Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18243 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16081-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè

mandatario della SCCI (Società di Cartolarizzazione dei Crediti

Inps), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VOLTAN SPA; EQUITALIA POLIS SPA – già Gerico SpA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 566/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11.11.08, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti (per delega

avv. Antonino Sgroi) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Venezia, provvedendo sull’opposizione proposta (con separati ricorsi poi riuniti) dalla s.p.a. Voltan, nei confronti dell’Inps – che si costituiva anche a norme della s.p.a. SCCI di cartolarizzazione -, contro due cartelle esattoriali per il pagamento di contributi e relativi accessori emesse con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto da una lavoratrice ( C. V.) con detta società, rigettava l’opposizione, anche con riferimento al periodo successivo all’opzione, nel novembre 1996, della lavoratrice per l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro che era stata disposta a seguito di impugnativa di licenziamento.

Proposto appello dalla Soc. Voltan, la Corte d’appello di Venezia con sentenza non definitiva accoglieva parzialmente l’impugnazione, dichiarando non dovuti i contributi relativi al periodo dal 27.11.1996 al giugno 2000 e, confermata la debenza dei contributi per il periodo precedente, con separata ordinanza istruttoria invitava l’Inps a produrre i conteggi relativi.

La Corte d’appello pronunciava quindi sentenza dando lettura del dispositivo e successivamente depositando la motivazione.

Nella motivazione, ritenendo validi e non contestati i conteggi prodotti dall’Inps, rilevava che il debito residuo ammontava ad Euro 63.377,86, di cui Euro 31.567,49 per contributi ed Euro 31.810,37 per “contributi” (rectius per sanzioni), oltre gli accessori maturati successivamente alla data di emissione della cartella, fino al saldo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio erano compensate stante la reciproca soccombenza.

Il dispositivo, riportato in calce alla motivazione, recita: “1) vista la sentenza non definitiva n. 363/2008 dichiara non dovute dalla società Voltan s.p.a. per il periodo agosto 1992-26/11/96 la somma complessiva di Euro 63.377,86, di cui Euro 31.567,49 per contributi ed Euro 31.810,37 per sanzioni, oltre alle sanzioni maturate dal 25/12/2001 alla data del pagamento delle stesse; 2) spese di primo e secondo grado compensate tra le parti”.

L’Inps, anche a nome della s.p.a. SCCI, ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 429 c.p.c. e difformità tra dispositivo e motivazione.

La società intimata non si è costituita (e analogamente la società esattrice).

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società esattrice, estranea alla controversia relativa al merito della pretesa e nei cui confronti non vi sono state pronunce.

Il ricorso deve essere qualificato come inammissibile anche nei confronti della S.p.a. Voltan. E’ evidente, infatti, che il lamentato contrasto tra dispositivo e motivazione è solamente apparente. Infatti l’inserimento dell’avverbio “non” tra le parole del dispositivo “dichiara non dovute dalla società Voltan (…)” costituisce un mero errore materiale, che appare evidente già dal tenore del dispositivo, che si ricollega alla sentenza non definitiva sull'”an” e che certamente non avrebbe recato la elencazione e quantificazione delle varie componenti del credito nel caso di accertamento della non debenza di alcuna somma.

Nulla per le spese stante la non costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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