Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18240 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8917-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.A., I.S., IM.SA.,
IM.AS., I.O., IM.AD.,
IM.AN. quali eredi di M.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 667/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
23/03/09, depositata il 07/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Mauro Ricci, (delega avvocato Alessandro Riccio),
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
aderisce alla relazione.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Lecce confermava, nei confronti degli eredi di M.L., la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della M. stessa alla trasformazione della pensione sociale in assegno sociale a decorrere dall’1.1.1996 e alle conseguenti differenze di importo.
La Corte rilevava che la doglianza proposta dall’Inps, relativa al possesso del requisito reddituale per conseguire gli aumenti reclamati – requisito non provato quanto al reddito del coniuge -, era infondata, in quanto era stato dimostrata la sussistenza di un reddito cumulato inferiore a quello fissato per l’accesso all’assegno sociale e quindi l’appellata poteva fruire dell’aumento previsto per quest’ultimo dalla L. n. 448 del 1998.
L’Inps ricorre per cassazione.
Gli intimati non si sono costituiti.
L’Inps con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, e di altre disposizioni di legge, deduce la violazione del principio secondo cui, in caso di trasformazione delle prestazioni di invalidità civile in pensione sociale, per il raggiungimento dei 65 anni, avvenuta prima dell’1.1.1996, data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, l’interessato continua a percepire la pensione sociale nonostante l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto dell’assegno sociale.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione lamentandosi che il giudice di appello non abbia esaminato la fondamentale e centrale questione oggetto del ricorso in appello, e cioè quella della sussistenza o meno del diritto della M. alla trasformazione della pensione sociale in assegno sociale a decorrere dall’1.1.1996.
Ambedue i motivi risultano inammissibili.
Riguardo al primo è immediata l’obiezione che la relativa questione di diritto riguarda la questione della possibilità di trasformazione della pensione sociale in assegno sociale, che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, non era stata devoluta al giudice di appello a seguito dell’accoglimento della domanda in primo grado.
Il secondo motivo mira a censurare l’omesso esame di detta questione da parte del giudice di appello, ma, non solo la doglianza è impropriamente concretizzata sotto il profilo del vizio di motivazione invece che di quello di omessa pronuncia, ma anche è in ogni caso formulata in termini inadeguati, stante l’assoluta apoditticità della censura, con la quale nulla si precisa circa il reale contenuto dei motivi di appello, su cui non si sofferma neanche la parte narrativa del ricorso.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese (intimati non costituiti).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011