Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18242 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 16/09/2016), n.18242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4629/2012 proposto da:

D.R.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CASTELLANI;

– ricorrente –

contro

M.G., M.M.L., P.E., tutti eredi di

MA.GU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO LAGANA’,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO CAROSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 528/2011 della CORTE, D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato CASTELLONI Marco, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CAROSI Massimo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso, deposita nota spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Ma.Gu. chiedeva al Tribunale di L’Aquila la condanna di Ma.Li. e D.R.L. ad arretrare o demolire porzioni del fabbricato di loro proprietà sopraelevate a distanza inferiore a quella legale, a rimuovere una canna fumaria ed un discendente realizzati in violazione delle distanze legali ed un lastrico solare da cui avrebbero esercitato una servitù irregolare ed a risarcire i danni.

Egli domandava, altresì, che fosse accertato il suo acquisto per usucapione di una porzione del fondo confinante inglobata, mediante la costruzione di un muro di cemento, all’interno del proprio terreno.

Il Tribunale di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 912/03, rigettava le domande dell’attore.

Ma.Gu. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

In seguito al decesso di Ma.Gu. si costituivano i suoi eredi M.G. e M.L. ed P.E., i quali proseguivano il giudizio.

La Corte di Appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 528/11, accoglieva in parte l’appello e condannava Ma.Li. e D.R.L. a spostare la gronda posta sul lato nord-ovest sino alla distanza di un metro dal confine attuale, nonchè a rimuovere od arretrare sino a cinque metri dal confine stesso il corpo di fabbrica realizzato al di sotto dell’originario ballatoio.

A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di L’Aquila evidenziava che:

– la Ctu disposta dal Tribunale di L’Aquila non era idonea a provare la dedotta sopraelevazione;

– le foto depositate erano state ritenute dal perito dell’ufficio non attendibili;

– il discendente di gronda di nord-ovest non rispettava le distanze legali;

– la domanda originaria aveva ad oggetto la rimozione del fabbricato sottostante l’originario ballatoio, il quale, in effetti, era stato realizzato in violazione delle distanze legali.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione D.R.L., in proprio e quale erede di Ma.Li., articolandolo su due motivi.

M.G., M.M.L. ed P.E. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso D.R.L. deduce l’esistenza di un errore materiale e la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. e art. 2907 c.c., in quanto la Corte territoriale aveva ordinato la rimozione dell’intera gronda, nonostante in motivazione avesse evidenziato che la controversia aveva ad oggetto il solo discendente della detta gronda.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, sussistevano, nella specie, o un errore materiale che doveva essere corretto o una decisione emessa in difetto di domanda di parte che andava cassata.

La doglianza è inammissibile con riferimento alla prospettazione dell’errore ed infondata per la restante parte.

Infatti, nella specie, è palese l’esistenza di un errore materiale, avendo la Corte di Appello di L’Aquila individuato più volte con chiarezza nello svolgimento del processo e nella motivazione l’oggetto del contendere nel discendente di gronda di nord-ovest (punti 1, 3, 16, 17, 20, 21 e 22), con la conseguenza che il riferimento contenuto alla gronda nel punto 23 della motivazione e nel dispositivo sono frutto di un mero errore, riconosciuto, peraltro, dagli stessi resistenti.

Se ne ricava che la contestazione va rigettata ove è ipotizzata una violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. e art. 2907 c.c., mentre va dichiarata inammissibile quanto all’istanza di correzione di errore materiale, poichè, per costante giurisprudenza, tale istanza deve essere proposta al giudice che ha emesso la sentenza di appello. Al riguardo non può che ribadirsi il condiviso orientamento di questa Corte per cui “gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate” (Cass., Sez. 3, n. 3656 del 20 febbraio 2006, Rv. 586782).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, poichè la Corte territoriale aveva distinto il ballatoio dalla sottostante struttura muraria.

D.R.L. lamenta, nella sostanza, che la Corte di Appello di L’Aquila avrebbe per errore ordinato di rimuovere la muratura posta al di sotto del ballatoio senza considerare che detto ballatoio, erroneamente qualificato come preesistente, era sempre stato poggiato sulla muratura sottostante, nè spiegare come il ballatoio in questione potesse essere stato realizzato in assenza di un sostegno inferiore.

La doglianza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti, la corte territoriale ha fondato la sua decisione sul fatto che fosse “pacifica” “la preesistenza di un semplice ballatoio”, con la conseguenza che “resta l’illegittima realizzazione, al di sotto del ballatoio stesso, di un corpo di fabbrica posto a distanza inferiore a quella di cinque metri dal confine prevista nei regolamenti comunali”.

Avendo, pertanto, il giudice di secondo grado ritenuto provata la circostanza della preesistenza del ballatoio in ragione della non contestazione delle parti sul punto, era onere di D.R.L., che in sede di legittimità detta circostanza ha negato, di indicare nel suo ricorso quantomeno gli atti od i verbali in cui aveva affermato che il ballatoio e la muratura erano stati realizzati contemporaneamente.

La ricorrente non ha, però, a ciò provveduto e, quindi, il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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