Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18243 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21476/2014 R.G. proposto da:

I.D.A.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio

dell’avv. Matteo Sonia, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina

Negro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/1/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 3 febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciando in sede di rinvio da questa Corte, ha solo parzialmente accolto l’impugnazione proposta da I.D.A.L. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente ripresa a tassazione di maggior reddito di impresa derivante da sopravvenienze attive e illegittimo stralcio di crediti, in relazione all’anno di imposta 2003.

2. Ha rilevato il giudice di rinvio, per quanto qui interessa: a) che lo “stralcio” dei crediti effettuato dalla società contribuente era illegittimo, in quanto essa non aveva dato prova di aver tentato di escutere in precedenza i predetti crediti, sicchè illegittima era la loro qualificazione in sofferenza, con conseguente indebito ricorso all’utilizzo del fondo di svalutazione; b) che legittimo era il recupero a tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dal costo di rifornimenti di carburante per la movimentazione dei mezzi utilizzati dai procacciatori di affari della società, in quanto “del costo dei carburanti avrebbero dovuto farsi carico i comodatari degli automezzi”; c) che legittimo era il recupero a tassazione dei debiti verso fornitori, non essendovi prova di alcuna estinzione della relativa obbligazione nei rapporti con il creditore commerciale “Latte sud”.

3. Per la cassazione della citata sentenza I.D.A.L. s.r.l. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, degli artt. 392 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Error in procedendo”, deducendo il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente di questa Corte con riferimento alla sussistenza del debito verso il fornitore Latte Sud Vuoti, incorrendo pertanto nel medesimo vizio censurato da questa Corte nel 2011.

b. Secondo motivo: “2. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, – omessa pronuncia – vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia da parte del giudice del rinvio sull’eccezione relativa alla corretta identificazione del periodo di imposta in cui si sarebbe verificata la sopravvenienza attiva (rilievo 8 dell’accertamento), questione dedotta nel precedente ricorso per cassazione, ma rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo del ricorso.

c. Terzo motivo: “3. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 49, artt. 342,346 e 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., – vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo la violazione del giudicato interno formatosi per effetto della già accertata riduzione della ripresa a tassazione inerente al rilievo n. 8, non oggetto di censura nel precedente giudizio di cassazione.

d. Quarto motivo: “4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Vizio di cui all’art. 360, n. 5”, deducendo l’omessa valutazione del momento di avvenuta maturazione della prescrizione del credito, iscritto quale debito nella contabilità della ricorrente e sempre oggetto del rilievo n. 8 dell’accertamento.

e. Quinto motivo: “Violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, (oggi art. 101), in relazione all’art. 2426 c.c., n. 8, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 71; vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella sussunzione della fattispecie inerente al rilievo n. 1 dell’accertamento, concernente il recupero a tassazione del credito stralciato con l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, dovendo ritenersi applicabile alla fattispecie non l’art. 101 Tuir, bensì l’art. 106 TUIR, ed essendo l’inesigibilità del credito collegata al corretto utilizzo del principio OIC n. 15 in tema di prudente valutazione e di determinazione del corretto valore di realizzo del credito.

f. Sesto motivo: “6. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR, art. 75, omessa pronuncia – vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia su un’eccezione relativa al rilievo n. 6 attinente alla corretta deduzione delle spese per carburanti che, se esaminata, avrebbe comportato l’illegittimità della tassazione per sussistenza del requisito dell’inerenza previsto dall’art. 75 TUIR.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile, poichè formalmente lamenta la nullità della sentenza impugnata, ma nella sostanza contesta l’esito della rinnovazione del giudizio compiuta dal giudice del rinvio, propugnando la necessità di eseguire indagini e valutazioni ulteriori rispetto a quelle compiute. Tutte questioni che, in ogni caso, non possono in alcun caso condurre alla nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), posto che sul punto la CTR ha comunque svolto la valutazione di merito, la cui totale omissione era stata censurata da questa Corte nella sentenza conclusasi con il rinvio.

5. Il secondo motivo è infondato per la parte in cui lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che, sul rilievo n. 8 dell’avviso impugnato, la CTR in fase del rinvio ha espresso una valutazione di merito, con ciò escludendo l’infrapetizione. Quanto, poi, all’esito di tale valutazione, la censura è inammissibile laddove lamenta l’omissione di pronuncia, posto che l’ordinanza rescindente di questa Corte (n. 20234 del 2011), in relazione al rilievo n. 8, oggetto del motivo di ricorso considerato assorbito, ha espressamente affermato che tale censura riguardava “l’omessa pronuncia su di una specifica eccezione relativa al rilievo n. 8 del p.v.”. Tanto consente di ritenere che non tutto il rilevo n. 8 era oggetto di impugnazione, ma solo una specifica eccezione, della quale tuttavia la sentenza impugnata in questa fase non riferisce. Tanto comporta che era onere della ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), indicare a questa Corte quale fosse il contenuto dell’eccezione ritenuta assorbita, laddove, invece, la censura in esame si duole dell’omessa pronuncia sulla totalità del rilievo n. 8. Ne consegue che, essendovi comunque una pronuncia da parte del giudice del rinvio sulla questione dedotta in lite, la sentenza non può essere dichiarata nulla.

6. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, non contenendo alcuna allegazione, nè tantomeno produzione (art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)), idonee a dimostrare in che modo si sarebbe formato il giudicato interno che eccepisce, adempimento necessariamente preliminare alla sollecitazione a questa Corte dell’utilizzo dei poteri di controllo diretto degli atti, conseguenti al lamentato error in procedendo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019).

7. Il quarto motivo è inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 3 febbraio 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il vizio è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento all’eccezione di prescrizione di cui al motivo in esame, sicchè il vizio denunciato non risulta dalla sentenza impugnata e la relativa valutazione dei fatti storici che lo sorreggerebbero non può mai perciò dirsi omessa.

8. Il quinto motivo è inammissibile poichè, pur formalmente lamentando una violazione di legge, in realtà contesta le risultanze dell’accertamento che la CTR ha compiuto sulla questione della correttezza dell’utilizzo del fondo di svalutazione crediti, con una motivazione intellegibile e riconoscibile come tale, che appartiene all’esclusiva prerogativa del giudice di merito, su cui questa Corte non può esercitare il proprio sindacato, limitato alla verifica della sola esistenza e riconoscibilità della motivazione resa sul punto, nella specie incontestate.

9. Il sesto motivo è infondato per la parte in cui lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che sul rilievo n. 6 dell’avviso impugnato (spese carburanti), la CTR in fase dei rinvio ha espresso una valutazione di merito, con ciò escludendosi tanto l’infrapetizione che l’omessa pronuncia, dovendo dichiararsi l’inammissibilità della censura nella parte in cui sostanzialmente intenderebbe indurre questa Corte a una nuova valutazione in fatto sulla correttezza dell’operato della contribuente.

10. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la I.D.A.L. s.r.l. rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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