Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18242 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15895-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari

Legali di Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato

PESANTE GAETANO STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2517/2009 della CORTE D’APPELLO, di BARI del

9/06/09, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presene il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 15.6.2009, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucera, accoglieva la domanda proposta da C.L. contro la s.p.a.

Poste italiane, diretta al riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nell’Area operativa, con le relative conseguenze economiche.

La s.p.a. Poste italiane ricorre per cassazione. L’intimato non risulta costituito.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366- bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nella specie non sono stati formulati i previsti quesiti di diritto, sebbene i due motivi di ricorso – di cui il primo denuncia “violazione di legge e di norme applicative di CCNL” e il secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. formulino censure di violazione di norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nulla per le spese (intimato non costituito).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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