Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18242 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 02/09/2020), n.18242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28179-2016 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/06/2016 R.G.N. 197/2015.

 

Fatto

PREMESSO

che con sent. n. 176/2016, depositata il 16 giugno 2016, la Corte di appello di Potenza ha rigettato il gravame di P.M. nei confronti di ITALTRACTOR ITM S.p.A. e confermato la decisione di primo grado, con cui il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato illegittima la seconda (tre ore di multa) di sei sanzioni conservative irrogate al ricorrente nel periodo dall’ottobre 2006 al maggio 2008;

– che a sostegno della propria decisione la Corte di appello ha osservato: – quanto alla nullità delle sanzioni per intervenuta decadenza dall’esercizio del potere disciplinare, ex art. 23, comma 4, CCNL di settore (e cioè per mancato esercizio del potere nei sei giorni successivi alla presentazione delle giustificazioni del lavoratore o nei sei giorni successivi alla scadenza del termine entro il quale renderle), che tale periodo doveva calcolarsi con riferimento alla data di adozione del provvedimento, a nulla rilevando la data di ricezione di esso da parte del lavoratore; – che il gravame era da ritenersi infondato, previo esame dei singoli episodi sanzionatori, anche sotto il profilo della eccepita non immediatezza delle contestazioni rispettè ai fatti addebitati; – che inoltre erano condivisibili, quanto alla genericità delle stesse e all’infondatezza delle condotte contestate, le considerazioni di segno opposto già svolte, in relazione a tali profili, dal giudice di primo grado;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a quattro motivi;

– che la società è rimasta intimata.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo viene dedotta: (a) la violazione dell’art. 23, comma 4, del CCNL applicato al rapporto, dovendosi ritenere – diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello – che il termine di decadenza per l’esercizio del potere disciplinare sia riferito non al giorno di adozione della sanzione ma a quello della ricezione del provvedimento o, quanto meno, al giorno della trasmissione al destinatario; (b) la violazione del principio di tempestività, le contestazioni disciplinari essendo state mosse al lavoratore non nella immediatezza dell’accaduto ma a distanza di tempo, senza che la loro formulazione fosse stata neppure preceduta da alcuna attività di indagine che potesse giustificare il lasso di tempo intercorso; (c) la natura soltanto apparente della motivazione, là dove la Corte di appello aveva escluso la genericità delle contestazioni, nonchè la violazione del principio di immutabilità della contestazione con riferimento alla sanzione disciplinare del 6 ottobre 2006 e su cui non vi era stata alcuna pronuncia; (d) la violazione dell’art. 23, comma 6, del CCNL, stante l’assoluta mancanza di motivazione di alcuni dei provvedimenti impugnati, in contrasto con la previsione della norma collettiva; (e) l’infondatezza delle conclusioni cui era giunta la Corte di merito nel ritenere provati i fatti contestati, per la illogicità e contraddittorietà dei relativi accertamenti;

– che con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso viene dedotta rispettivamente: l’omessa pronuncia sulla sanzione disciplinare del 15/5/2008; l’omessa pronuncia sulla violazione del principio di immutabilità della contestazione e dell’obbligo di motivazione nonchè sulla violazione del principio di proporzionalità, malgrado le stesse avessero formato oggetto di specifiche ragioni di impugnazione; l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, reiterate in grado di appello, di ordine al datore di lavoro di esibizione delle c.d. bolle di lavorazione e dei documenti relativi ai tempi di produzione;

Osservato quanto al primo motivo, che risultano improcedibili le censure sub (a) e (d), poichè, nella inosservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente non ha depositato copia del contratto collettivo, sul quale esse si fondano, nè ha indicato il luogo preciso in cui il contratto fu depositato nei gradi di merito (Sez. U n. 25038/2013);

– che la censura sub (b) si risolve nella inammissibile richiesta di una nuova valutazione di fatto, fermo il consolidato principio, per il quale l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. n. 16841/2018, fra le pronunce più recenti): adeguatezza che peraltro deve necessariamente confrontarsi con il paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 tempo per tempo vigente (che, nella specie, è quello risultante dalle modifiche introdotte nel 2012, a fronte di sentenza di appello pubblicata oltre il trentesimo giorno dalla loro entrata in vigore, con le precisazioni fornite – quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione – da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054/2014 e successive numerose conformi);

– che la censura sub (c) è parimenti inammissibile, poichè la sentenza impugnata non si limita – diversamente da quanto dedotto – ad un richiamo delle conclusioni sul punto del giudice di primo grado, ma prende in considerazione le singole contestazioni e ne indica distintamente l’oggetto (cfr. p. 8), in tal modo rendendo esplicito di averne apprezzata la specificità; ed è inammissibile anche laddove, sotto altro profilo, viene fatto riferimento alla violazione del principio di immutabilità a proposito della sanzione del 6 ottobre 2006, stante la mancata riproduzione del provvedimento e del relativo atto di addebito e, più in generale, l’inottemperanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

– che a identica conclusione deve pervenirsi con riguardo alla censura sub (e), con la stessa richiedendosi una nuova e diversa valutazione del merito della controversia, in contrasto con la funzione assegnata a questa Corte, e comunque svolgendosi critiche di ordine motivazionale che, in quanto riferite a illogicità e a contraddittorietà del percorso argomentativo, si collocano al di fuori dell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua più recente versione: ferma, in ogni caso, la genericità della censura, che non indica alcuno degli atti (passaggi motivazionali della pronuncia di primo grado, relative ragioni di gravame, verbali delle acquisite dichiarazioni testimoniali), sui quali essa si fonda;

– che il medesimo rilievo di genericità, per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, può muoversi a proposito del terzo e del quarto motivo di ricorso, non essendo indicate le specifiche ragioni di gravame, sulle quali la Corte avrebbe omesso di pronunciare (3), nè essendo trascritte, e neppure illustrate nella loro decisività, le istanze istruttorie, che essa avrebbe trascurato di esaminare (4); mentre è palese l’inammissibilità del secondo motivo, posto che, anche volendo prescindere dalla sua formulazione non autosufficiente, resta che – contrariamente a quanto affermato – la sanzione del 15 maggio 2008 risulta esaminata dalla Corte (cfr. sentenza impugnata, p. 6 in fine);

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la società rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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