Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18241 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09147/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 246/47/2013 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 7 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da C.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) contenente ripresa a tassazione di maggior reddito di impresa derivante dall’attività di parrucchiere, accertato mediante l’applicazione di studi di settore per l’anno di imposta 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l’Ufficio aveva erroneamente applicato i principi dell’accertamento induttivo, giacchè il superamento della percentuale di ricarico rispetto alle medie analoghe territoriali non assurgeva a un livello di tale abnormità o irragionevolezza da legittimare il ricorso alla presunzione.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. C.M. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, conv. in L. n. 427 del 1993, artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver male interpretato i presupposti di applicabilità degli studi di settore, il connesso riparto dell’onere probatorio e i criteri di valutazione della prova presuntiva.

b. Secondo motivo: “2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare tutti i fatti storici dedotti in lite e oggetto di controversia tra le parti, quali l’elevato costo del personale e la costante esiguità del reddito personale denunciato negli anni dall’imprenditore contribuente, tutti decisivi al fine di dimostrare l’esistenza del maggior reddito contestato.

2. Il ricorso va accolto.

3. Il primo motivo è fondato, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (da ultimo con sentenza Sez. 5, n. 14981 del 15/07/2020), ove – come nella specie – non venga in discussione la correttezza dell’espletato contraddittorio endoprocedimentale, la presunzione derivante dall’applicazione degli studi di settore è elemento idoneo a giustificare la pretesa impositiva dell’ufficio, il cui solo onere è dimostrare l’applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto (circostanza non contestata nella fattispecie che ne occupa), dovendo a questo punto essere il contribuente a fornire la controprova della giustificazioni del rilevato scostamento rispetto ai parametri standardizzati.

4. Di tali principi la CTR ha fatto malgoverno nel caso di specie, giacchè ha svalutato la rilevanza presuntiva dell’applicazione degli studi di settore in una fattispecie in cui non era in contestazione la correttezza dell’identificazione delle elaborazioni statistiche, peraltro sulla base dell’affermazione di una pretesa soglia di abnormità e di irragionevolezza della difformità che non trova alcun riscontro nella normativa applicabile e nell’interpretazione che di essa questa Corta ha costantemente fornito.

5. Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della valutazione delle prove, resta assorbito.

6. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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