Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18240 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/09/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 16/09/2016), n.18240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 760/2012 proposto da:

B.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO MARINAI;

– ricorrente –

contro

C.P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA 687, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VACCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MICACCHI;

– controricorrente –

e contro

C.P.F., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1609/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato CAFFARELLI Francesco, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VACCA Francesco, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa ha un doppio oggetto: a) il riconoscimento di una servitù di accesso a una mansarda di un fabbricato sito in (OMISSIS), per destinazione del padre di famiglia o mediante costituzione coattiva; b) la restituzione di alcune statue di arredo di una terrazza-giardino dello stabile.

L’attore B.O. nel 1983 ha acquistato da M. (genitore usufruttuario deceduto in corso di causa) e C.P. un appartamento al piano terra e una mansarda al piano secondo dell’edificio, mansarda che era pervenuta a P.L. con atto di divisione ereditaria del 1979 da eredità materna.

L’attore sostiene di aver acquistato il piano terreno, la mansarda abitabile e il giardino a piano terra, dopo aver visitato nel 1982 la mansarda, passando attraverso le scale interne, scale poi inglobate dal convenuto P., proprietario del piano primo. Sostiene anche che la scala interna inglobata dal convenuto sarebbe gravata da servitù di accesso al piano secondo mansardato, per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, da costituire coattivamente.

La Corte di appello di Firenze con la sentenza 11 novembre 2010, con cui ha confermato la sentenza del tribunale di Pisa, ha respinto la pretesa.

Ha anche rigettato la domanda relativa alla restituzione di alcune statue da giardino, richieste a P., affermando che questi non ne era proprietario, nè venditore e quindi che non poteva essere convenuto in giudizio per la (ri)consegna.

L’ing. B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 dicembre 2011, con sei motivi.

C.P. ha resistito con controricorso.

C.P.F. e C.M. sono rimasti intimati.

Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso concernono il rigetto della domanda di riconoscimento di una servitù, che sarebbe stata costituita con l’atto divisionale del 1979 per destinazione del padre di famiglia, al servizio della soffitta-mansarda.

ricorrente lamenta erronea applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale e, degli artt. 1062 e 1032 c.c. e vizi di motivazione.

Le censure sono infondate.

La Corte di appello ha escluso la costituzione di servitù sulla scala in muratura poi inglobata nell’appartamento al primo piano perchè, come già rilevato dal primo giudice, ha dato primaria rilevanza al fatto che prima della divisione (nel 1976, cfr. memoria B. pag. 3) i C. avevano chiesto concessione edilizia su progetto Dini che prevedeva la realizzazione di altra scala, risultata poi non realizzabile per motivi tecnici. Nel 1983, ben dopo l’atto divisionale, il progetto Dini venne espressamente richiamato nell’atto di vendita a B., che menzionava la licenza edilizia autorizzata e scaduta, la quale prevedeva una scala a chiocciola per l’accesso alla soffitta (sentenza appello pag. 9) e della quale i C. avevano chiesto il rinnovo pochi giorni prima della vendita a B..

La Corte di appello ha aggiunto che nell’atto di divisione era contenuta una previsione relativa all’accesso ala porzione soffitta mediante una scala da realizzare e ha ineccepibilmente osservato che tale previsione non avrebbe avuto senso se fosse stata prevista la servitù per destinazione del padre di famiglia sulla scala già esistente. Ha osservato anche che il richiamo alla concessione edilizia contenuto nell’atto del 1983 toglieva comunque ogni dubbio in proposito, poichè confermava la vendita di un immobile con situazione di accesso da modificare rispetto all’esistente situazione.

Queste considerazioni, coerenti con i criteri interpretativi letterali e logici più comuni, non sono scalfite dal ricorso.

In esso l’ing. B. nega che l’atto divisionale contenesse il richiamo alla scala da realizzare, ma il rilievo è apodittico e non documentabile.

Consta infatti dalla sentenza di appello (pagina dodicesima, prime righe) che nel fascicolo di causa non era presente l’atto di divisione, probabilmente, hanno ipotizzato i giudici di appello, perchè il fascicolo non era stato “riordinato prima del deposito in appello”.

Il documento non risulta prodotto, nè poteva esserlo, in sede di legittimità, dovendosi ad ogni buon conto rilevare non solo che parte ricorrente ha omesso di trascrivere la formulazione della clausola, ma ha anche omesso di specificare se e dove l’atto divisionale fosse stato prodotto, nei gradi di merito e in questa sede. Ove ipotizzabile, un riscontro di veridicità sarebbe quindi precluso al giudice di legittimità, poichè il ricorso deve contenere almeno gli elementi essenziali anzidetti (ex multis SU 25038/13; 16887/13; 7161/10).

La clausola della vendita del 1983 che richiama le servitù attive e passive derivanti dalla divisione del 1979 è stata pertanto correttamente interpretata come un richiamo rituale, del tutto estraneo alla servitù qui pretesa.

Questa conclusione è stata supportata, con rilievo ineccepibile sul piano logico, dalla considerazione che l’atto del 1983 considerava espressamente altra ben meno rilevante servitù relativa al locale caldaia comune. Sarebbe stato incomprensibile contemplare nell’atto questa previsione contrattuale e tacere l’altra, molto più rilevante, relativa al passaggio attraverso la scala preesistente.

Solo considerando che detta scala era destinata ad essere inglobata nell’appartamento intermedio e sostituita, quale accesso alla soffitta, dalla scala a chiocciola del progetto Dini, si spiega che non sia stata menzionata la servitù, che ora si richiede, sulla scala preesistente.

3) Anche il motivo relativo alla mancanza dei presupposti per la servitù coattiva è privo di fondamento.

Rivelatasi impraticabile la scala a chiocciola Dini, parte ricorrente nel dicembre 1985 (memoria pag. 7) ha acquistato da P. C. la quota parte del locale caldaia, ricavando attraverso esso un accesso, che definisce angusto e pericoloso, alla mansarda.

La Corte di appello nel rigettare la domanda ha considerato: a) che non vi è interclusione piena e che l’immobile consta di una soffitta priva di concessione per “locali abitabile” (pag. 14); b) che l’accesso realizzato sia congruo per le “normali utilità ritraibili da un simile vano”; c) che sarebbe possibile sviluppare una scala a chiocciola nuova, anche se non come quella del progetto Dini; che accogliere la pretesa dell’attore comporterebbe un sacrificio sproporzionato dell’abitazione di C.P.F., che ha inglobato la scala che l’attore vorrebbe sottoporre a servitù coattiva.

Trattasi di rilievi ineccepibili, che il ricorso non riesce a criticare, se non ritornando sui concetti già spesi con riguardo alla prima richiesta, quali l’acquisto fatto nella supposizione che si passasse dalla scala principale, l’uso di quest’ultima fatto dalle parti anche dopo la divisione, la realtà dell’effettivo utilizzo abitativo che egli fa della mansarda.

E’ agevole osservare che queste considerazioni attengono alla ipotesi, smentita, di costituzione negoziale e non coattiva della servitù, ovvero alla velleità, priva di peso giuridico, di trascurare da un lato la realtà urbanistico edilizia dell’immobile che si vorrebbe dominante e dall’altro di mortificare, con una servitù estremamente invasiva, la condizione legittima di quello di C.P..

4) Le argomentazioni spese per il rigetto dei primi tre motivi danno già conto del rigetto del quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata accolta la sua domanda di risarcimento danni.

Il ricorso non evidenzia infatti quale possa essere la ragione di danno, non essendo emerso un inadempimento dei convenuti.

Una volta constato l’errato acquisto, commesso dall’attore, secondo la corte d’appello, con l’accettare l’accesso tramite la scala del progetto Dini, resta una petizione di principio affermare che i convenuti abbiano commesso atti suscettibili di responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale (ricorso pag. 14).

Tali atti non vengono individuati e analizzati con una idonea prospettazione giuridica, ma solo affermati apoditticamente, senza alcuna reale critica alle puntuali affermazioni rese a pag. 16 e 17 della sentenza di appello.

5) Quinto e sesto motivo di ricorso concernono la restituzione delle statue che si trovavano nel giardino.

La Corte di appello ha analizzato rigorosamente anche questa domanda. Ha ricordato che in una scrittura privata tra C.P.L. e l’acquirente era stato concordato che il primo avrebbe potuto prelevare tutti “i mobili arredi” della casa, a quel tempo locata a terzi; che tale scrittura smentiva la tesi secondo cui C. avrebbe riservato a sè solo i tendaggi; che a prescindere da ciò era decisiva la circostanza che non era stato provato un rapporto pertinenziale tra statue e immobile, impresso dal venditore dell’immobile C.P.L., di cui era incerta la qualità di proprietario delle statue e al quale non stato addebitato un inadempimento, neppure dedotto dall’attore (pag. 18 ultima riga), sì da risultare incongrua anche una domanda risarcitoria.

La Corte ha osservato inoltre che la domanda relativa alle statue era stata svolta nei confronti non del dante causa dell’attore, ma di C.P.F. (sul punto si veda il puntuale rilievo del controricorso (pag. 9) riscontrato processualmente da pag. 2 della sentenza di tribunale), che era terzo rispetto alla vendita e quindi, si comprende, privo di obblighi contrattuali.

A questa logica, coerente e ineccepibile ratio decidendi, il ricorso reagisce senza riassumere dettagliatamente le posizioni assunte dalle parti, nè le domande svolte, nè l’assunto della Corte di appello e senza svolgere una indispensabile critica puntuale.

Apoditticamente il quinto motivo afferma che la scrittura era da interpretare nel senso che C. avrebbe potuto asportare solo gli arredi elencati e non quelli non elencati, tra cui le statue. Ancora una volta manca però la localizzazione del documento e la specificazione analitica del suo testo e della corretta interpretazione.

E’ omessa soprattutto la individuazione e la critica della ratio decidendi che la Corte d’appello aveva affidato inequivocabilmente (cfr. pag. 17 ultimo rigo “Il punto non è però questo”) ai rilievi successivi.

Trattasi di carenze che rendono la censura inammissibile.

6) Non spetta sorte migliore all’ultimo motivo, che attiene al rapporto pertinenziale. Ancora una volta parte ricorrente non coglie la ragione del rigetto della sua pretesa, che è stata rivolta solo contro P.F., del quale non risulta, nè viene affermato chiaramente in ricorso, che sia stato abusivo autore della sottrazione delle statue, delle quali non v’è prova che fosse proprietario.

Dunque è superfluo che il motivo si attardi a ripetere che le statue dovevano intendersi trasferite insieme all’appartamento, tanto che fossero pertinenza di esso, quanto che non lo fossero (ricorso pag. 17).

Il punto è che, secondo la Corte di appello, a P. non è stata chiesta la consegna e non è stato comunque rimproverato con azione acconcia un inadempimento contrattuale che la giustifichi. A P.F. è stata chiesta la consegna, ma senza che da nulla risulti che fosse proprietario dei beni mobili o che si fosse obbligato a consegnarli all’attore.

Sfugge pertanto il senso della domanda formulata e di una insistenza che non si fa carico di spiegare in cosa abbia errato la Corte di appello nel ricostruire così i passaggi della causa e nel dare la inevitabile risposta.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo come da richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione al controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 3000 per compenso, Euro 450 per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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