Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1824 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1824 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 27823-2016 proposto da:
MASELLA EUGENIO, FONTANA DOMENICO, FONTANA GIOVANNI, FONTANA ANNA MARIA, FONTANA IOLANDA, MIRAGLIA
ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZIONALE
n.204, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA D’OSTUNI,
rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO CARTOLANO,
ANTONIO PISANI, ALESSANDRO ACCINNI;
– ricorrenti contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA
– ASP (successore della già ASL n.3 Lagonegro), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI N.145, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE TEPEDINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI LO SASSO;
– controricorrente –

C

4- C.

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO

Rilevato che:
con sentenza depositata il 22 marzo 2005 il Tribunale di Lagonegro revocava il decreto ingiuntivo n. 8/99 emesso nei confronti della locale ASL in favore dell’arch. Eugenio Masella e
degli eredi dell’ing. Francesco Fontana, ritenendo nullo per difetto di forma il contratto con cui era stato affidato un incarico
professionale avente ad oggetto la realizzazione di un progetto
per l’adeguamento dello stabilimento ospedaliero di Maratea;
veniva accolta la domanda proposta dai professionisti in via riconvenzionale ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., con condanna
dell’ente pubblico al pagamento della somma di euro
198.835,81, oltre rivalutazione ed interessi;
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, accogliendo il gravame proposto dall’ASL, disattesa
l’eccezione fondata sul difetto di sussidiarietà, potendo l’azione
essere esercitata nei confronti degli amministratori e dei funzionari che avevano consentito la prestazione (in quanto le disposizioni di cui all’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 non si applicano ad enti diversi da Province, Comuni e Comunità Montane), ha rilevato l’erroneità della liquidazione dell’indennizzo
spettante ai professionisti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., come operata dal giudice di primo grado, sulla base delle tariffe
professionali: richiamati i principi affermati da questa Corte secondo cui detto indennizzo va commisurato all’effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, mediante il rimborRic. 2016 n. 27823 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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CAMPANILE.

so delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico – ha
osservato che nessuna prova era stata fornita al riguardo dai
professionisti, ed ha quindi rigettato la loro domanda;
per la cassazione di tale decisione l’Arch. Masella e gli eredi
dell’ing. Fontana propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui

bentrata all’ASL n. 3 di Lagonegro.
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del
procedimento per violazione degli artt. 184-bis cod. proc. civ. e
111 Cost: la Corte di appello, nell’applicare il principio di diritto
affermato dalla Sezioni unite di questa Corte con la decisione
n. 23385 del 2008, comportante un radicale mutamento in materia di onere probatorio in capo all’esecutore della prestazione
nell’arricchimento senza causa, avrebbe dovuto tener conto di
tale overruling, e, in attuazione della preminenza del valore del
giusto processo, rimettere in termini, d’ ufficio, i professionisti;
con il secondo mezzo, denunciandosi violazione degli artt.
1226 e 2041 cod. civ., si ribadisce la sussistenza del diritto
all’indennizzo, da liquidarsi in via equitativa;
con la terza censura si denuncia vizio motivazionale in merito
alla mancata liquidazione dell’indennizzo;
il ricorso, prescindendosi dall’incidenza nella specie dei principi
affermati da Cass. 21 settembre 2015, n. 18567, in tema di
applicabilità dell’art. 23 del d. I. n. 66 del 1989 ai contratti stipulati dalle USL prima della riforma avviata con la I. n. 502 del
1992, in quanto facenti capo ai Comuni, è infondata;
Ric. 2016 n. 27823 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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resiste con controricorso l’ASP per la Provincia di Potenza, su-

infatti, quanto al primo motive, va osservato che la soluzione
della controversia sulla base del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nel 2008 in materia di arricchimento
senza causa non consente l’applicazione dell’invocato ‘istituto
del “prospective overruling” (in base al quale debbono inten-

in conformità alla previgente interpretazione giurisprudenziale,
e nell’incolpevole affidamento sulla stabilità di tale interpretazione), sia perché il riferimento alla decisione n. 23385 del
2008 da parte della Corte di appello attiene a una questione di
diritto sostanziale e non comporta un mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo, sia perché, come
emerge dalla stessa sentenza testé richiamata, nonché
dall’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile di questa
Corte del 26 settembre 2007, n. 19944, esisteva un contrasto
in merito all’ampiezza dell’indennizzo in favore dei soggetti che
avevano eseguito, sulla base di contratti invalidi, prestazioni
nei confronti della P.A., con conseguente carenza del requisito
della “imprevedibilità”, correlato a un repentino ed improvviso
mutamento giurisprudenziale (Cass., 17 gennaio 2017, n. 929;
Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. 3 settembre 2013, n.
20172; Cass., Sez. U, 12 ottobre 2012, n. 17102; Cass., Sez.
U, 11 luglio 2011, n. 15144);
il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente,
non possono ricevere positivo apprezzamento, avendo la Corte
di merito congruamente motivato in merito alla totale carenza
di prove in merito alla perdita patrimoniale subita dai professionisti (del resto sostanzialmente ammessa con la richiesta di
remissione in termini), e, quindi, correttamente applicato il
principio secondo cui la liquidazione in via equitativa del danno
postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologiRic. 2016 n. 27823 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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dersi salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte

ca esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio
ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima
esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla
negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne

2 febbraio 2017, n. 4534);
le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate
in euro 6.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppoL
sti per il versamento, da parte pE±h ricorrent4-; dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

gli elementi dai quali desumerne l’entità (crf. Da ultimo, Cass.,

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