Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1824 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17404-2004 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO

45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ARTURO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARZANO MARCO STEFANO, per delega

dell’Avvocato MARZANO ARTURO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/3/2004 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. C.G. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione a cartella esattoriale emessa dall’Ufficio I.V.A. Napoli 1 a titolo di I.V.A., interessi e sanzione pecuniaria per l’anno d’imposta 1995, condannava il contribuente a pagare gli interessi maturati dal 1996 al 1999 sull’imposta indebitamente compensata e la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, ‘art. 13.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che il giudice dell’appello abbia adottato l’impugnata decisione sulla base di deduzioni e documentazione rispettivamente dedotte e prodotta dall’Ufficio con memoria depositata “soltanto cinque giorni prima dell’udienza”, ed altresì con riferimento “ad eccezione diversa da quella dedotta nel primo grado di giudizio e preclusa dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, n. 2, e con arbitraria ed innovativa alterazione del thema decidendum e violazione del principio del contraddittorio”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., art. 215 c.p.c., comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che alla “fotocopia dell’Unico 98 prodotta … in allegato all’iniziale ricorso, andavano riconosciute … “conformità all’originale” … “la stessa efficacia delle copie autentiche” … e “piena prova dei fatti” dedotti”, e che “il collegio non ha nemmeno ordinato di ufficio, come avrebbe dovuto a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, u.c., l’esibizione dell’originale”.

Con il 3 motivo il ricorrente denunzia omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che “sarebbe … stato sufficiente un minimo di attenzione … per avvedersi che nella dichiarazione Iva 1995 il credito in questione, anche se indicato in detrazione (erroneamente, perchè ne era stato in precedenza chiesto il rimborso), non è stato neanche in minima parte utilizzato, per essere … comunque in credito e anche per altre L. 66.782.000″. A tale stregua, che sia stato eliminato nell’Unico 98 o nell’Unico 99 doveva essere riconosciuto comunque del tutto irrilevante, non essendo ipotizzabile un importo del quale …

abbia potuto in qualche modo usufruire agli effetti fiscali, e relativamente al quale possa di conseguenza dover corrispondere interessi e cauzione”.

Con il 4 motivo il ricorrente denunzia violazione ed illegittima applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, n. 5 bis, D.P.R. n. 602 del 1972, art. 20, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, essendo “un debito per interessi … ipotizzabile soltanto relativamente ad imposte “non versate” o tardivamente corrisposte”, risulti “non agevole comprendere … a quale titolo, per quale motivo, e su quale imposta “non versata” si dovrebbero interessi, nè per quale periodo di tempo il ricorrente avrebbe indebitamente usufruito della somma, se non ha mai utilizzato il credito”.

Con il 5 motivo (in ricorso erroneamente indicato nuovamente come 3) il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.Lgs. n. 472 del 1972, art. 6, L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “siccome nella specie della somma di L. 95.258000 nemmeno una lira è stata utilizzata in compensazione, e nessuna minore imposta risulta perciò pagata (all’importo della quale possa applicarsi il 30 per cento della sanzione), non si vede per quale motivo … dovrebbe pagare una sanzione di L. 28.584.000 (commisurata, oltretutto, all’intera somma di L. 95.258.000, anzi di L. 95.280.000 …)”.

Va anzitutto esaminato il 3 motivo, in quanto logicamente preliminare.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

Come denunziato dall’odierno ricorrente, nell’impugnata sentenza non è in effetti dato chiaramente evincere, e non risultano e logicamente spiegate, le ragioni della ritenuta debenza di interessi e sanzioni con decorrenza dal 1996 in merito a somma rimborsata nel 1997, nonchè la considerazione e l’effettiva portata assegnata alla compensazione de qua, atteso il maggior credito nella specie vantato dal contribuente.

L’accoglimento del motivo, assorbiti i restanti, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 3 motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia. anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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