Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1824 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1419-2010 proposto da:

B.E. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO U.,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONACELLI MARIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 611/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10.3.09, depositato l’1/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.E., con ricorso dell’8 gennaio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 1 giugno 2009, con. il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – ili quale, costituitosi nel giudizio, non si è opposto alla domanda -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione, ed ha dichiarato compensate per intero tra le parti le spese del giudizio, osservando: “SPESE PROCESSUALI: si compensano, atteso l’atteggiamento di totale acquiescenza del Ministero convenuto. Del resto la domanda viene accolta solo in parte”;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, con la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso del 4 luglio 2008, era stato richiesto l’indennizzo nella misura di Euro 5.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in cinque anni ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 5.000,00.

Considerato che con i due motivi di censura viene denunciata come illegittima la compensazione integrale delle spese di giudizio di merito, sia perchè la ricorrente è risultata totalmente vittoriosa, sia – soprattutto – perchè la Corte fiorentina ha fondato la criticata decisione sull’erroneo presupposto che la domanda della stessa ricorrente era stata accolta solo in parte, mentre la domanda di equa riparazione era stata formulata nella misura di Euro 5.000,00 e l’indennizzo liquidato è stato determinato nella medesima misura;

che il ricorso merita accoglimento;

che, infatti, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 17868 del 2009 e 7766 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della disposta compensazione parziale delle spese di lite – “SPESE PROCESSUALI: si compensano, atteso l’atteggiamento di totale acquiescenza del Ministero convenuto. Del resto la domanda viene accolta solo in parte” – deve ritenersi gravemente contraddittoria, laddove si fonda sull’erroneo presupposto che la domanda della ricorrente era stata accolta solo in parte, mentre dalla stessa motivazione risulta che la domanda di equa riparazione era stata formulata nella misura di Euro 5.000,00 e l’indennizzo liquidato è stato determinato nella medesima misura;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi in complessivi Euro 1.150, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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