Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18241 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10788-2010 proposto da:

C.M.A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CREMONA 26, presso lo studio dell’avvocato

PAOLETTI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per atto notaio Beatrice Simone di Potenza, in data

8.4.2010, n. rep. 62799, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, RICCI MAURO, RICCIO ALESSANDRO, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3497/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30.4.08, depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

M.A.M.C. adiva il Tribunale di Velletri chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la pensione dall’Inps quale superstite nella qualità di figlia maggiorenne inabile a carico del defunto padre C.R.G., L. n. 903 del 1965, ex art. 22.

Il Tribunale di Velletri dichiarava la propria incompetenza per territorio con sentenza che, appellata dalla C., era riformata dalla Corte d’appello di Roma.

Quest’ultima, rilevato che la dichiarazione di incompetenza era ingiustificata in quanto adottata a seguito di tardivo rilievo d’ufficio, dopo lo svolgimento di attività istruttoria, provvedeva sul merito, accogliendo la domanda con decorrenza dall’1.10.2001. Al riguardo rilevava che l’invalidità della ricorrente non era stata contestata dall’Inps e che la vivenza a carico del padre era comprovata dalla documentazione prodotta su richiesta della Corte, in quanto indispensabile ai fini del decidere.

La Corte compensava le spese del doppio grado facendo riferimento alla peculiarità della vicenda processuale.

La C. ricorre per cassazione. L’Inps ha depositato procura difensiva in calce a copia del ricorso.

Il ricorso, denunciando violazione del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 5 della L. n. 903 del 1965, art. 22 e dell’art. 112 c.p.c., oltre che vizi di motivazione, lamenta che la pensione sia stata riconosciuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa invece che del mese successivo alla data del decesso del “de cuius” ((OMISSIS)).

Il motivo è valutabile come manifestamente fondato, visto che dalla sentenza non è ricavabile in alcuna maniera, neanche indirettamente, che la determinazione della data di decorrenza sia avvenuta mediante applicazione della corretta regola di diritto, stabilita dalla legge (cfr. anche Cass. n. 721/1997) circa la rilevanza dell’epoca della morte del genitore ai fini della sussistenza dello stato di invalidità e degli altri presupposti correlati ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di riversibilità da parte di figli maggiorenni e della decorrenza stessa del diritto, non posticipata all’epoca della presentazione della domanda. Può quindi affermarsi che sussiste in radice la lamentata violazione di legge.

D’altra parte nel ricorso si sono anche puntualizzate le ragioni in punto di fatto – presumibilmente del tutto pacifiche – che determinano l’interesse a una corretta applicazione della normativa in materia.

Il secondo motivo, relativo alle spese, resta assorbito.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già indicato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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