una disattenta lettura della prima sentenza rescindente.

Il giudicato, infatti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non può risolversi in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche: l’erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all’ignoranza della “regula juris”, rileva pertanto non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. nn. 10930/017, nonchè Cass. S.U. n. 23242/05).

Resta assorbito anche il sesto motivo, con il quale si chiede che, a seguito dell’accoglimento del ricorso, venga dichiarato inammissibile quello a suo tempo avanzato dal Ministero ed accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto che il valore del presente giudizio è il medesimo di quello conclusosi con la sentenza impugnata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 120.000 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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