Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18241 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18241 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12682-2011 proposto da:
MELLACE CARLO (\/ILLCRL51S22I929J) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato
ABBATE FERDINANDO EMILIO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata avverso il decreto n. R.G. V.G.55937/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA DEL 5/10/2009, depositato il 13/09/2010;

Data pubblicazione: 29/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito l’Avvocato Roda Ranieri (delega Abbate) difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio sulla domanda proposta da Mellace Carlo
in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento svoltosi
davanti al TAR del Lazio, liquidava in favore del ricorrente la somma
di curo 1.000,00, con gli interessi legali dalla data del decreto e condannava altresì l’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale decreto il predetto ha proposto ricorso sulla
base di un motivo, illustrato da memoria; l’intimata Amministrazione
non ha svolto attività concreta e valida difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
La parte ricorrente deduce violazione degli art. 1173, 1224, 1282 c.c. 2
112 c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di attribuire gli interessi
legali sulla somma attribuita, come per altro espressamente richiesti.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui,
poiché l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura
non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, dal carattere indennitario della stessa discende che gli
interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione,
in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 14072
del 2009, Cass. n. 24756 del 2005).
Ric. 2011 n. 12682 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato.
Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere nel merito, ai sensi
dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nel senso dell’attribuzione alla
parte ricorrente degli interessi legali sulla somma già liquidate, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese processuali del giudizio di merito debbono essere riliquidate sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8
aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi
Euro 775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed
Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140
del 2012.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel
merito, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore
della parte ricorrente, degli interessi dalla domanda sulla somma già liquidata, nonché al rimborso, in favore della stessa, delle spese del giudizio, che determina, per il grado di merito, in complessivi Euro
775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro
445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 510,00, oltre
accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv. Ferdinando Emilio Abbate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 marzo 2013.

Nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente stabilito la decorrenza degli interessi dalla data del provvedimento.

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