Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18240 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18929-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRATELLI P. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ANTONIO SAPONARA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 704/3/17 depositata in data 14 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 322/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Matera con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Fratelli P. Srl avverso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008 emesso a seguito del reperimento di documentazione extracontabile. In particolare, la CTR riteneva decisiva l’eccezione proposta dalla contribuente – e non scrutinata dai giudici di primo grado – di mancata produzione in giudizio di copia dell’atto di delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. La contribuente ha depositato controricorso. Successivamente all’adunanza camerale, la contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata successivamente all’adunanza camerale, datata 5.6.2019, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

La Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 26 giugno 2019:

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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