Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18242 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20605-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;

– ricorrente –

B.M., B.A., b.m., B.C., B.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 63,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati VINCENZO ROPPO, MARIO CONTALDI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 275/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 24/5/2016, la Corte d’appello di Salerno, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha condannato b.m., B.A., B.M., B.C. e B.F., al risarcimento, in favore di A.S., dei danni da quest’ultima subiti a seguito dell’avvenuta cessione a terzi, ad opera della dante causa delle controparti, con atto opponibile nei confronti della S., di un immobile già in precedenza promesso in vendita a quest’ultima;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, S.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

Che b.m., B.C., B.M., B.A. e B.F. resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo di doglianza;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi di doglianza proposti, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice del rinvio erroneamente determinato l’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni in proprio favore, avendo il consulente tecnico dell’ufficio proceduto al calcolo di detto importo sulla base di dati non adeguatamente ponderati, inesatti e del tutto inappropriati rispetto al caso di specie;

che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito dei fatti di causa ritenuti rilevanti, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la S. nella prospettazione di una diversa e più corretta modalità di calcolo del danno soggetto a liquidazione, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto alla censura individuata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la stessa si è spinta a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti, errori o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’inesattezza e del carattere inappropriato dei dati utilizzati dal C.T.U. ai fini della liquidazione del danno) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la ricorrente provveduto a specificare, nè l’esatta identità, nè il carattere certamente decisivo degli eventuali fatti asseritamente trascurati dalla valutazione del giudice a quo;

che, al contrario, la corte territoriale ha provveduto a determinare il danno liquidato in favore della S. sulla base di elementi e dati di valutazione nel loro complesso idonei a rendere ragione, in termini di ragionevolezza, congruità ed esaustività, del procedimento di calcolo seguito, sulla base di una motivazione logicamente del tutto adeguata e pienamente corretta sul piano giuridico;

che, con il motivo di doglianza proposto, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice del rinvio omesso di rilevare la mancata dimostrazione, ad opera di controparte, del valore effettivo del bene al momento del denunciato inadempimento definitivo, con la conseguente impossibilità di determinare con certezza il danno concretamente liquidato;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come la censura illustrata dai ricorrenti incidentali non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c., e di quello dell’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

che, sul punto, varrà rimarcare il principio di fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente dato conto delle modalità attraverso le quali il C.T.U. ha provveduto a determinare il danno liquidato in favore della S., evidenziando, tanto la certezza dei dati utilizzati – siccome documentalmente comprovati (come il prezzo di cui al preliminare di vendita del settembre del 1973) ovvero percepiti in termini di generale notorietà (come le stime operate in relazione ai correnti valori di mercato; l’indice di incremento dei valori fondiari determinato sulla base dei valori agricoli medi; etc.) -, quanto la corretta appartenenza di tali dati al materiale probatorio ritualmente acquisito e utilizzabile ai fini della decisione;

che, infine, il giudice a quo ha sottolineato come l’indagine svolta in sede tecnica dal proprio consulente costituisse il frutto dell’applicazione di criteri certi, obiettivi e predeterminati, oltre che sviluppata sulla base di argomentazioni immuni da errori o vizi logici, idonea a resistere a ciascuno dei rilievi formulati dai consulenti parte, a loro volta attentamente esaminati e vagliati dal tecnico dell’ufficio, che ha esaurientemente e condivisibilmente risposto a ciascuna singola osservazione, con argomentazioni di carattere tecnico del tutto convincenti;

che sulla base delle argomentazioni che precedono dev’essere dichiarata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;

che la reciprocità della soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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