Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18242 del 29/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 18242 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 21356-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
1, SCHIFF() BRUNO eig”,/i/./
\ CASALINI ANGELÒ1 COSMAR
4/-)1~BAC HETTIiMARIOI, CHIAROTTO BRUNO 5U,fr io
– intimati –

5Cg

Data pubblicazione: 29/07/2013

avverso il decreto n. 913/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 4/03/2011, depositato il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso, affidato
ad unico e complesso motivo, nei confronti dei soggetti indicati in
epigrafe avverso il decreto della Corte di appello di Bologna depositato
in data 14 marzo 2011, con il quale, in parziale accoglimento delle
domande avanzata dai predetti,
in relazione alla durata non
ragionevole di un giudizio proposto ai sensi della 1. n. 89 del 2001,
veniva liquidata la somma di € 1.000,00 per ciascun ricorrente.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
Il Collegio ha disposto la forma semplificata nella motivazione della
sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Trova invero applicazione il principio, espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del
piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.
149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge
esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione
del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e
non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio
la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino
all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod.
proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività
difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine
Ric. 2011 n. 21356 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, in data 19 marzo 013.

per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera
di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi
dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di
non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del
1982, art. 6, comma 1” (Cass. S.U. n. 627/08).
Dagli atti risulta che l’Avvocatura Generale dello Stato si è avvalsa, ai
sensi dell’art. 55 della 1. 19 giugno 2009, n. 69 (che rinvia alla legge n.
53 del 1994), del servizio postale ai fini della notifica del ricorso..
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione non è stato allegato al ricorso, né risulta
depositato successivamente.
Poiché non è consentita la concessione di un termine per il deposito,
né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che, come
detto, gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA